Cassation court dismisses tax authority's appeal, upholding the lower court's rejection of tax fraud charges against the company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that rejected tax fraud charges against Inca Re s.r.l. The authority argued that Plaza Agency s.r.l. acted as an intermediary to hide a €6 million profit from Inca Re, violating tax laws. However, the court ruled that the lower court correctly required proof of a specific fraudulent intent and exclusive tax-saving purpose, which were not demonstrated. Consequently, the court overturned the authority's request to impose taxes on the company's hidden profits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973; The tax authority must prove a specific intent to evade taxes and an exclusive purpose of tax avoidance to establish tax fraud, rather than merely demonstrating a formal separation of assets.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9970‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -ricorrente - contro INCA RE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Fabio CRAMAROSSA (pec: fabio.cramarossa.pec@maildoc.it) e Maria Grazia MASTINO (pec: mariagraziamastino@studioavvocatomastino.it); -controricorrente - Oggetto:
TRIBUTI– interposizione –d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 - avverso la sentenza n. 31/31/2016 della Co mmissione Tributaria Regionale del PIEMONTE, depositata il 14/01/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 dal Cons. Lucio Luciotti; FATTI DI CAUSA 1. Daiprocessi verbale di constatazione redatti nei confronti della Inca Re s.r.l. e della Plaza Agencys.r.l. emergeva che: -la Plaza Agency s.r.l. in data 17/11/2008 aveva acquistato dalla Fineco Leasing s.p.a. un immobile a destinazione industriale al prezzo di 3.400.000,00 di euro; -la Plaza Agency s.r.l. nello stesso giorno aveva venduto detto immobile alla Hypo Tirol Leasing Italia s.p.a. al prezzo di 6.000.000,00 di euro; - la Hypo Tirol Leasing Italia s.p.a. sempre nello stesso giorno aveva stipulato un contratto di leasing con al Inca Re s.r.l.; -nei successivi due giorni la Plaza Agency s.r.l. versava in favore di Fabrizio Mannino, legale rappresentante della Inca Re s.r.l., l’importo di 2.526.000,00 euro (pari al guadagno netto conseguito nella predetta operazione immobiliare), che il Mannino versava alla Encogest s.r.l., di cui era pure legale rappresentante, a titolo di finanziamento soci; -la Encogest s.r.l. con la predetta somma finanziava la propria controllata Inca Re s.r.l.
Sulla scorta di tali circostanze, l’Agenzia delle entrate, ritenendo che i contratti stipulati dalla Plaza Agency s.r.l. fossero simulati sotto il profilo soggettivo, avendo la Plaza Agency s.r.l. assunto il ruolo di interposto e la Inca Re s.r.l. di interponente, in applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, emetteva un avviso di accertamento ai fini IRES ed IRAP con cui recuperava a tassazione l’importo di 6 milioni di euro di cui alla rivendita dell’immobile effettuato dalla Plaza Agency s.r.l. alla Hypo Tirol Leasing Italia s.p.a., sostenendo in detto avviso che la Inca Re s.r.l. poteva conseguire il medesimo risultato mediante un’operazione di lease-back «che consiste nella cessione di un bene strumentale e nella contestuale stipula di un contratto di locazione finanziaria, dove l’utilizzatore è lo stesso soggetto che ha ceduto il bene al concedente.
Nell’ambito di tale contratto, i rischi vengono allocati interamente in capo al cedente/utilizzatore il quale al termine del contratto, ha la facoltà di esercitare l’opzione per il riacquisto del bene» (ricorso, pagg. 3 e 4).
2. La Inca Re s.r.l. impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Torino che respingeva il ricorso.
3. La CTR del Piemonte, dinanzi alla quale la società contribuente proponeva appello, lo accoglieva annullando l’avviso di accertamento impugnato. Sostenevano i giudici di appello che: - nella specie andava esclusa l’ipotizzata simulazione relativa soggettiva non essendovi prova che l’accordo simulatorio avesse coinvolto anche la Hypo Tirol Leasing Italia s.r.l.ed inoltre «i contratti sono stati tutti stipulati nella forma dell’atto pubblico e hanno coinvolto società soggette ad obblighi di tenuta della contabilità incompatibili con la simulazione, perché la INCA RE srl avrebbe dovuto registrare nella propria contabilità l’acquisto dell’immobile anziché il contratto di leasing, la PLAZA non avrebbe dovuto registrare alcun esborso verso la società venditrice, la quale a sua volta avrebbe dovuto registrare un corrispettivo di €. 6.000.000,00 in luogo dei 3.400.000,00 euro risultanti dal rogito»; -«Più realistica è l’ipotesi di […] interposizione reale, istituto che non attiene alla simulazione ma rientra nella rappresentanza indiretta, nella quale l’interposto agisce in nome proprio ma per conto di terzi. […] L’interposizione reale rientra nell’istituto dell’abuso del diritto, condotta vietata sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico», che «consiste nel compimento di atti di per sé leciti, ma privi di apprezzabili ragioni economiche, essenzialmente rivolti a ridurre il carco fiscale», ma «Nel caso in esame quel che fa difetto e proprio la finalità esclusiva del risparmio fiscale» -«senza l’interposizione di PLAZA AGENCY, la INCA RE avrebbe potuto porre in essere un contratto di lease back per il medesimo importo del prezzo d’acquisto dell’immobile senza generare alcuna plusvalenza.
Essa quindi non ha ricavato alcun vantaggio fiscale dall’operazione, ma solo i costi impropri del finanziamento di cui ha beneficiato la sua controllante».
4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propon e ricorso per cassazione affidato aquattro motivi , cui replica l’intimata con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ilprimo motivo di ricorso la difesa erarialededuce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 3 Cost., 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 e 2729 cod. civ. per avere la CTR ritenuto che i negozi giuridici intercorsi tra le parti, seppur tra loro strettamente collegati, comunque non integravano un’ipotesi di abuso del diritto in quanto non avevano una finalità esclusiva di risparmio fiscale.
Sostiene la ricorrente che la CTR èincorsa in errore affermando che nel caso di specie «quel che fa difetto è proprio la finalità esclusiva di risparmio fiscale», in tal modo ritenendo che per configurare un’ipotesi di abuso del diritto sia necessario che gli atti posti in essere dal contribuente abbiano tale esclusiva finalità, con la conseguenza che per escludere l’abuso del diritto sarebbe sufficiente ravvisare una, sia pur ipotetica e secondaria, finalità non fiscale, nella specie individuata nel «finanziamento della controllante Encogest “a spese” della controllata Inca Re».
Invece, per aversi abuso del diritto in materia fiscale è sufficiente che la finalità di indebito risparmio fiscale sia essenziale o prevalente rispetto ad altre ipotetiche finalità economiche, che quindi possono anche sussistere, in modo tale che la finalità fiscale non sia, in termini strettamente logici, esclusiva, sena però essere decisive rispetto a quella. Nel caso di specie la CTR aveva condiviso che Inca Re avrebbe potuto direttamente stipulare il contratto di lease back con la Hypo Tirol, e cioè avrebbe potuto rivendere a quest’ultima l’immobile oggetto del contratto di leasing, per poi farselo retrocedere in leasing, ma ha erroneamente escluso che l’inserimento di Plaza Agency nell’operazione avesse la funzione di stornare da Inca Re la plusvalenza generata da quella rivendita e quindi di sottrarre Inca Re all’obbligo della relativa tassazione.
Non sussistevano, quindi, nel caso di specie ragioni economiche non fiscali idonee ad escludere l’abuso del diritto, posto che quelle individuate dalla CTR erano ragioni palesemente antieconomiche. Sostiene che la CTR ha violato l’art. 2729 c.c. per avere escluso la sussistenza di presunzioni gravi, precisi e concordanti del fatto che tutta l’operazione non mirasse ad altro che a stornare ad Inca re la plusvalenza che, altrimenti, avrebbe inevitabilmente ovuto assoggettare a transazione, facendole lucrare soltanto i vantaggi fiscali del contratto di leasing, vale a dire la deducibilità dei relativi canoni.
Ha violato anche l’art. 2697 c.c. per avere sostanzialmente escluso che la società contribuente dovesse fornire adeguate controprove tendenti a dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche. Ha, infine, violato l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto, dall’insieme dei fatti accertati dalla stessa CTR, la titolarità reale della plusvalenza realizzatasi a seguito dell’acquisto dell’immobile da parte della Plaza Agency, era in realtà riconducibile ad Inca Re.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di una serie di fatti dedotti dall’Ufficio e, in particolare che: - la Plaza Agency era società controllata dal Mannino e non aveva dichiarato la plusvalenza realizzata a seguito dell’acquisto dell’immobile se non con una dichiarazione integrativa presentata dopo l’inizio della verifica fiscale; - il finanziamento apparentemente fatto dalla Plaza Agency al Mannino non si spiegava con alcuna ragione concreta e dimostrata, era privo di idonea documentazione e di garanzie; - l’importo del finanziamento, corrispondente alla predetta plusvalenza, non era stato utilizzato direttamente dal Mannino ma da questo riversato alla propria società Encogest che, a sua volta, l’aveva riversato alla Inca Re per consentire a questa di stipulare il contratto di leasing con la Hypo Tirol.
