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Ordinanza — n. 5836/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because preliminary inadmissibility decrees must be challenged via claim, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5836/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower tribunal's preliminary inadmissibility decree was properly challenged only through a claim, not a cassation appeal. The applicants argued for violation of tax laws, but the opposing party contended that the specific procedural remedy for such decrees was ignored. The Court ruled that since the law mandates a claim for these preliminary decisions, the cassation appeal lacks the required procedural foundation.

Regesto Legislator

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Art. 27, comma 3 d.lgs. 546/1992; Art. 28 d.lgs. 546/1992: Preliminary inadmissibility decrees issued by the President of the Tax Court must be challenged via claim before the Tax Court, not through cassation appeal.

Parole chiave

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tax court procedure preliminary inadmissibility remedy for decrees cassation appeal inadmissibility claim vs cassation tardivo pagamento delle spese esecuzione per crediti fiscali debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Art. 27, comma 1, d.lgs. 546/1992
Col decreto impugnato, il presidente di sezione della CGT di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dai sig.ri Borghesi e Vergerio di Cesana ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs.
Art. 27, comma 3, d.lgs. 546/1992
Col decreto impugnato, il presidente di sezione della CGT di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dai sig.ri Borghesi e Vergerio di Cesana ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs.
Art. 28, d.lgs. 546/1992
Art. 380-bis c.p.c.
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustra con successiva memoria.
Art. 96, third and fourth comma, c.p.c.
380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art.
art. 86 c.p
proposto da: BORGHESI ALESSANDRO e VERGERIO DI CESANA FRANCESCO, rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 c.p.c.
art. 70 d.lgs. 546/1992
39/2025, pubblicato il 15/1/2025 , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs.
art. 380-bis c.p
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustra con successiva memoria.
art. 96 c.p
380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art.
art. 96 cod. proc. civ
149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21254/2017
Cass. 12027/2009
Sez. U.27433/2023
Sez. U.28540/2023
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1557/2025 R.G. proposto da: BORGHESI ALESSANDRO e VERGERIO DI CESANA FRANCESCO, rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 c.p.c. - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - avverso il decreto presidenziale della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIOn. 39/2025, pubblicato il 15/1/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA Con decreto presidenziale n. 39/2025, pubblicato il 15/1/2025 , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs. 546/1992 da Alessandro Borghesi e da Francesco Vergerio di Cesana, per un credito di euro 1.174,03 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alla sentenza n. 10229/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Contro il decreto presidenziale propongono ricorso per cassazione Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana, sulla base di un solo motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustra con successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 67 bis, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto necessario, ai fini dell’ottemperanza, che la sentenza fosse passata in giudicato. 1.1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Col decreto impugnato, il presidente di sezione della CGT di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dai sig.ri Borghesi e Vergerio di Cesana ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs. d.lgs. 546/1992, il quale dispone che “ Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta”. 1.3.

Tale provvedimento, avente natura di decreto per espressa previsione del comma 3 del medesimo articolo, è soggetto a reclamo innanzi alla Commissione (ora Corte di Giustizia), alla stregua di quanto disposto sempre dal comma 3 dell’art. 27 (“I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione”), nonché dal successivo art. 28, rubricato “Reclamo contro i provvedimenti presidenziali”, secondo cui “Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria”(comma 1). 1.4.

Pertanto, il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso, emesso in sede di esame preliminare, andava impugnato col reclamo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, e non con ricorso per cassazione, esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi aventi contenuto decisorio rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio (Cass. 21254/2017; 12027/2009). 1.5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

2. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

3. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis. 3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez.

U.27433/2023 e 28540/2023). 3.2. La parte ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della controricorrente delle spese nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, i ricorrenti, in solido, al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 600,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tri