Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5880/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court dismissal due to suspended appeal deadlines under emergency decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5880/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by Feger di Gerardo Ferraioli S.p.A. against a regional tax court decision that had dismissed a remand proceeding. The company argued that the regional court incorrectly deemed the remand untimely, ignoring a nine-month statutory suspension of appeal deadlines applicable to the case. The court ruled in favor of the appellant because the suspension period covered the relevant dates, rendering the original dismissal legally flawed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018; Art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992: The suspension of appeal deadlines for tax disputes defined by law operates ex lege when the long appeal period expires within the nine-month window, invalidating judgments that fail to account for this statutory stay.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of appeal deadlines tax remand proceedings emergency decree provisions untimely filing dismissal Cassation appeal outcome differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num.
Art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018
L’art. 6, comma 11, del d.l.
Art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8273/22
Cass. n. 33069/22
8273/22, Cass. n. 33069/22 e Cass.
Cass. n. 14507/24
33069/22 e Cass. n. 14507/24), ed esclusivamente quando il termine lungo per impugnare spiri entro quel determinato lasso di tempo (cfr.
Cass. n. 1809/25
Cass. n. 1809/25), come nella vicenda in esame, in cui, essendo stata l’ordinanza n.
Cass. n. 18375/25
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18171 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Cantillo ed Oreste Cantillo, come in atti domiciliata, RICORRENTE CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6491/20 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 22 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta da l Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, dichiarava l’estinzione del giudizio di rinvio che la FEGER di Gerardo Ferraioli s.p.a. aveva instaurato - giusta ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione-nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -la quale aveva notificato alla contribuente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro pretesa per un verbale di assemblea ordinaria, avente ad oggetto la proroga di un finanziamento infruttifero dei soci- per essere stata la riassunzione effettuata tardivamente.

2. La FEGER di Gerardo Ferraioli s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.

3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c. (ancorché tale norma non sia stata espressamente indicata, essendo palesemente evincibile, in ragione delle argomentazioni che sorreggono il ricorso, il tipo di vizio prospettato), la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionale campana reputato intempestiva l’instaurazione del giudizio di rinvio, con conseguente declaratoria di estinzione, nonostante il termine per riassumere fosse sospeso per un periodo di nove mesi e, quindi, l’atto con il quale era stato introdotto il giudizio fosse stato notificato entro il termine previsto dalla legge (e, cioè, quello ordinario, sommato a quello di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018).

3. Il motivo è fondato. 3.1. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119del 2018 , conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, ha previsto, relativamente alle liti suscettibili di essere definite, che fossero sospesi, per un periodo dinove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione scadenti tra il 24 ottobre 2018 -data di entrata in vigore del prefato decreto-ed il 31 luglio 2019. Tale sospensione opera ex lege, in presenza dei requisiti per la definizione, anche solo astratta (e, cioè, senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (cfr.

Cass. n. 8273/22, Cass. n. 33069/22 e Cass. n. 14507/24), ed esclusivamente quando il termine lungo per impugnare spiri entro quel determinato lasso di tempo (cfr. Cass. n. 1809/25), come nella vicenda in esame, in cui, essendo stata l’ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione pubblicata in data 8 giugno 2018, la scadenza del termine lungo applicabile alla fattispecie rientrava nel suddetto arco temporale. 3.2. Non è possibile dubitare, d’altronde, che la controversia sia ascrivibile a quelle “definibili”, secondo la previsione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, avendo ad oggetto un atto di natura impositiva, in quanto palesemente espressione di una pretesa tributaria, suscettibile, quindi, di ingenerare un contenzioso inerente ai presupposti ed ai contenuti della relativa obbligazione (cfr.

Cass. n. 18375/25).

4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì