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Ordinanza — n. 5776/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ultrapetition but allows recovery of VAT due to lack of substantive proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5776/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground alleging ultrapetition because the taxpayer had broadly challenged the VAT recovery's validity in the appeal. However, the court allowed the second ground, ruling that the taxpayer failed to prove substantive VAT deduction requirements without supporting documents. Consequently, the lower court's annulment of the tax recovery was overturned and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lgs. n. 546/1992; Art. 54 DPR n. 633/1972: When a taxpayer fails to comply with formal accounting obligations, the burden of proving substantive VAT deduction conditions shifts to them, and the tax authority is entitled to recover the tax if the taxpayer cannot demonstrate the existence of the underlying transactions.

Parole chiave

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VAT deduction requirements substantive proof burden formal accounting obligations ultrapetition defense tax recovery annulment compliance burden shift remand for retrial sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Art. 54 DPR n. 633/1972
Art. 19 DPR n. 633/1972
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.
Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, Giuseppe Astone
Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, Giuseppe Astone; Cass.
Cass. n. 143 del 5/01/2022
Cass. n. 17757/2016
Cass. n. 7576 del 15/04/2015
Cass. n. 6921 del 17/03/2017
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Testo completo

a seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3280/2024R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Magica di Trocino Maddalena e C. s.a.s. –intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 4 288 / 14 / 20 2 3 , depositata l’11 . 0 7 .20 2 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025dal consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE -La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto da lla Magica di Trocino Maddalena C. s.a.s. avverso l ’avviso di accertamento , per l’anno 2011, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa della predetta società; Oggetto: Tributi–IVA – Detrazione –Requisiti sostanziali -Prova -con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente, annullando il recupero dell’IVA e osservando, per quanto qui ancora rileva, che, come aveva rilevato lo stesso Ufficio, detto recupero era stato operato “in via cautelativa” ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma fuori dalle ipotesi previste dalla predetta disposizione, in quanto “il contribuente non ha operato alcuna detrazione dell’IVA sulla documentazione inesistente, utilizzata solo ai fini dell’abbattimento del reddito di esercizio”; - l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della C GT - 2 con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la contribuente r imaneva intimata .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui la CGT - 2 ha ritenuto illegittimo il recupero dell’IVA, posto che la contribuente non aveva censurato nell’atto di appello l’illegittimità del recupero della detrazione IVA perché non fondato sulla medesima documentazione , ritenuta dall’Ufficio inesistente, posta a fondamento della ricostruzione dei ricavi, ma aveva dedotto solo l’illegittimità della ripresa fiscale ai fini IVA per carenza di motivazione, non avendo compreso le ragioni della minore detrazione; -il motivo è infondato; - dallo stralcio dell’atto di appello, riportato nel testo del ricorso per cassazione, si evince che la censura formulata dalla contribuente era ampia e non comprendeva solo il difetto di motivazione, ma anche la fondatezza della pretesa ai fini IVA, avendo dedotto che la rettifica avrebbe dovuto essere operata sulla base dei dati certi e diretti, quali quelli presenti nel cd.

Spesometro, e non in via “cautelare – presuntiva”; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenuto illegittimo il recupero dell’IVA, sebbene mancassero anche i requisiti sostanziali per la detrazione dell’IVA, atteso che la contribuente, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva provato l’esistenza dei relativi acquisti, non avendo esibito alcuna documentazione di supporto né in sede amministrativa né in sede giudiziaria; -il motivo è fondato; - dalla sentenza impugnata si evince che il reddito d’impresa era stato rideterminato con metodo induttivo, mediante l’ applicazione delle percentuali di ricarico secondo le medie di settore, non avendo la contribuente esibito la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria, riguardante i costi esposti in dichiarazione, sicché sulle spese non documentate veniva recuperata anche l’IVA indebitamente portata in detrazione; - sebbene l’Amministrazione finanziaria non possa pretendere la restituzione dell’IVA per ragioni meramente formali, se non risultano mancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione (Corte di Giustizia UE C-590/13 Idexx Laboratories Italia s.r.l.), la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limite in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.;

Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, Giuseppe Astone; Cass. n. 143 del 5/01/2022); - la questione investe, dunque, il piano probatorio, nel senso che occorre verificare se, nonostante il mancato rispetto dei requisiti formali (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, omessa tenuta della regolare contabilità, omessa presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche), il contribuente, in quanto acquirente, sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acquisti sono stati fatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 17757/2016 cit.); - se il contribuente si attiene agli obblighi formali - contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del 15/04/2015;

Cass. n. 6921 del 17/03/2017); - di conseguenza, se la contribuente detrae l’IVA senza esibire i documenti di supporto dei relativi acquisti, non dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione;l’Ufficio è, pertanto, legittimato al recupero dell’imposta, non essendo sufficiente la mera esposizione della propria pretesa nella dichiarazione; - il giudice di appello non si è attenuto ai richiamati principi , in quanto, pur affermando che la contribuente non aveva esibito la documentazione giustificativa dei costi riportati nella dichiarazione annuale dei redditi, ha annullato il recupero dell’IVA sul presupposto che la relativa detrazione non fosse fondata “sulla documentazione inesistente, utilizzata solo ai fini dell’abbattimento del reddito di esercizio”; - in conclusione , va accolt o il s econdo motivo e rigettato il primo ; la sentenza va cassata, in relazione al motiv o accolt o , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motiv o accolt o , e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di seco