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Ordinanza — n. 5772/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement agreement, terminating litigation and awarding costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5772/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation matter terminated following a settlement agreement reached between the taxpayer and the Revenue Agency. The appellant argued procedural violations and evidentiary errors regarding their knowledge of a fraudulent tax scheme, but the court prioritized the new conciliation terms. Consequently, the court ordered that all litigation costs be fully compensated between the parties, ending the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 48 d.lgs. n. 546/1992; Art. 380-bis c.p.c.: Upon the conclusion of a conciliation agreement during proceedings, the court must declare the cessation of the matter and order full compensation of costs.

Parole chiave

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tax settlement agreement cessation of litigation full cost compensation revenue agency dispute conciliation procedure imposta sui carburanti costo d'esercizio contratto di stazione di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 48 d.lgs. n. 546/1992
Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
artt. 132 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp.
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20343/2023R.G. proposto da Primante Carburanti s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato Guglielmo Flacco, giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo n. 242 / 07 / 20 2 3 , depositata il 3 . 04 .20 2 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025dal consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE - La CTP di Chieti rigettava il ricorso proposto da lla Primante Carburanti s.r.l.avverso l ’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, con il quale venivano recuperati a tassazione, fra l’altro, costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile, in relazione ad operazioni considerate soggettivamente inesistenti; Oggetto: Tributi– -con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando , per quanto qui ancora rileva,che: - la contribuente , inserita da tempo nel mercato del carburante e, quindi, esperta del settore,aveva ad un certo punto cambiato i propri storici fornitori per rivolgersi a società di recente costituzione , rivelatesi prive di strutture operative, che praticavano prezzi di vendita sensibilmente inferiori a quelli di mercato e, quindi, antieconomici; -la Primante Carburanti si era , quindi, rivolta ai nuovi fornitori senza acquisire alcuna informazione e senza effettuare controlli in ordine alla loro attività; a fronte degli elementi forniti dall’Ufficio, la contribuente non aveva provato di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, non essendo in discussione l’effettivo acquisto del carburante, ma la riferibilità dei documenti emessi a soggetti diversi; - la società contribuente impugnava la sentenza della C GT - 2 con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; - in data 18.01.2024 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; -la proposta è stata comunicata in data 19.01.2024 e il difensore del ricorrente ha depositato il 28.02.2024 tempestiva istanza per la decisione del ricorso; - è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 10.12.2025e la ricorrente ha depositato memoria .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la C GT - 2 ritenuto erroneamente sussistere la consapevolezza della contribuente di far parte del sistema frodatorio sulla base di elementi probatori insussistenti; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 errato nel ritenere che gli indizi offerti dall’Amministrazione finanziaria, per dimostrare la consapevolezza della Primante di inserirsi in una frode fiscale, fossero gravi, precisi e concordanti, essendo state poste a fondamento della decisione anche prove mai introdotte nel giudizio; - in data 9.12.2025 è stata depositata un’ulteriore memoria con allegato accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, intervenuto nel corso del giudizio tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate; - alla luce del l’intervenut a conciliazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamentetra le parti le spese del giudizio . Così deci