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Ordinanza Interlocutoria — n. 5755/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to personally serve notice of hearing to the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5755/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax appeal by ordering a remand to a new hearing role. The appellant, Paolo Giacinto Bonazzi, challenged a regional tax commission decision, but the Public Prosecutor argued the appeal should be rejected due to procedural defects. The court ruled that because the notice of the hearing was not personally served on the appellant, his right to defense was compromised, necessitating a new hearing with proper personal service.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Failure to personally serve the notice of a hearing to the appellant violates the right to defense, requiring a remand to a new hearing role with proper service.

Parole chiave

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right to defense personal service of notice remand to new hearing tax appeal procedure Cassation Court order audizione personale obbligo di comparizione all'udienza esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 378, first paragraph, c.p.c.
Art. 378, second paragraph, c.p.c.
Art. 111 of the Constitution
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Testo completo

26 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8957/2022 R.G. proposto da BONAZZI PAOLO GIACINTO, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Pirocchi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3516/2021 depositata il 1° ottobre 2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 dal Consigliere Danilo Chieca; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, il quale dichiara di non opporsi al rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore della ricorrente; udito per la parte controricorrente l’avvocato dello Stato EricaFarinelli; rilevato che: -Paolo Giacinto Bonazzi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3516/2021 del 1° ottobre 2021; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; - con ordinanza interlocutoria n. 16371/2025 del 17 giugno 2025, pronunciata all’esito dell’adunanza camerale del 16 aprile 2025, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, per la pronuncia in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto posta dal primo motivo di impugnazione; -per la trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata l’odierna udienza pubblica; - nel termine di cui all’art. 378, primo comma, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; - entro il successivo termine di cui al secondo comma del medesimo articolo l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria illustrativa; preso atto che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alla parte ricorrente, eseguita dalla Cancelleria mediante la trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del suo difensore, avv.

Barbara Pirocchi, ha avuto esito negativo; constatato che alla data dell’odierna udienza non risulta acquisita agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione personale di tale avviso alla detta parte; ritenuto che, al fine di garantire la possibilità di una piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa, sirenda necessario rinviare la causaa nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione degli avvisi; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion