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Ordinanza — n. 6006/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional court dismissal of taxpayer's refund request due to lack of explicit waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6006/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional court decision that dismissed a taxpayer's refund claim. The regional court had rejected the appeal because the tax office had already partially refunded the disputed amount during the appellate proceedings. The court ruled that this partial payment constituted a waiver only if made before the appeal was filed, which it was not, and that the lower court failed to explain why the partial refund invalidated the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 329 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A taxpayer's acquiescence to a first-instance judgment is preclusive only if manifested prior to filing the appeal; subsequent partial performance of the judgment does not constitute waiver, and the appellate court must explicitly justify why such performance precludes the appeal.

Parole chiave

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tax refund appeal acquiescence timing partial performance waiver taxpayer rights appellate procedure rimborso fiscale credito di rimborso recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c.
1368, anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
D. Lgs. n. 546/1992, art. 57
546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato interno (Cass.
Regio decreto 18.12.1941 n. 1368, art. 118
4 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 118 Regio decreto 18.12.1941 n.
art. 329 c.p
Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 329 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4370/2019
(per tutte, Cass. n. 4370/2019, 11769/2012).
Cass. n. 11769/2012
Cass. 17244/2019
57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato interno (Cass. 17244/2019, Cass.
Cass. n. 7127/2019
Cass. n. 31626/2018
7127/2019, Cass. n. 31626/2018, Cass.
Cass. n. 11284/2023
31626/2018, Cass. n. 11284/2023).
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Testo completo

icorso iscritto al N. 15931/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – CONTRO FAIRWAY s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Cocorullo del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenza n. 304/19/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 4.2.2020, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanza camerale del 4.2.2026;

TRIBUTI: istanza di rimborso –sentenza di accoglimento in primo grado –appello parziale dell’ A.F.- erogazione parziale rimborso nelle more del giudizio di appello. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) indicata in epigrafe, con la quale veniva respinto l’appello dell’A.F. avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, che aveva accolto i ricorsi riuniti della società FAIRWAY s.r.l. avverso il silenzio/rifiuto formatosi su due istanze di rimborso per crediti IRES acquistati con atti di cessione rispettivamente intercorsi tra la ricorrente e le società KING WOOD MALLESONS LLP e ACCADIESSE. s.p.a.

2. La C.T.R., dato atto che l’A.F. aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado tranne che per la somma di euro 63.653,00, riteneva che l’appello dovesse essere respinto, in quanto nelle more l’Ufficio aveva provveduto al rimborso integrale di quanto richiesto per l’anno 2007 con la prima istanza di rimborso e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

3. La società Fairway s.r.l. resiste con controricorso.

4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 4.2.2026.

5. La Procura Generale, in persona della Sost. Proc. Gen. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo – rubricato nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma 2, n. 4, 57 e 61 del Decreto legislativo n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 e 329 c.p.c., nonché dell’art. 118 Regio decreto 18.12.1941 n. 1368, anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

4) c.p.c .», l’Agenzia delle Entrate assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente inesistente e dunque apparente, non avendo i giudici di appello chiarito le ragioni per le quali il rimborso erogato per l’anno 2007, mero fatto, nel corso del giudizio di appello, comportasse quale conseguenza giuridica il rigetto del gravame.

2. Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c..», l’Agenzia delle Entrate deduce che, ove i giudici di secondo grado avessero inteso implicitamente ritenere che l’erogazione del rimborso in esecuzione della sentenza di primo grado fosse da interpretare quale acquiescenza, avrebbero semmai dovuto dichiarare l’appello inammissibile. Il rimborso, come risultava dalla schermata di dettaglio depositata all’udienza del 27.1.2020, era avvenuto in data 18.12.2019 ossia dopo la proposizione dell’appello e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza depositato dalla società vittoriosa in primo grado.

Di conseguenza, la condotta dell’amministrazione non poteva essere considerata acquiescenza, essendo quest’ultima configurabile solo se verificatasi prima della proposizione del gravame, richiedendo in caso contrario una rinuncia espressa all’impugnazione, come da orientamento consolidato di legittimità che richiama. Altrettanto consolidato sarebbe l’orientamento di legittimità secondo cui l’esecuzione di una sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione pubblica non fa venir meno l’interesse all’impugnazione, trattandosi della mera doverosa ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Peraltro, il gravame riguardava anche somme degli anni 2008 e 2011, come pure si dava atto in sentenza, per cui il rimborso non poteva certamente ritenersi integrale, avendo riguardato solo le somme chieste a rimborso per l’anno 2007 e di conseguenza a maggior ragione non configurabile l’acquiescenza.

3. Con il terzo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», si rimprovera alla C.T.R. di non essersi pronunciata sul motivo di gravame relativo alla non spettanza dei rimborsi relativi agli anni 2008 e 2011.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione degli articoli 36, comma 2, n. 4, 57 e 61 del decreto legislativo n. 546/1992,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», la parte ricorrente deduce che l’ inciso preliminare :“ A prescindere dalla questione relativa alla tardiva introduzione di nuovi elementi nel giudizio di secondo grado…”, ove non interpretato quale assorbimento della relativa questione, ma quale accoglimento implicito dell’eccezione sollevata dalla società appellata a pagina 3 delle controdeduzioni di secondo grado, si porrebbe in contrasto con l’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, atteso che per orientamento consolidato di legittimità, l’Amministrazione finanziaria può difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, anche in secondo grado.

5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente è infondata, atteso che la parte ricorrente ha richiamato a fondamento dei motivi di ricorso una giurisprudenza di legittimità conforme ai propri assunti e la parte controricorrente neppure indica i pretesi precedenti di legittimità di segno contrario.

6. I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 6.1. Premesso che l’appello dell’A.F. riguardava, per come incontroverso, i pretesi rimborsi di euro 63.600,00 per l’anno 2007, euro 42,00 per l’anno 2008 ed euro 11,00 per l’anno 2011, per un importo complessivo di euro 63.653,00, va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge. (per tutte, Cass. n. 4370/2019, 11769/2012). 6.2.

Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla contribuente nelle more del giudizio di appello e dunque successivamente all’impugnazione e a maggior ragione dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, non comportava acquiescenza alla sentenza appellata. 6.3. La C.T.R., inoltre, neppure ha spiegato le ragioni per le quali l’erogazione parziale del rimborso nel corso del giudizio di appello, relativo al solo anno 2007, comportasse il rigetto integrale dell’impugnazione.

7. Anche il terzo motivo è fondato, avendo la stessa C.T.R. dato atto che la somma complessiva rimasta in contestazione ed oggetto del gravame dell’Ufficio riguardava anche gli anni 2008 e 2011, in ordine ai quali nessuna pronuncia è stata adottata.

8. Pure il quarto ed ultimo motivo, ammissibile in quanto viene chiaramente individuata la statuizione censurata, va accolto, sussistendo l’interesse dell’A.F. a contrastare l’accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dall’appellata a pagina 3 delle controdeduzioni, menzionata nella sentenza impugnata anche nello svolgimento del processo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto e l’Amministrazione finanziaria, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dalla preclusione posta dal D.

Lgs. N. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato interno (Cass. 17244/2019, Cass. 7127/2019, Cass. n. 31626/2018, Cass. n. 11284/2023).

2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre c