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Ordinanza — n. 5851/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against tax compliance judgment dismissed for alleging error in judging rather than procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5851/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiffs alleged an error in judging regarding expense calculation, not a procedural violation. The Court held that appeals against tax compliance judgments are strictly limited to procedural errors under specific statutory provisions. Consequently, the substantive dispute over the amount of judicial expenses was precluded from review.

Regesto Legislator

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Art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: Appeals against tax compliance judgments are admissible only for procedural violations, excluding errors in judging the merits of the underlying case.

Parole chiave

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tax compliance judgment error in judging procedural violation judicial expenses cassation appeal preclusion of review substantive dispute rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
2310/2020, pubblicata il 21/7/2020, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs.
Art. 91 cod. proc. civ.
Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.
Art. 70 d.lgs. n. 546/1992
civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
Art. 2 d.m. 55/2014
546/1992 e dell’art. 2 d.m. 55/2014, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
art. 86 c.p
proposto da: BORGHESI ALESSANDRO e VERGERIO DI CESANA FRANCESCO, rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 c.p.c.
art. 70 d.lgs. 546/1992
2310/2020, pubblicata il 21/7/2020, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs. 546/1992 da Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesanain relazione alla sentenza n.
art. 91 cod. proc. civ
Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14962/2025
Cassation court dismisses tax refund claim due to res judicata on prescription after ten years.
Cass. 14642/2019
Cass. 23487/2018
Cass. 8830/2014
Cass. 4796/2011
Cass. 3057/2008
Cass. 7801/2004
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2357/2021 R.G. proposto da: BORGHESI ALESSANDRO e VERGERIO DI CESANA FRANCESCO, rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 c.p.c. - ricorrenti - contro CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIOn. 2310/2020, pubblicata il 21/7/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2310/2020, pubblicata il 21/7/2020, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs. 546/1992 da Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesanain relazione alla sentenza n. 3907/2019, emessa dalla medesima Commissione, per un residuo credito di euro 36,26 da essi vantato nei confronti della Camera di Commercio di Roma a titolo di spese giudiziali.

Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana sulla base di un solo motivo, mentre la Camera di Commercio di Roma resta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2 d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver il giudice dell’ottemperanza riconosciuto ai ricorrenti il credito di euro 36,26 da essi vantato nei confronti della Camera di Commercio di Roma a titolo di spese successive alla sentenza (quali copia e notifica della sentenza; notifica dell’intimazione di pagamento).

2. Il ricorso è inammissibile.

3. In base al disposto dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso esclusivamente per inosservanza delle norme del procedimento, con ciò intendendosi non le sole norme che disciplinano il già menzionato giudizio, ma comprendendo nella violazione de qua anche ogni altro error in procedendo nel quale sia potuto incorrere il giudice dell’ottemperanza (cfr. Cass. 14962/2025; 14642/2019; 23487/2018; 8830/2014; 4796/2011; 3057/2008; 7801/2004).

4. Nel caso di specie, non si denunzia un error in procedendo ma in iudicando, e segnatamente l’errata liquidazione degli esborsi sostenuti dai difensori antistatari nel giudizio presupposto.

5. Ne consegue, pertanto, che, trattandosi di vizio esorbitante dal perimetro di cui al richiamato art. 70, comma 10, è precluso il sindacato di legittimità.

6. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria