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Ordinanza — n. 6053/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding procedural exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6053/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's appeal judgment, which had failed to address the appellant's substantive arguments. The Commission merely agreed with the first-instance court's decision without explaining why it rejected the specific procedural exceptions raised by the taxpayer. Consequently, the judgment was sent back to the second-instance tax court for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.; Art. 36 D.Lgs 546/1992; Art. 43 Dpr 600/1973; Art. 12 L. 212/2000; Art. 55, 64 Dpr 17/1986; Art. 2697 c.c.: A tax appeal judgment is void if it lacks apparent reasoning by simply adopting the first-instance decision without analyzing the specific procedural and substantive exceptions raised by the appellant.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal judgment procedural exceptions violation of duty to reason quashing of judgment tax litigation second instance review fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con unprimo motivo di ricorso, proposto in via pregiudiziale, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.
Art. 36 D.Lgs 546/1992
Con unprimo motivo di ricorso, proposto in via pregiudiziale, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 43 Dpr 600/1973
36 comma 2 D Lgs 546/1992, l’errata applicazione dell’art. 43 comma 4 Dpr 600/1973, il superamento del limite dell’art.
Art. 12 L. 212/2000
43 comma 4 Dpr 600/1973, il superamento del limite dell’art. 12 comma 5 L 212/2000, la violazione degli artt.li 55 e 64 Dpr 22.12.1986 n.
Art. 55, 64 Dpr 17/1986
Art. 2697 c.c.
17, la violazione dell’onere della prova ex art. 2697 cc»; -ha quindi affermato che « si condivide le impugnata sentenza per le eccezioni in rito, per le ragioni li riportate, senz’altro corrette e largamente motivate».
art. 111 Cost
Questa Corte ha, inoltre, affermato che «Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10183/2023
Cass. 8 settembre 2022, n. 26477
Cass. 18 giugno 2018, n. 16057
Cass. 7 aprile 2017, n. 9105
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15248‒2016 R.G. proposto da: A.GE.CO.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall'avv. Mario ARGENIO (pec: mario.argenio@avvocatifoggia.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 42, presso lo studio legale dell’avv. Claudia COZZI (pec: claudia.cozzi@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); -controricorrente - Oggetto:

TRIBUTI avverso la sentenza n. 129/03/2016 della Co mmissione Tributaria Regionale della BASILICATA, depositata il 24/03/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 dal Cons. Lucio Luciotti; FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP emesso con riferimento all’anno d’imposta 2005 nei confronti della A.GE.CO.S. s.p.a. , con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i costi derivanti da operazioni che riteneva essere inesistenti, la CTR della Basilicata con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello della società contribuente attribuendo valore probatorio alle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale alla G.d.F. da tale Cibelli, il quale aveva dichiarato di avere emesso nei confronti della società contribuente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti fino al 2007, e ritenendo le stesse «corroborate dalla accertata inesistenza della organizzazione imprenditoriale dell’appellante», consistente «nella mancanza di capitali, mezzi e forza lavoro, ricavi, costi, mancanza di commesse, etc.».

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di cui uno pregiudiziale.

3. L’intimatareplica con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unprimo motivo di ricorso, proposto in via pregiudiziale, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 e 395 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del “ne bis in idem”. 1.1. Sostiene che la CTR della Basilicata aveva emesso due sentenze nello stesso giorno e precisamente: - la sentenza n. 128/03/2016, con cui aveva riunito gli appelli proposti dalla società contribuente avverso le sentenze della CTP n. 263/01/2013 e n. 265/01/2013 aventi ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi rispettivamente con riferimento agli anni d’imposta 2005 e 2006; -la sentenza oggetto del presente giudizio, n. 129/03/2016. 1.2.

Con quest’ultima la CTR aveva, quindi, pronunciato su un appello già deciso con la sentenza n. 128/03/2006. 1.3. Secondo Cass. n. 10183/2023, «Gli istituti dellalitispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.». 1.4.

Nella specie, in cui si verte in ipotesi di litispendenza, la ricorrente non ha provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 128/03/2016, sicché il motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso (numerato come 1° dal ricorrente), si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c. 2.1. Sostiene che la CTR non si era pronunciata su una serie di motivi di appello di cui pure la sentenza dà atto nella parte narrativa dello svolgimento del processo avendo al riguardo ritenuto, con motivazione apparente, di condividere la sentenza di primo grado. 2.2. Muovendo dal dedotto difetto di motivazione, che è logicamente prioritario, deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr.

Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). 2.3.

Questa Corte ha, inoltre, affermato che «Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione). 2.4.

In particolare, soccorre il vizio di apparente motivazione se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di primo grado (Cass., 18 giugno 2018, n. 16057) oppure se ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li ha indicati senza una approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).

3. Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale: - ha dapprima dato atto della proposizione da parte della società appellante di eccezioni “in rito” e precisamente «per violazione dell’art.112 c.p. e art. 36 comma 2 D Lgs 546/1992, l’errata applicazione dell’art. 43 comma 4 Dpr 600/1973, il superamento del limite dell’art. 12 comma 5 L 212/2000, la violazione degli artt.li 55 e 64 Dpr 22.12.1986 n. 17, la violazione dell’onere della prova ex art. 2697 cc»; -ha quindi affermato che « si condivide le impugnata sentenza per le eccezioni in rito, per le ragioni li riportate, senz’altro corrette e largamente motivate». 3.1. Si tratta di una motivazione che, all’evidenza, prescinde del tutto dalle argomentazioni svolte dalla società contribuente con i motivi di appello, mancando qualsivoglia valutazione, sia pure sintetica, delle stesse e mancando persino di riportare il contenuto delle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado in relazione ai singoli motivi proposti dalla società contribuente con il ricorso originario.

4. Il motivo di difetto di motivazione della sentenza impugnata va quindi accolto con conseguente assorbimento degli altri due motivi di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto: - la violazione dell’art. 14, comma 4 bis, dalla legge n. 537 del 1993, così come sostituito dall’art. 8 , comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt.2727 e 2729 cod. civ.

5. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilic