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Ordinanza — n. 6052/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against lower court's award of litigation costs below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6052/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment that awarded litigation costs of 150 euros. The appellant argued this amount violated the mandatory minimum tariff established by the relevant decree for a case with a value of approximately 438 euros. The court ruled that the lower court erred by failing to respect the inderogable minimums, thereby ordering the defendant to pay the correct statutory amount.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; d.m. 55/2014: The minimum values for litigation costs are inderogable, and a judgment awarding less than the statutory minimum for the applicable case value is legally flawed and subject to cassation.

Parole chiave

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litigation costs statutory minimums mandatory tariff cassation appeal legal fees procedural economy court of cassation recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num.
d.m. 55/2014
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m.
d.m. 147/2022
55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. 147/2022 per aver il giudice monocratico effettuato una liquidazione omnicomprensiva, non distinta per fasi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi tariffari.
Art. 4 d.m. 55/2014
29677/2024); - a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m.
d.m. 37/2018
Art. 384 c.p.c.
Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art.
Art. 385, n. 2 c.p.c.
111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c.
Art. 111 Cost.
conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art.
art. 384 c.p
Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c.
art. 111 Cost
conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15506/2024
Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass.
Cass. n. 14198/2022
15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass.
Cass. n. 89/2021
14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass.
Cass. n. 19989/2021
89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass.
Cass. n. 29677/2024
19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024); - a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art.
Cass. n. 9815/2023
Cass. n. 29184/2023
9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass.
Cass. n. 10438/2023
29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n.
Cass. n. 11102/2024
Cass. n. 25732/2024
11102/2024 cui adde, tra le tante, Cass. n. 25732/2024;
Cass. n. 25789/2024
Cass. n. 25789/2024; Cass.
Cass. n. 25790/2024
25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass.
Cass. n. 20600/2025
25790/2024; Cass. n. 20600/2025).
Cass. n. 14199/2021
Cass. n. 1761/2014
14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 516/2024 del ruolo generale, proposto DA BUCCINNA’ VITO (codice fiscale BCC VTI 49M06 G785 P), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. Gianluca Fontanella (codice fiscale FNT GLC 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. - (codice fiscale 05445891004), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 516/2024 Numero sezionale 7675/2025 Numero di raccolta generale 6052/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 per la cassazione della sentenza n. 14054/24/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, depositata il 27 novembre 2023.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di lite della suindicata pronuncia con cui il predetto giudice monocratico, chiamato a decidere sul ricorso in ottemperanza per il pagamento delle spese liquidate a favore del ricorrente, ha accolto il ricorso e condannato l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di 150,00 €, con distrazione a favore del difensore.

2. Avverso tale pronuncia il suindicato ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 29 dicembre 2023, formulando un motivo di impugnazione.

3. Ama - Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – è restata intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. 147/2022 per aver il giudice monocratico effettuato una liquidazione omnicomprensiva, non distinta per fasi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi tariffari.

2. Non occorrono soverchie riflessioni per ritenere il motivo fondato. Si resta nel solco di principi consolidati nel ribadire che:F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 516/2024 Numero sezionale 7675/2025 Numero di raccolta generale 6052/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 - in tema di liquidazione delle spese processuali l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr.

Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024); - a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile (Cass.n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde, tra le tante, Cass. n. 25732/2024;

Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass. n. 20600/2025).

3. La liquidazione di 150,00 € è inferiore non solo ai medi (pari a 552,00 €), ma anche al minimo tabellare di 278,00 €, tenuto conto del valore della causa pari a 437,73 € e, quindi, rientrate nel primo scaglione della tariffa.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è possibile liquidare le spese di merito, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una F i r m a t o D a :

L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 516/2024 Numero sezionale 7675/2025 Numero di raccolta generale 6052/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr., sul principio, Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016). La spese del giudizio di ottemperanza vanno perciò liquidate nel minimo (arrotondato) stabilito dalla tariffa, attesa l’estrema semplicità del procedimento, privo di ogni apprezzabile questione sia in fatto che in diritto.

5. Le spese del presenta grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Ama – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, che liquida nella somma di 300,00 € per competenze, oltre accessori, con distrazione a favore dell’avv. Gianluca Fontanella. Condanna Ama – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 350,00 € per competenze, oltre accessori, e 200,00 € per spese vive, con distrazione a favore dell’avv. Gianluca Fontanella. Così deciso in Roma, nella cam