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Ordinanza — n. 5854/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed on appeal costs but allowed regarding excessive fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5854/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground alleging improper cost compensation due to the appellant's procedural delay, upholding the lower court's reasoning. However, the Court found the second ground valid because the appellate court awarded excessive fees without specific justification. Consequently, the judgment was quashed regarding the fee calculation, and the appellant was ordered to pay the corrected amount.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: In tax proceedings, partial or total compensation of litigation costs requires grave and exceptional reasons explicitly motivated by the court; conversely, the liquidation of costs must not exceed statutory maximums and must be duly justified.

Parole chiave

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tax litigation costs judicial expense compensation excessive fee liquidation procedural delay sanction Cassation quashing statutory fee limits tax appeal procedure rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs.
Art. 92 c.p.c.
546/1992, dell’art. 92 cod.
Art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118, secondo comma, disp.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod.
art. 92 cod. proc. civ
546/1992, dell’art. 92 cod. proc. civ., dell’art.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 17 bis d.lgs. 546/1992
Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto a tali criteri, laddove ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in considerazione del mancato rispetto da parte del ricorrente del termine dilatorio ex art. 17 bis d.lgs. 546/1992 per l’introduzione del giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23080/2025
Cassation court allows taxpayer's appeal and orders tax authority to pay litigation costs due to procedural error.
Cass. 9312/2024
Cassation court allows taxpayer's appeal regarding judicial expense compensation, ruling 'serious reasons' insufficient for partial award.
Cass. 29226/2023
Cassation court dismisses tax agency's incidental appeal on expense compensation while allowing main appeal regarding procedural novelty.
Cass. 24716/2023
Cassation court allows tax appeal, ruling generic 'complexity' insufficient for expense compensation.
Cass. 21956/2023
Court allows taxpayer appeal against tax agency, ordering payment of litigation costs for both trial and appeal levels.
Cass. 12212/2023
Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney for the defense lawyer.
Cass. 3337/2023
Italian tax court allows appeal against expense compensation based on vague jurisprudential principles.
Cass. 2572/2023
Cassation court allows taxpayer's appeal, annulling tax court's fee compensation due to lack of specific justification.
Cass. 23592/2024
Court allows tax appeal regarding exceptional litigation cost compensation due to lack of specific reasoning in lower court decision.
Cass. 22605/2025
Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling tax court violated law by compensating litigation costs without explicit reasoning.
Cass. 14036/2024
Cassation court dismisses appeal against detention order citing lack of specific motivation and procedural defects.
Cass. 2206/2019
Cass. 6059/2017
Cass. 7342/2025
Cassation court quashes lower court order on legal costs due to insufficient valuation basis for opposing third-party claims.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18838/2025 R.G. proposto da: BORGHESI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Vergerio di Cesana -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIOn. 1924/2025 , depositata il 24/3/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1924/2025, depositata il 24/3/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello di Alessandro Borghesi avverso il capo della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma relativo alla compensazione delle spese giudiziali e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Contro la sentenza Alessandro Borghesi propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 15, 17-bis e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.,per aver il giudice di appello erroneamente compensato le spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. 1.1.

Il motivo è infondato. 1.2. Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 1.3. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante, Cass. 23080/2025; 9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023; 12212/2023; 3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. 23592/2024). 1.4.

Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024; 9312/2024; 2206/2019; 6059/2017). 1.5. Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto a tali criteri, laddove ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in considerazione del mancato rispetto da parte del ricorrente del termine dilatorio ex art. 17 bis d.lgs. 546/1992 per l’introduzione del giudizio. 1.6.

Trattandosi di termine diretto a deflazionare il contenzioso tributario, è evidente che la parte, violando la norma, ha eluso la finalità per la quale questa è stata introdotta. 1.7. La motivazione a fondamento della disposta compensazione è, dunque, tutt’altro che illogica e contraria al dettato di legge.

2. Col secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CGT immotivatamente liquidato le spese del grado di appello in misura superiore ai valori massimi. 2.1. La censura è fondata. 2.2. In effetti, le spese giudiziali sono state liquidate in euro 850,00, cioè in misura superiore ai valori massimi, e senza apposita motivazione (Cass. 7342/2025).

Pacifico, infatti, lo scaglione di valore sino a euro 1.100,00, le spese per quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisionale) ammontano ad euro 454,4, applicando i valori medi, ed a euro 683,2, applicando i massimi, già al netto della (pacifica) riduzione del 20% ex art. 15, comma 2 sexies, d. lgs. n. 546/1992. 2.3. Ne discende che, ricorrendo il dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. 2.4. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., riliquidando le spese del grado di appello nella misura di euro 454,4, oltre spese prenotate a debito. 2.5.

Il parziale accoglimento del ricorso, con esclusivo riguardo alla liquidazione delle spese di appello, non anche alla compensazione delle spese del primo grado, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto ed al capo sulle spese del giudizio di appello, e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del grado di appello, liquidate in euro 454,4, oltre spese prenotate a debito; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Cos̀ deciso in Roma, nell