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Ordinanza Interlocutoria — n. 5975/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new session due to failed service of notice on counterparty.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5975/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal by remanding the case to a new session. The counterparty, an heir of the deceased taxpayer, had failed to receive the notice of hearing date via email and subsequent judicial service. The court ruled that to ensure the full exercise of the right of defense, the notice must be communicated personally to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When a party fails to receive the notice of hearing date through electronic means and judicial service, the court must remand the case to a new session to ensure personal communication and guarantee the right of defense.

Parole chiave

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service of process right of defense remand to new session failed communication judicial notice compensazione della rendita arretrati di contributi beneficiario di rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15156/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro MUTTI VERONICA, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Hinna Danesi; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 804/2017 depositata il 28 febbraio 2017 e notificata fra il 24 aprile 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

● rilevato che: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la suindicata sentenza res a dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, all’esito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza rescindente di questa Corte n. 1484/2016 del 27 gennaio 2016,nell’àmbito della controversia promossa da Dante Mutti, ex dirigente dell’ENEL, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute ai fini dell’IRPEF indebitamente operate dal predetto ente, in qualità di sostituto di imposta, sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.) a lui erogatoin forma di capitale; - all’impugnazione erariale ha resistito con tempestivo controricorso Veronica Mutti, erede del sunnominato Dante Mutti, deceduto nelle more del giudizio; - la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

● preso atto dell’esito negativo della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alla controricorrente, eseguita dalla Cancelleria dapprima mediante la trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del suo difensore, avv. Fabrizio Hinna Danesi, e in sèguito, a mezzo ufficiale giudiziario, presso la residenza della parte; ● ritenuto che, al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della comunicazione non andata a buon fine;

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso di fissazione della successiva udienza alla parte controricorrente personalmente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribu