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Ordinanza — n. 5853/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-appealable order due to underlying judgment not being final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5853/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax court judgment was not yet final due to a pending appeal. The appellant argued for a remedy against a non-final decision, while the opposing party contested the procedural standing. The court ruled that the appeal could not be lodged against a judgment that had not acquired the force of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: An appeal for non-appealable orders is inadmissible if the underlying judgment has not yet become final and binding.

Parole chiave

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non-appealable orders res judicata requirement procedural inadmissibility tax court remedies finality of judgment recupero di crediti esecuzione per crediti fiscali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 70 d.lgs. 546/1992
2270/2025, depositata il 3/4/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accolto il ricorso in ottemperanza proposto da Alessandro Borghesi ex art. 70 d.lgs. 546/1992, per un residuo credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di euro 958,23, in relazione alla sentenza n.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
mod.), in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 118, para. 2 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118, secondo comma, disp.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 15, 17 bis d.lgs. 546/1992
Art. 1-11 d.m. 55/2014
civ., dell’art. 118, secondo comma, disp.
Art. 382, para. 3, sec. 2 c.p.c.
Si impone, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, seconda parte, cod.
Art. 13, para. 1-quater D.P.R. 115/2002
Ciò in applicazione di un principio, già in altre occasioni enunciato da questa Corte, secondo cui «Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da: BORGHESI ALESSANDRO, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ.
art. 70 d.lgs. 546/1992
2270/2025, depositata il 3/4/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accolto il ricorso in ottemperanza proposto da Alessandro Borghesi ex art. 70 d.lgs. 546/1992, per un residuo credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di euro 958,23, in relazione alla sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19424/2025 R.G. proposto da: BORGHESI ALESSANDRO, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIOn. 2270/2025 , depositata il 3/4/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2270/2025, depositata il 3/4/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accolto il ricorso in ottemperanza proposto da Alessandro Borghesi ex art. 70 d.lgs. 546/1992, per un residuo credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di euro 958,23, in relazione alla sentenza n. 9893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, ha liquidato le spese in favore del ricorrente in euro 233,00, oltre accessori di legge ed euro 30,00 a titolo di rimborso del contributo unificato.

Contro la sentenza Alessandro Borghesi propone ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo ed illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 15 e 17 bis d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 1 - 11 d.m. 55/2014 (e succ. mod.), in relazione all’art. 360, primo comma, num.

3) cod. proc. civ.,per aver il giudice di ottemperanza omesso di liquidare il compenso per la pur svolta fase di trattazione.

2. Va, in via preliminare, scrutinata la questione – sollevata dalla controricorrente – d i inammissibilità del ricorso in ottemperanza , per non essere passata in giudicato la sentenza per la quale si agiva ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992.

3. Trattandosi di vizio relativo a questione - pregiudiziale di rito - cd. “fondante”, è rilevabile da questa Corte anche d’ufficio, a prescindere cioè dalla mancata proposizione di apposito ricorso incidentale da parte della controricorrente (Cass. S.U. 24172/2025).

4. Ciò posto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che la sentenza per cui chiedeva l’ottemperanza (n. 9893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma) non era passata in giudicato, essendo stato proposto appello avverso di essa (cfr. p. 3 ricorso per cassazione: “lo scrivente difensore proponeva ricorso per ottemperanza in relazione alla prefata sentenza innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado, presso cui, nel frattempo si era incardinato il giudizio di appello rubricato al R.G.N. 3801/24”).

5. Evidente, quindi, l’inammissibilità del ricorso ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, in quanto proposto in relazione ad una sentenza non ancora passata in giudicato, in violazione del comma 1 di questa norma.

6. Si impone, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ.,perché «la causa non poteva essere proposta».

7. La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

8. Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, non essendo l’annullamento della sentenza impugnata dipeso dall’accoglimento del motivo formulato dal ricorrente, ma dall’inammissibilità del ricorso originario. 8.1. Ciò in applicazione di un principio, già in altre occasioni enunciato da questa Corte, secondo cui «Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass. 30202/2025; 24043/2025; 12424/2023).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consigli