3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1416, 2697 e 2729 c.c., nonché 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. La ricorrente censura la statuizione d’appello per avere escluso che nella fattispecie si fosse verificata l’interposizione fittizia, sotto forma di simulazione soggettiva relativa, di Plaza Agency nella stipula dei negozi necessari a pervenire, infine, alla stipula da parte dei Inca Re del contratto di leasing con Hypo Tirol, facendone erroneamente conseguire che la plusvalenza di € 2.600.000,00 realizzata da Plaza Agency non poteva essere imputata ad Inca Re.
Secondo la CTR si doveva escludere la simulazione soggettiva perché questa costituisce una forma di simulazione soggettiva e, quindi, nel caso in esame avrebbe richiesto un accordo intercorrente non solo tra l’interponente Inca Re e l’interposta Plaza Agency, bensì anche con le controparti delle due operazioni stipulate formalmente da Plaza Agency, cioè con Fineco Leasing che vendette l’immobile a Plaza Agency, e con Hypo Tirol che il medesimo immobile riacquistò da quest’ultima e lo concesse in leasing a Inca Re. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto che la contabilità delle società coinvolte proverebbe il contrario di quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria.
Infatti, se la reale volontà delle parti fosse stata che l’acquisto da Fineco Leasing venisse stipulato da Inca Re, quest’ultima avrebbe dovuto registrare l’acquisto nella propria contabilità, Palza Agency non avrebbe dovuto registrare alcun esborso verso la società venditrice e quest’ultima, infine, avrebbe dovuto registrare un corrispettivo di € 6.000.000,00 anziché di € 3.400.000,00. Sostiene, ancora, la ricorrente che la Plaza Agency era una società praticamente inattiva, priva di personale e di capitali, nella pura disponibilità del Mannino, che ne aveva affidato le quote e l’amministrazione ad un suo prestanome, utilizzata come veicolo nel momento in cui serviva interporre uno schermo che occultasse i veri beneficiari degli effetti economici delle operazioni che venivano formalmente intestate alla società.
Inoltre,la predetta società occultò al fisco la plusvalenza realizzata non presentando la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2008, cui provvide solo dopo l’inizio della verifica (mediante integrativa presentata nel 2010), era irreperibile presso la sede dichiarata e tale rimase fino al maggio 2010, il prestanome Turolla si dimise da amministratore unico cedette le quote ad altro prestanome che trasferì la sede sociale nella propria abitazione di Torino, non ottemperò alla richiesta di esibizione della documentazione contabile, venne posta in fallimento.
A tali circostanze doveva aggiungersi che la natura di società cartiera della Plaza Agency e l’interposizione della stessa doveva ritenersi nota anche agli altri soggetti partecipanti all’operazione, la Fineco Leasing, venditrice dell’immobile, e la Hypo Tirol, acquirente e concedente il leasing a Inca Rein quanto le trattative furono condotte direttamente dal Manninocome doveva desumersi dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti della Plaza Agency, meri prestanome del Mannino, susseguitisi nell’arco di tempo immediatamente precedente alla complessa operazione commerciale svoltasi tutta nell’arco della stessa giornata.
Elementi che la CTR aveva anche rilevato ma non ne aveva tratto le relative conseguenze in punto di sussistenza sub specie di una interposizione fittizia rilevante ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, peraltro attribuendo rilevanza alla regolarità della rappresentazione contabile delle predette operazioni invero meramente apparente e destinata a far apparire regolare ciò che in realtà non lo è.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di una serie di fatti dedotti dall’Ufficio e decisivi ai fini della decisione. In particolare, di tutti quegli elementi presuntivi che dimostravano che la Plaza Agency non era una società regolarmente operativa, ovvero che: -la società costituita nel 2006 era rimasta inattiva; - soltanto nel novembre 2007, tre giorni prima dell’acquisto dell’immobile da Fineco Leasing, i due soci amministratori cedettero le quote ad un pensionato nullatenente, altro prestanome del Mannino; -la società rimase inattiva e irreperibile fino al 2010, anno in cui venne sottoposta a verifica fiscale; -non presentò la dichiarazione reddituale nell’anno di stipula del contratto di acquisto con la realizzazione della plusvalenza, provvedendo a presentare quella integrativa due annoi dopo, nel 2010, a verifica iniziata; -non fornì ai verificatori la documentazione contabile; -le trattative per l’acquisto e la successiva contestuale cessione dell’immobile vennero condotte dal Mannino.
Sostiene la ricorrente che questi ultimi due motivi attingono il primo capo della statuizione d’appello ( che ha negato la sussistenza di una interposizione ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973), essendo invece i primi due motivi di ricorso, sopra illustrati, diretti a censurare il secondo capo della sentenza d’appello(che ha negato la sussistenza di un abuso del diritto ex art. 37-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, ora art. 10-bisdella legge n. 212 del 2000).
