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Ordinanza — n. 5882/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as administrative self-annulment denial review only covers general interest, not individual tax claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5882/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against the regional tax commission's rejection of her request for reimbursement of overpaid waste taxes. The taxpayer argued that the tax was not due because her property was used for agritourism and lacked habitability, while the administration contended the tax debt was definitive due to lack of timely objection. The court ruled that judicial review of an administrative refusal to annul a definitive tax act is strictly limited to verifying reasons of general public interest, not the substantive validity of the individual tax claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 53 Cost.: The judicial review of an administrative refusal to annul a definitive tax act is limited to verifying reasons of general public interest, excluding review of the individual taxpayer's substantive claim.

Parole chiave

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administrative self-annulment tax debt definitiveness general public interest taxpayer individual claim judicial review limits rimborso dell'IVA imposte comunali ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, items 3 and 4 of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 53 of the Constitution
4 c.p.c., la violazione dell’art. 53 Cost., dell’art.
Art. 14 of D.L. n. 101 of December 6, 2011
53 Cost., dell’art. 14 del D.L.
Regulation for the establishment and application of the TARES scale of the Municipality of Borghetto Santo Spirito
art. 53 Cost
4 c.p.c., la violazione dell’art. 53 Cost., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, ord. 24.08.2018, n. 21146
Cass. sez. VI-V, 2.12.2014, n. 25524
Cass. sez. V, 28.3.2018, n. 7616
Cass. sez. V, 7.3.2022, n. 7318
Cass. sez. V, 30.11.2021, n. 37535
anche Cass. sez. V, 30.11.2021, n. 37535).
Corte costituzionale, sent. n. 181 del 2017
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 27859/2019 R.G. proposto da: CLAVENNA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Granara; -Ricorrente - contro COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV), in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Piciocchi; -Controricorrente – - avverso la sentenza n. 243/2019 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, sez. 2, depositata in data 21/2/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.ssa Margherita Libri; FATTI DI CAUSA 1. Clavenna Giovanna impugnava il provvedimento n. 21178 del 4 marzo 2015, con il quale il Comune di Borghetto Santo Spirito aveva respinto l’istanza da essa formulata per il rimborso delle somme versate a titolo di tassa sui rifiuti, a decorrere dall’annualità 2003 e sino al 2013, relativamente ad alcuni immobili di sua proprietà siti in detto comune, alla Via Tiziano n.

3. Assumeva la contribuente che a seguito di emissione di svariati avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, aveva versato al Comune di Borghetto Santo Spirito somme che in realtà non erano dovute, non applicandosi la tassa sui rifiuti relativamente agli immobili nei quali viene svolta attività agrituristica, ed essendo una delle unità immobiliari interessate dal tributo adibita ad abitazione, peraltro in larga parte priva delle condizioni di agibilità. Il diniego di rimborso si fondava sulla definitività della pretesa impositiva, dovuta alla mancata tempestiva impugnazione degli avvisi e delle cartelle di pagamento, e sulla inesistenza dei presupposti della invocata esenzione.

2. L’adita Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando la violazione dell’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava il gravame, condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado con riguardo all’inammissibilità dell’impugnazione, alla tardività del ricorso introduttivo e alla definitività delle pretese tributarie. Rilevavano inoltre i giudici d’appello che, ai fini della ripetizione delle somme indebitamente versate, era necessario avanzare specifica richiesta nel termine di due anni previsto dalla legislazione tributaria, termine nel caso di specie abbondantemente decorso.

4. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto, con atto notificato il 17 settembre 2019, ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha resistito con controricorso notificato a mezzo PEC il 25 ottobre 2019. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 14 del D.L. n. 6 dicembre 2011, n. 101 e del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARES del Comune di Borghetto Santo Spirito, e censura la mancata valutazione della destinazione e delle caratteristiche dei locali oggetto del provvedimento, privi del requisito della potenziale produzione di rifiuti, essenziale ai fini della tassazione.

Assume, per un verso, che illegittimamente il giudice del gravame ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, non potendo reputarsi tardiva l’impugnazione avverso il diniego di autotutela, ed essendo sempre proponibili l’istanza di annullamento e, correlativamente, il ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione in ordine alla medesima istanza. Sotto altro profilo, la ricorrente richiama le ragioni poste a base dell’istanza di rimborso delle somme versate e si duole dell’immotivato rigetto della richiesta, contestandone le ragioni, a suo avviso errate ed insufficienti.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità, formulata dal Comune controricorrente che ha contestato l’omessa indicazione specifica dei motivi di impugnazione e delle norme violate, l’irrilevanza delle censure rispetto alle statuizioni di inammissibilità della sentenza impugnata e la non corretta enunciazione del motivo, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e invece formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il ricorso reca, infatti, specifiche censure alla decisione della Commissione tributaria regionale, attinenti al relativo contenuto, e correttamente formulate anche con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

3. La censura è destituita di fondamento e va disattesa. 3.1. Il motivo di ricorso formulato dalla contribuente non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che fonda il proprio convincimento - oltre che sulla inammissibilità del ricorso per tardività, essendo la pretesa tributaria consolidata per difetto di impugnazione degli atti impositivi –sull’inosservanza del termine di decadenza previsto, tra le altre norme, dall’art. 19, comma 1, lett.

g) e dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, per la valida e tempestiva presentazione dell’istanza di rimborso. Tale affermazione non costituisce oggetto di specifica doglianza da parte della contribuente. 3.2. La censura prospetta, per altro verso, la proponibilità senza limiti temporali dell’istanza di annullamento in autotutela, assumendo quindi l’errata declaratoria della inammissibilità del ricorso avverso il diniego dell’amministrazione in ordine alla medesima istanza. Deve tuttavia rilevarsi che, anche a voler in astratto assimilare il diniego di rimborso al diniego di annullamento in autotutela, è stato affermato da questa Corte che “nel processo tributario, il sindacato sull'atto didiniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede diautotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente"(Cass. sez.

V, ord. 24.08.2018, n. 21146). La Corte di legittimità, del resto, aveva già da tempo chiarito che il contribuente, il quale richieda all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via diautotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne deriva che contro ildiniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere diautotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per soffermarsi sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria (Cass. sez.

VI-V, 2.12.2014, n. 25524). Il principio ricordato è stato ribadito statuendosi che"in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnatodiniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento inautotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo."(Cass. sez.

V, 28.3.2018, n. 7616). È infine consolidato il principio di diritto secondo cui"In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento didiniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento didiniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo"(Cass. sez.

V, 7.3.2022, n. 7318 ; cfr. anche Cass. sez. V, 30.11.2021, n. 37535).

4. Il ricorso va in conclusione rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 2.410,00 a titolo di compensi professionali e di euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs