Cassation court dismisses appeal on service grounds but allows prescription defense regarding tax penalties and interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground challenging the service of tax notices due to the taxpayer's health-related inability to file within the statutory deadline. However, the court accepted the second argument concerning the five-year prescription period for tax penalties and interest, ruling that the Regional Court failed to address this specific defense. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to consider the validity of the claims based on the expiration of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 153 cod. proc. civ.; Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; Art. 2948 cod. civ.: While a delay in filing a cassation appeal due to health reasons does not automatically justify remission in terms, the court must still examine substantive defenses like the five-year prescription for tax penalties and interest which run from the issuance of the tax assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1281/2025R.G. proposto da Pisciottano Antonella, rappresentata e difes a dall’avvocato Oreste Cantillo, giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate – riscossione (ADER) rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 3521/13/2024, depositata il 27.05.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025dal consigliere Tania Hmeljak.
RILEVATO CHE - La C orte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso proposto da Pisciottano Antonella avverso l ’ intimazione di pagamento riguardante tre cartelle di pagamento, notificatale in Oggetto: Tributi–Cartella di pagamentonotificata al socio di società di persone-Responsabilità del socioper il debito tributario della società –Contestazione della pretesa quanto responsabile in solido con la società Centro A uto s.n.c. di Longobardi G. C.; - con la sentenza indicata in epigrafe, la C GT - 2 del la Campania rigettava l’appello proposto dal la contribuente, osservando , per quanto qui ancora rileva,che: -le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. alla società Centro Auto s.n.c. di Longobardi G C. di cui la Pisciottano era stata socia fino alla cessione delle sue quote, avvenuta con atto notarile dell’11.12.2006, quando la ragione sociale della società era ancora Centro Auto di Abbate Mario C. s.n.c.; - per l’anno 2006, pertanto , la contribuente, unitamente agli altri soci, risultava responsabile per le obbligazioni societarie, trattandosi di società di persone; - poiché si trattava di crediti erariali, il termine decennale di prescrizione non era decorso, essendo stato prorogato di 24 mesi ai sensi dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; - con istanza depositata in data 3.06.2025 il difensore di Pisciottano Antonella, a vvocato Oreste Cantillo , ha chiesto la rimessione in termini per provvedere al deposito del ricorso non avendo potuto ottemperare entro i termini di legge al relativo incombente a causa di un legittimo impedimento originato da motivi di salute (improvvisa crisi cardiaca), come documentata dall’allegato certificato medico.
CONSIDERATO CHE -Preliminarmente occorre esaminare l’istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., non avendo il difensore della ricorrente depositato tempestivamente il ricorso per cassazione notificato, unitamente alla copia conforme della sentenza impugnata, entro il termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc., civ. (16.01.2025), in quanto colpito in data 13.01.2025 da “episodio di fibrillazione atriale parossistica”, con necessità di “riposo assoluto per almeno 4 giorni” e “terapia medica”, come attestato dalla certificazione allegata all’istanza, ed essendo tale deposito avvenuto il successivo 17.01.2025; - secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omesso o tardivodeposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, salva la possibilità dirimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove il mancato tempestivodeposito sia dipeso da causa non imputabile alricorrente (Cass. n. 29889 del 2022); - è stato affermato, in particolare, che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l'istanza di remissione in termini, deve consisterein un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o delsuo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionaleda parte del difensore (Cass. n. 15908 del 2006), nonpotendo l'istanza di remissione in termini essere motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salutenon ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto epotuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (Cass.
S.U. n. 32725 del 2018); - alla luce dei suindicati principi, l’istanza va accolta, dovendosi ritenere sussistente un legittimo impedimento del difensore, allo stesso non imputabile, stante la gravità del malore, avente carattere improvviso e imprevedibile, tale da incidere sulla sua attività professionale, rendendo impossibile, nell’immediato , una sua riorganizzazione e, quindi, il compimento degli atti ad essa relativi (cfr. Cass. n. 18555 del 2024); - ciò posto, c on il primo motivo di ricorso il ricorrente de nuncia l a violazione e falsa applicazione degli artt. 2267 e 2291 cod. civ., 149 cod. proc. civ., l. n. 890 del 1982, 60, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per essersi la C GT - 2 erroneamente soffermata sulla diversa questione della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, non oggetto di contestazione, e non avere rilevato che l’intimazione di pagamento era nulla perché non supportata dalla previa notificazione delle cartelle esattoriali, dato che nessun rilievo poteva assumere l’asserita notifica effettuata in data 27.10.2011 soltanto nei confronti della Centro Auto s.n.c. di Longobardi G C ., con la quale la contribuente non aveva alcun collegamento; la cartella n. 07120110161867855501, peraltro, non era stata neppure ritualmente notificata, non essendo stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la prova della spedizione di detta raccomandata informativa ed essendo l’agente della riscossione ormai decaduto dal potere di riscossione, posto che la pretesa riguarda tributi relativi all’anno 2006; -il motivo è infondato; -va premesso che risulta incontestato che l’intimazione di pagamento è stata notificata alla contribuente, in qua lità di socia fino all’11.12.2006 della Centro Auto di Abbate Mario C. s.n.c., società che ha poi modificato la ragione sociale in Centro Auto s.n.c. di Longobardi G C., e che i debiti tributari portati dalle cartelle di pagamento, prodromiche alla impugnata intimazione, riguardano gli anni di imposta 2005 e 2006, come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione (p. 3), essendo, quindi, relativi al periodo in cui la Pisciottano era ancora socia della Centro Auto di Abbate Mario C. s.n.c.; - tanto premesso, per costante giurisprudenza di questa Corte la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall'art. 2291 cod. civ., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. n. 17225 del 2006), con la conseguenza che il socio di una società in nome collettivo bene può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico "soggetto passivo d'imposta", rispondendo il socio solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo e, pur essendo privo della qualità di obbligato d'imposta - e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società - resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società (Cass. n. 10584 del 2007; n. 10267 del 2008); - questa Corte ha anche precisato che la possibilità di agire per la riscossione di un debito tributario, accertato nei confronti della società in nome collettivo, procedendo alla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di mora) ad uno dei soci illimitatamente responsabili, non integra un deficit del diritto di difesadi quest'ultimo, sia in quanto la cartella di pagamento (o l'avviso di mora) può costituire atto idoneo a veicolare la conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, sia in quanto il socio destinatario della notifica è legittimato espressamente dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 ad impugnare unitamente alla cartella di pagamento (o all'avviso di mora) anche tutti gli atti presupposti (ad es. avviso di rettifica) che non gli fossero stati notificati facendo valere i vizi propri di quelli (Cass. n. 27189 del 2014; n. 10267 del 2008; n. 11228 del 2007; n. 17225 del 2006;
Cass. n. 13113 del 2018); - ciò vale anche per l’intimazione di pagamento, prevista dall’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, che ha sostituito l’avviso di mora e senza la quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento; - l’impugnazione dell’intimazion e, pertanto, permette al socio di contestare la pretesa originaria, essendo in facoltà dell'opponente far valere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d . l gs. n. 546 del 1992, il proprio diritto di difesa impugnando insieme all'atto notificatogli anche quelli pregressi la cui notificazione sia stata omessa o risulta altrimentiirregolare; -alla luce dei suindicati principi, correttamente applicati dal giudice di appello, risulta ultroneo esaminare la validità della notifica alla società della prodromic a cartell a di pagamento (che è stata comunque correttamente notificata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, come risulta dalla documentazione riprodotta nel testo del controricorso, avendo l’agente notificante attestato l’irreperibilità “assoluta” della destinataria presso la sede della società ed avendo provveduto al deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale con affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune, senza necessità di spedizione della CAD), posto che la contribuente ha avuto la possibilità di impugnarla, anche per motivi attinenti al merito della pretesa, unitamente alla successiva intimazione; - con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CGR-2 pronunciata in ordine all’eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi, riguardanti la cartella n. 07120110161867855501 (p. 8 dell’atto di appello) , dato che dalla presunta notificazione della stessa (27.10.2011) alla notifica della impugnata intimazione (8.04.2022) erano trascorsi oltre cinque anni; - con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo; -il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo motivo; - sebbene la contribuente abbia eccepito specificatamente, fin dal ricorso introduttivo,e riproposto nell’atto di appello la prescrizione nel termine breve di cinque anni della pretesa per interessi e per sanzioni, la CGT-2 non si è pronunciata su tale doglianza; - al riguardo occorre ribadire che, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472del 1997 ( ex plurimis , Cass.
S. Un. n. 23397 del 2016; Cass. n. 7486 del 2022 e n. 2095 del 2023), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazionedella (allora) soprattassa (Cass. n. 20600 del 2011); -anche per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie vale la prescrizione quinquennale, essendo la stessa regolata – secondo la giurisprudenzalargamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazionerelativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (ex plurimis, Cass. n. 27055 del 2022;n. 13258 del 2022 e n. 2095 del 2023); - in conclusione , va accolt o il secondo motiv o di ricorso , assorbito il terzo e rigettat o il primo ; la sentenza va cassata, in relazione a l motivo accolt o , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anc