5. Vanno pertanto esaminati prioritariamente e congiuntamente tra loro, il terzo e quarto motivo di ricorso che sono fondati e vanno accolti.
6. Nella situazione come quella in considerazione, si pone la questione se il Fisco poteva ricondurre in capo alla società contribuente Inca Re gli effetti fiscali di un’operazione immobiliare, di compravendita e di successiva locazione finanziaria di un immobile strumentale, con contestuale realizzazione di una plusvalenza, che l’amministrazione finanziaria sostiene essere stata effettuata soltanto formalmente dalla Plaza Agency, per essere questa mero soggetto interposto in detta complessiva operazione.
7. Orbene, il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone: «In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona». La norma prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di un reddito «per interposta persona».
Come condivisibilmente si afferma in Cass. n. 23231/2022, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807/2019;
Cass. n. 4168/2018; Cass. n. 17833/2017; Cass. n. 25129/2016; già Sez. U. n. 9961/1996). L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro, non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione ma solo – come precisa la norma – che «egli [il soggetto terzo] ne è l’effettivo possessore per interposta persona»: la funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni negoziali tali da attribuire a terzi il possesso del reddito.
In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo: la rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull'apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l'effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità.
Tale percorso argomentativo e giuridico, per l’ampia latitudine della norma, non è limitato dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e, dunque, si estende – come recentemente precisato da questa Corte (Cass. n. 5276 del 17/02/2022) - anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare (così in Cass. n. 23231/2022).
Non ha, quindi, rilievo la dimostrazione che l’interposizione sia reale o fittizia: l'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale, ed anche ad un uso improprio di un legittimo strumento giuridico (ex multis Cass. n. 11055/2021; Cass. n. 17128/2018; Cass. n. 5408/2017, tutte citate dalla sopra richiamata Cass. n. 23231/2022).
8. Va, quindi, ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. n. 9095/2025) in base al quale, in tema di disciplina antielusiva, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto là dove, in base a presunzioni, egli ne risulti l'effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto -e interposizione reale - nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto; neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto (Cass. n. 11055/2021;
Cass. n. 17743/2021; Cass. n. 5276/2022).
9. Deve, allora, condividersi quanto osservato da parte della dottrina, secondo cui il legislatore tributario avrebbe codificato un principio di maggiore estensione rispetto alla dicotomia civilistica incentrata su titolarità effettiva - titolarità apparente, perché ciò che rileva, ai fini tributari, è il possesso del reddito formalmente attribuito a terzi ("effettivo possessore per interposta persona"), in luogo e in sostituzione del formale titolare dei redditi, fattispecie che si configura sia in caso di coinvolgimento di soggetti diversi, sia in caso di coinvolgimento di un unico soggetto. Trattandosi, pertanto, di possesso come situazione di fatto tale da comportare l'individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale (Cass. n. 26414/2018; Cass. n. 26057/2015), esso appare coerente con il fatto che la prova è affidata anche a circostanze di carattere indiziario (così nella già citata pronuncia di questa Corte n. 9095/2025).
10. In tale prospettiva, la pronuncia impugnata là dove ha escluso l’imputabilità alla società contribuente dell’acquisto dell’immobile strumentale formalmente effettuato da Plaza Agenzye della plusvalenza realizzata, per non essere stato dimostrato un coinvolgimento delle altre società (Fineco Leasing e Hypo Tirol) nell’accordo simulatorio ipotizzato dall’amministrazione finanziaria, e nell’escludere altresì la sussistenza di una interposizione reale, per difetto di una finalità esclusiva di risparmio fiscale, si pone in insanabilecontrasto con i principi sopra enunciati.
E il contrasto è tanto più evidente se si considera che la sentenza non ha disconosciuto la sussistenza deglielementi presuntivi addotti dall’amministrazione finanziaria a prova della riconducibilità in capo alla Inca Re di tutta l’operazione immobiliare, omettendo di considerane solo alcuni (diretti a provare l’inattività sostanziale della Plaza Agency e le sue vicende statutarie, come indicate dalla ricorrente nel quarto motivo di ricorso), che pure rivestivano indubbia pregnanza a quel fine, ed attribuendo invece rilevanza ad altre ( ad esempio, alla regolarità formale dell e operazioni compiute, tutte attraverso la stipula di atti pubblici, e delle registrazioni contabili e fiscali) che invece non ne avevano in quanto tali attività sono normalmente poste in essere proprio al fine di mascherare la realtà effettiva.
11. In estrema sintesi, vanno accolti il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese