Cassation court allows tax agency appeal by suspending holiday periods within statutory appeal deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower tribunal's rejection of the tax agency's appeal, ruling it untimely. The agency argued that holiday suspensions in 2023 and 2024 extended the six-month appeal deadline to late September 2024, while the lower court had calculated the deadline as expiring in July 2024. The court held that the general rule of suspending holiday periods applies because the extraordinary legislative suspension ended, allowing the appeal filed in April 2024 to be considered timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 199, l. 197/2022; Art. 327 c.p.c.: When an extraordinary legislative suspension of appeal periods expires, the general rule of suspending holiday periods applies to subsequent deadlines, unlike cases where the extraordinary suspension fully absorbs the holiday period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10608/2025R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro BALDINO LUIGI, CIROCCO ANGELO e CIROCCO GIOVANNI, in proprio e quale legale rappresentante della FALEGNAMERIA CIROCCO s.n.c., rappresentati e difesi dall’Avv. Alfredo Scola; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 1903/13/2025, depositata in data 3marzo 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 4 marzo 2026 del Consigliere Giuliano Tartaglione. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della ‘Falegnameria Cirocco e Baldino s.n.c.’ l’ avvis o di accertamento n. Oggetto: Termine per appellare - Scadenza nel periodo feriale -Sospensione dei termini ex art. 1, comma 199, l. 197/2022 TFM020501105/2020,con cui recuperava a tassazione un maggiore redditopari ad Euro 83.057,00 per l’anno 2015 . L’Ufficio notificava ai soci Angelo Cirocco e Luigi Baldino due avvisi di accertamento (n. TFM01051125/7) emessi sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., con i quali veniva loro imputato, nella loroveste di soci delle quote della societàal 25% ciascuno, e, quindi, recuperato a tassazione, maggiore reddito ai fini IRPEF per l’anno 2015.
La società ed i soci proponeva no distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale(poi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di B enevento, che, riunite le impugnazioni, le accoglieva, con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2023.
2. L’Agenzia interponeva appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, con ricorso notificato il 29 agosto 2024. Il giudice del gravame dichiarava inammissibile l’appello affermando che nella specie: - il termine di sei mesi per proporre appello scadeva il 27 agosto 2023; -andavano, poi, computati 11 mesi ex art. 1, comma 199, l. 197/2022; -l’appello poteva, quindi , essere proposto al più tardi entro il 27 luglio 2024.
3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. I contribuentihanno resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026. La ricorrente ha depositato, in data 19 febbraio 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., l a ricorrente deduce «la violazione dell’art. 1, comma 199, l. 197/2022, dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 l. 742/1969» per avere la C GT - 2 erroneamente ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio in data 29agosto 2024.
Afferma, di contro, che il termine semestrale per la proposizione dell’appella scadeva in data 27 settembre 2023, per effetto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2023; detto termine andava prorogato di 11 mesi, per effetto dell’art. 1, comma 199, l. 197/2022, e veniva a scadere il 27 agosto 2024; infine, per effetto della sospensione feriale per l’anno 2024, definitivamente il 2 settembre 2024. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2.L’art. 1 , comma 1 99 , l. 197/2022 , prevede che ‘p er le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023’.
Il detto periodo si aggiunge al termine di scadenza (nella specie, 6 mesi) per proporre appello, da calcolare secondo le ordinarie regole processuali, ovvero considerando e, quindi, computando l’eventuale periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Di conseguenza, il primo passaggio consiste nel verificare la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. Nella specie, pertanto, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado in data 27 febbraio 2023, il termine di sei mesi per proporre appello scadeva il 27 settembre 2023 (dovendo considerarsi, la sospensione dal 1° al 31 agosto 2023 ex lege742/1969; cfr.
Cass. 11/12/2024, n. 31936); il 27 settembre 2023 ricadeva nella finestra temporale prevista dall’art. 1, comma 199, cit., per cui il termine, computando 11 mesi, andava a scadere il 27 agosto 2024; ricadendo nel periodo di sospensione feriale dell’anno 2024, il termine andava ulteriormente prorogato al 2 settembre 2024, ovvero al primo giorno non festivo successivo alla scadenza del periodo di sospensione feriale. 1.4. È,infatti, ben vero che la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass.21/02/2024, n. 4666 e Cass. n. 31936/2024 cit.) haaffermato come il termine di impugnazione non deve prorogarsi ulteriormente in ragione del periodo di sospensione feriale ove sia accordata una sospensione ex lege derivante dalla legislazione condonistica, in quanto il primo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (per quanto riguarda l'art. 39, comma 12, d.l.n. 98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020).
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie legali, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass.11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876). Tuttavia, come si vede, il principio in parola attiene all’assorbimento del periodo feriale nella sospensione automatica, laddove nella specie si discute piuttosto dell’applicabilità della sospensione del periodo feriale rispetto allo spirare di un termineper un atto giudiziario (notifica dell’appello), pacificamente rientrante fra quelli contemplati dalla disciplina della sospensione feriale dei termini, avvenuto durante quest’ultimo.
In altre parole, mentre il periodo di un mese della sospensione feriale è assorbito dalla sospensione in via eccezionale stabilita dal legislatore, per quanto chiarito dalla giurisprudenza suddetta, in quanto appunto la sospensione eccezionale assorbe quella ordinaria neutralizzando la necessità di quest’ultima, una volta esauritasi la sospensione eccezionale riemerge la regola generale, che non ha alcuna ragione di essere derogata con riguardo ad atti palesemente soggetti alla stessa, per cui ove la sospensione eccezionale determina che il termine perentorio per porre in essere un atto giudiziario spiri durante il mese d’agosto, lo stesso non può che essere sospeso fino al successivo 31 agosto.
2. In definitiva, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, non considerando la sospensione feriale previst e negli anni 2023 e 2024 ; l’appello proposto dall’Agenzia con atto notificato il 29 aprile 2024 deve ritenersi, in virtù delledette sospension i , tempestivo.
3. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello proposto dall’Ufficio, in quanto tempestivo, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a ll’esame dell’app