Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal and incidental appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a second-instance tax court judgment against Europa Group Spa. The court ruled that the silence of the parties constituted a formal renunciation of the appeals under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5444/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato . -ricorrente- contro Europa Group Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Stevanato unitamente all’avvocato Sara Serasin -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Friuli Venezia Giulia n.226/2023 depositata il 05/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente o la pate ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso e il ricorso incidentale debbono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5444/2024 Numero sezionale 607/2026 Numero di raccolta generale 5741/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 12/03/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 5444/2024 Numero sezionale 607/2026 Numero di raccolta generale 5741/2026 Data pubblicazione 13/03/2026