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Ordinanza — n. 6049/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax force majeure claim for liquidation crisis without verifying taxpayer's preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6049/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal, quashing a lower court decision that granted force majeure exemption for unpaid taxes due to a company's liquidation crisis. The taxpayer argued that the insolvency of major creditors like Alitalia and ATAC constituted an irresistible event, while the lower court confirmed this exemption for both penalties and interest. The supreme court ruled that liquidation crises do not automatically qualify as force majeure because taxpayers must prove they took appropriate measures to mitigate the situation, which was not verified in the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997; Art. 20, D.P.R. n. 602/1973: Force majeure exemption in tax law requires proof of an abnormal objective event and the taxpayer's failure to adopt appropriate preventive measures, meaning mere financial difficulty or third-party insolvency is insufficient without evidence of attempted mitigation.

Parole chiave

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force majeure exemption tax liquidation crisis preventive measures requirement insolvency of creditors tax penalty waiver tassazione dell'IVA crisi finanziaria impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997
La contribuente ha dedotto, a fondamento del ricorso, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’avviso bonario e la non debenza delle sanzioni e degli interessi, invocando l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, del D.lgs.
Art. 20, D.P.R. n. 602/1973
472 del 1997 e dell’art. 20 del D.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 22153/2017, 39548/2021, 7850/2018
Cass. n. 11111/2022
Cass. n. 8844/2024
Cass. n. 8175/2019
La Corte ha chiarito che l’esimente non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate dal contribuente (Cass. n. 8175/2019).
Cass. n. 7628/2024
In senso conforme questa Corte ha ribadito che la mera difficoltà economica, anche se documentata, non è sufficiente a integrare l’esimente della forza maggiore, in assenza di un’effettiva impossibilità oggettiva e dell’adozione di misure idonee a fronteggiarla (Cass. n. 7628/2024).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18187/2024 R.G. proposto da AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato inROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALSERVIZI 2007 S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.801/2023 depositata i l 16/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La società Italservizi 2007 S.r.l. ha impugnato, limitatamente a sanzioni e interessi, l’avviso bonario n. 0044259919401, relativo al secondo semestre IVA 2018, per un importo complessivo di euro 544.836,20, di cui euro 6.554,47 per interessi ed euro 48.934,71 per sanzioni, emesso a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La contribuente ha dedotto, a fondamento del ricorso, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’avviso bonario e la non debenza delle sanzioni e degli interessi, invocando l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, riconducibile alla crisi di liquidità determinata dall’inadempimento dei principali debitori della società, Alitalia S.p.A. e ATAC S.p.A., entrambi in amministrazione straordinaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 16947/06/2019, ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo sussistente la forza maggiore e annullando le sanzioni, ma confermando la debenza degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, contestando sia l’ammissibilità dell’impugnazione dell’avviso bonario, sia la sussistenza della forza maggiore. La società ha resistito, proponendo appello incidentale in relazione alla conferma degli interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 801/12/2023, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e accolto l’appello incidentale della società, annullando integralmente l’avviso bonario, ritenendo integrata l’esimente della forza maggiore anche con riferimento agli interessi.

Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la sentenza impugnata erroneamente riconosciuto l’esimente della forza maggiore nella crisi di liquidità della contribuente, determinata dall’inadempimento dei suoi principali debitori, Alitalia e ATAC, senza accertare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e unionale.

L’unico motivo è fondato e va accolto. La sentenza impugnata ha ritenuto integrata l’esimente della forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 1997, valorizzando la crisi di liquidità in cui versava la contribuente, determinata dal ritardo nei pagamenti da parte di due creditori di particolare rilievo, come si legge testualmente: «l’insolvenza dei suindicati debitori per detti rilevanti crediti ha determinato, di conseguenza, l’omesso pagamento delle imposte dovute dalla società». Tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria, presuppone la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anomalo mediante l’adozione di misure appropriate, purché non eccessivamente onerose (Cass. nn. 22153/2017, 39548/2021, 7850/2018).

È principio affermato da questa Corte che la crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di soggetti terzi, non integra automaticamente la forza maggiore, in quanto non costituisce un evento imprevedibile e irresistibile, né esclude la possibilità per il contribuente di adottare misure idonee a fronteggiarla (Cass. n. 11111/2022; 8844/2024). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esimente, la mera difficoltà economica, affermando che «non vi è dubbio che […] tale ritardo nel pagamento dei crediti spettanti alla società abbia costituito circostanza non solo oggettiva tale da essere del tutto anormale, […] ma tale da non consentire alla contribuente di adottare misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi».

Tuttavia, ha omesso ogni verifica in ordine all’adozione, da parte della contribuente, di misure idonee a fronteggiare la crisi, quali azioni di recupero del credito, richieste di finanziamento o altre iniziative. La Corte ha chiarito che l’esimente non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate dal contribuente (Cass. n. 8175/2019). In particolare, è stato escluso che la crisi aziendale possa costituire forza maggiore, anche quando derivante da ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione (Cass. n. 7850/2018).

In senso conforme questa Corte ha ribadito che la mera difficoltà economica, anche se documentata, non è sufficiente a integrare l’esimente della forza maggiore, in assenza di un’effettiva impossibilità oggettiva e dell’adozione di misure idonee a fronteggiarla (Cass. n. 7628/2024). Ne consegue che la decisione impugnata deve essere cassata, in quanto fondata su una erronea interpretazione della nozione di forza maggiore, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. La causa va rinviata, pertanto, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo es