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Ordinanza — n. 6050/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against IMU tax ruling, confirming dual residency requirement for main residence discount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6050/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission ruling that applied a higher IMU rate to his property. The court held that the legal definition of 'main residence' for tax benefits strictly requires both habitual residence and registered address to coincide in the same unit. Since the taxpayer lacked registered address at the property, the reduced rate was correctly denied, and the appeal was dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 112/2008; Art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 112/2008: The benefit for the main residence requires the concurrence of habitual residence and registered address; absence of one precludes the reduced IMU rate.

Parole chiave

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IMU tax assessment main residence definition habitual residence requirement registered address necessity tax benefit eligibility property tax appeal Cassation dismissal obbligo di residenza

Disposizioni normative citate

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D.L. 112/2008
d.P.R. n. 115/2002
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 209/2022
37779/2022 del 27 dicembre 2022 ha disposto «la trasmissione degli atti alla sezione ordinaria tributaria, non essendo la causa di immediata evidenza decisoria, pure alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022».
Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21178
Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21178).
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3925/2021 del ruolo generale, proposto DA GIURATO UGO (codice fiscale GRT GUO 40M09 D768 T), difeso da se stesso. - RICORRENTE – CONTRO ROMA CAPITALE (codice fiscale 02438750586), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. Umberto Garofoli (codice fiscale GRF MRT 73C14 G062 H). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1990/17/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 giugno 2020.

F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 3925/2021 Numero sezionale 7674/2025 Numero di raccolta generale 6050/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui agli avvisi di accertamento in atti con cui Roma Capitale liquidava una maggiore IMU per gli anni 2012/2013, applicando una diversa aliquota (1,06% in luogo dello 0,5% versata) in relazione al bene immobile di proprietà dell’istante sito alla Piazza Adriana n. 11 sul presupposto che detta unità non fosse destinata ad abitazione principale del contribuente.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, accoglieva solo parzialmente (quanto alle sanzioni) l’appello proposto dall’istante, assumendo che l’imposta fosse dovuta, in quanto la disciplina IMU considera quale abitazione principale quella in cui il soggetto, oltre a dimorarvi abitualmente, abbia ivi fissato anche la residenza anagrafica, circostanza questa non sussistente nella specie, a nulla rilevando che nell’immobile in questione (accatastato in categoria A/1) fosse utilizzato come dimora abituale, in quanto per l’agevolazione e la detrazione previste per l’abitazione principale occorreva la concorrenza dei due requisiti, vale a dire la dimora abituale e la residenza anagrafica.

3. Ugo Giurato proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 26 gennaio 2021, formulando un unico motivo di impugnazione.

4. Roma Capitale resisteva con controricorso.

5. L’istante ha depositato in data 25 ottobre 2022 istanza di rimessione della causa sul ruolo.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 3925/2021 Numero sezionale 7674/2025 Numero di raccolta generale 6050/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 6. Con ordinanza n. 37779/2022 del 27 dicembre 2022 ha disposto «la trasmissione degli atti alla sezione ordinaria tributaria, non essendo la causa di immediata evidenza decisoria, pure alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022».

7. Il contribuente ha depositato memoria in data 6 novembre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 23/2011, segnalando di aver versato l’imposta secondo l’aliquota ridotta dello 0,5% e contestando la valutazione del Giudice regionale per aver confuso due ipotesi, quella dell’esenzione di imposta e quella dell’agevolazione, da tenere, invece, distinte, giacchè, ai fini dell’aliquota agevolata, la norma non prevede il requisito della residenza anagrafica, ma solo quello dell’utilizzo del bene come abitazione principale e/o dimora abituale.

Richiama a tal proposto la previsione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, secondo la seguente versione: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».F i r m a t o D a :

L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 3925/2021 Numero sezionale 7674/2025 Numero di raccolta generale 6050/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 2. La censura non ha fondamento. La tesi del contribuente isola dalla nozione di abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (di cui è proprietario), A/8 e A/9 per le quali l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2001 (nella versione introdotta dal 1° gennaio 2014) stabiliva che continuava ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 (già prima operante per tutti i beni).

Senonchè, si tratta di operazione interpretativa di natura ortopedica non condivisibile perché espunge dalla previsione normativa il presupposto fondante sia l’esenzione, quanto l’agevolazione, giacchè è l’abitazione principale a godere dei suddetti benefici. Sul punto la norma risulta chiarissima nell’associare il trattamento di favore all’abitazione principale, che definisce come luogo in cui è fissata la abituale dimora e la residenza anagrafica, concedendo l’agevolazione di un’aliquota ridotta alle abitazioni di tipo signorile classificata in A/1, come quella del ricorrente, il tutto sul presupposto, che regge (anche) grammaticalmente l’intera proposizione normativa, che si tratti di abitazione principale, non avendo altrimenti giuridicamente senso il trattamento di favore, qualunque esso sia.

Ciò posto, non è seriamente discutibile negare che la definizione di abitazione principale, ai fini IMU, sia, per definizione normativa, l’unità in cui il proprietario del bene vi dimori abitualmente ed ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Ciò, come già chiarito da questa Corte, secondo cui l'esenzione IMU compete sempre al verificarsi di due condizioni, vale a dire la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto, in termini non F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 3925/2021 Numero sezionale 7674/2025 Numero di raccolta generale 6050/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 mutati per effetto della sentenza n. 209/2022 delle Corte costituzionale (cfr.

Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21178). Tale ordine di idee vale, mutatis mutandis, anche per il beneficio in rassegna, cioè a dire per l’applicazione di un’aliquota agevolata, e non potrebbe essere altrimenti essendo il complessivo trattamento di favore concepito per l’abitazione principale, secondo la suindicata definizione normativa, mutando nel caso di unità immobiliare classificate in categoria A/1, A/8 ed A/9 solo la misura o - se si vuole – la natura del beneficio, non più costituito, stante le caratteristiche strutturali di tali beni, dall’esenzione, ma da una più modesta agevolazione.

3. Alla stregua delle riflessioni svolte, non è censurabile la decisione dei giudici di appello che, sulla scorta della pacifica assenza della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di tassazione, hanno escluso l’agevolazione.

4. Per gli esposti motivi il ricorso va rigettato.

5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

6. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 3925/2021 Numero sezionale 7674/2025 Numero di raccolta generale 6050/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 controricorrente nella somma di 2.400,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il