Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax court decision extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, while the taxpayer did not submit a timely request for a decision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the taxpayer to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for judgment is deemed a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15813/2021 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Fratelli Caminiti Servizi Sanitari S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Chiarantano unitamente all’avvocato Salvatore Rijli -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Calabria sez.dist. di Reggio Calabria n.3298/2020 depositata il 03/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15813/2021 Numero sezionale 608/2026 Numero di raccolta generale 5743/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 12/03/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 15813/2021 Numero sezionale 608/2026 Numero di raccolta generale 5743/2026 Data pubblicazione 13/03/2026