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Ordinanza — n. 5970/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency to produce new evidence in appeal regarding expired signature delegation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5970/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal, quashing the lower court's dismissal of their request to produce a service order extending a signature delegation. The lower court incorrectly deemed this new evidence inadmissible in the second instance, despite established precedent permitting parties to introduce new documents in tax appeals without proving non-fault for non-production. The Court ruled that the agency had actually submitted the document with the appeal, satisfying procedural requirements, and ordered a retrial to evaluate the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 2 d.lgs. n. 546/1992; In tax appeal proceedings, parties may freely produce new documentary evidence without demonstrating that its non-production in the first instance was caused by factors beyond their control.

Parole chiave

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tax appeal procedure new evidence admissibility signature delegation validity procedural error correction documentary proof production differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 58, paragraph 2, d.lgs. n. 546/1992
3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs.
Art. 32, paragraph 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 61, d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7649/2020
Cass. n. 7649/2020, Cass.
Cass. n. 29470/2021
7649/2020, Cass. n. 29470/2021, Cass.
Cass. n. 33573/2022
29470/2021, Cass. n. 33573/2022, Cass.
Cass. n. 27920/2025
33573/2022, Cass. n. 27920/2025).
Cass. n. 29568/2018
Cass. n. 29568/2018, Cass.
Cass. n. 17921/2021
29568/2018, Cass. n. 17921/2021) e può pure essere esercitata allo scopo di dimostrare la validità della delega di firma (cfr.
Cass. n. 2695/2025
Cass. n. 2695/2025, Cass.
Cass. n. 8505/2025
2695/2025, Cass. n. 8505/2025).
Cass. Sez. U. n. 8950/2022
Cass. Sez. U. n. 8950/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1832/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro FERDICO CONCETTA; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 600/2024 depositata il 26 giugno 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca; FATTI DI CAUSA 1. La Direzione Provinciale di Rimini dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Concetta Ferdico, socia della Antical Planets.r.l., a ristretta base proprietaria, un avviso di accertamento mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, con aggravio di interessi e sanzioni, il maggior reddito da partecipazione da lei asseritamente conseguito e non dichiarato in riferimento all’anno 2010.

L’atto impositivo faceva sèguito a una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società partecipata, che aveva consentito di appurare l’esistenza di ricavi non contabilizzati da questa presuntivamente distribuiti ai soci.

2. La contribuente contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Rimini, la quale, in accoglimento di uno specifico motivo di impugnazione, annullava l’avviso di accertamento per ravvisato difetto di valida sottoscrizione, rilevando che la delega di firma conferita dal capo dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore era scaduta il 13 dicembre 2016, anteriormente alla data di emissione dell’atto impositivo (20 dicembre 2016).

3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che con sentenza n. 600/2024 del 26 giugno 2024 rigettava il gravame esperito dall’Amministrazione Finanziaria, ritenendo inammissibile la produzione in secondo grado, da parte dell’appellante, dell’ordine di servizio con il quale era stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di validità della cennata delega di firma.

4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

5. Concetta Ferdico è rimasta intimata.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente reputato inammissibile la produzione nel giudizio di appello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ordine di servizio n. 78/2016 con cui era stata disposta la proroga dal 13 al 31 dicembre 2016 della delega di firma conferita al dott.

Nicola De Palma, funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento oggetto di causa. Viene, al riguardo, obiettato che tale produzione era, invece, consentita dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis. 1.2 Il motivo, da inquadrare più correttamente nel paradigma normativo dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., in quanto diretto a far valere un preteso error in procedendo commesso dai giudici a quibus (cfr. Cass. n. 20525/2020, Cass. n. 32815/2023, Cass. n. 17591/2025; sulla possibilità di sussumere in altra delle fattispecie contemplate dall’art. 360, primo comma, c.p.c. il motivo di ricorso per cassazione erroneamente intitolato cfr.

Cass. n. 4589/2018, Cass. n. 1802/2019, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 759/2025), è fondato. 1.3 La CGT di secondo grado ha ritenuto che la produzione del menzionato ordine di servizio integrasse violazione del divieto di proporre nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado. 1.4 La surriportata affermazione si rivela erronea, ponendosi in palese contrasto con il chiaro tenore letterale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione temporalmente applicabile alla presente controversia, e con l’interpretazione che di tale norma è stata offerta dalla costante giurisprudenza di legittimità. 1.5 Giova premettere che, essendo la presente controversia iniziata nell’anno 2017, non trovano applicazione le modifiche apportate all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, le quali, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, devono ritenersi applicabili esclusivamente «ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». 1.6 Chiarito ciò, si osserva che la disposizione in commento, nel testo che qui viene in rilievo, prevede che nel giudizio tributario d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Essa, quindi, introduce, con esclusivo riferimento ai documenti, un’espressa deroga al generale divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova sancito dal precedente comma 1. 1.7 Sull’argomento, è granitico l’orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può liberamente produrre in appello nuove prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di prime cure, senza necessità di dimostrare che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essa non imputabile (cfr.

Cass. n. 7649/2020, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 27920/2025). È stato, inoltre, precisato che tale facoltà spetta anche dalla parte rimasta contumace in primo grado (cfr. Cass. n. 29568/2018, Cass. n. 17921/2021) e può pure essere esercitata allo scopo di dimostrare la validità della delega di firma (cfr. Cass. n. 2695/2025, Cass. n. 8505/2025). 1.8 Dai surriferiti princìpi di diritto si è erroneamente discostata la Corte territoriale, la cui decisione risulta, quindi, affetta dall’ error in procedendolamentato. Peraltro, l’ordine di servizio di cui trattasi era stato depositato dall’Agenzia unitamente al ricorso in appello, e quindi nell’osservanza del termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Tanto emerge dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito, ai qualiè consentito accedere in ragione della rilevata natura processuale del vizio denunciato, avendo la parte impugnante riportato il contenuto essenziale del documento che richiama e segnalato la sua presenza all’interno del fascicolo di causa (cfr. Cass. Sez. U. n. 8950/2022).

2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia alla luce della documentazione prodotta in grado d’appello dall’Amministrazione Finanziaria, da ritenersi utilizzabile ai fini della decisione. 2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia- Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del