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Ordinanza — n. 5614/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling voluntary tax reduction option is irrevocable after first payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5614/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal and allowed the tax agency's request to overturn the regional tribunal's decision. The taxpayer argued that the optional tax reduction scheme could be abandoned after the first installment was paid, but the court held that once the option is exercised in a tax declaration, it becomes binding and non-revocable. Consequently, the court ordered the cassation of the lower court's judgment and remanded the case for a new examination of the remaining issues.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. n. 282 del 2002; Art. 7 d.lgs. n. 448 del 2001: The option to utilize a voluntary tax reduction scheme for land revaluation is irrevocable once exercised in the tax declaration, binding the taxpayer to subsequent installment payments without the right to retract the choice.

Parole chiave

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tax reduction option irrevocable declaration installment payments land revaluation tax agency appeal pagamento degli arretrati pagamenti rateali arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 7 d.lgs. n. 448 del 2001
Art. 2 d.l. n. 282 del 2002
La CGT2 del Veneto, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, giusta sentenza in epigrafe, respingeva il gravame, sostanzialmente, in motivazione, osservando: - «La norma in questione [art. 2 d.l. n. 282 del 2002] prevede che "...
Art. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26317 del 2016
Cass. nn. 29597 del 2024
anche Cass. nn. 29597 del 2024; 4659 del 2020; 14947 del 2018; identicamente, in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie, Cass.
Cass. n. 4659 del 2020
Cass. n. 14947 del 2018
Cass. n. 3410 del 2015
29597 del 2024; 4659 del 2020; 14947 del 2018; identicamente, in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie, Cass. n. 3410 del 2015).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.501/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -ricorrente- contro Francesco Piotto, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marini unitamente all’avvocato Riccardo Vianelloed el. dom. presso lo studio del primo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48 -controricorrente- e nei confronti di Equitalia Nord Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 846/2015depositata il 19/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme. FATTI DI CAUSA 1. PIOTTO Francesco era attinto da cartella di pagamento n. 11320130011762260 ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973, recante un importo di € 193.900,61 oltre interessi e sanzioni, per mancato pagamento della seconda e terza rata relative ad operazione di rivalutazione di terreni ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 282 del 2002, giusta indicazione dell’imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi del 2009 per l’a.i. 2008.

2. La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 346 del 6 maggio 2024, accoglieva il ricorso, ritenendo che “essendo facoltativa la possibilità di avvalersi della rivalutazione[,] facoltativo resta anche il versamento senza il quale il terreno permane al valore iniziale”.

3. La CGT2 del Veneto, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, giusta sentenza in epigrafe, respingeva il gravame, sostanzialmente, in motivazione, osservando: - «La norma in questione [art. 2 d.l. n. 282 del 2002] prevede che "... può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di ·stima ...". Il dato letterale della legge, come la sua ratio, induce a constatare come quella in discussione sia una previsione agevolativa che alcuni contribuenti hanno interesse ad utilizzare ed alla quale possono rinunciare in qualsiasi momento, prima del suo perfezionamento.

Questo, nel caso di specie, si sarebbe realizzato con il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta in base al valore di perizia; il fatto che il contribuente sia reso conto solo dopo il pagamento della prima rata della non convenienza dell’adesione alla previsione in esame non può essere considerato ininfluente, stante la sua non obbligatorietà […]». - «L’interpretazione sopra brevemente descritta trova anche se indirettamente conferma nella possibilità, ormai accettata anche dall'Ufficio, che in caso di norma agevolativa successiva a quella utilizzata, alla quale il contribuente aderisce, il pagamento di quanto imputabile alla scelta precedente deve essere restituito all'interessato […]». -«Resta da sottolineare come l'erario non abbia subito alcun danno e come, nel momento della vendita del bene, che sicuramente prima o poi avverrà, potrà introitare le imposte dovute senza che l’alienante possa utilizzare la previsione agevolativa rinunciata […]».

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo; resiste il contribuente con articolato controricorso. L’agente della riscossione resta intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 448 del 2001; 2, comma 2 d.l. n. 282 del 2002; 1324 e 1334 cod. civ. 1.1. Secondo la ricorrente Agenzia, l’imposta sostitutiva “è dovuta non [ne]l momento in cui il bene rivalutato fuoriesce dal patrimonio del cedente, bensì nel momento in cui il procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale si è interamente perfezionato, ovvero con il pagamento della prima rata.

Ne deriva che, qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. 1.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Questa S.C. –alla stregua di principio condiviso e ribadito dal Collegio – ha già avuto modo di affermare che, “in materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell'emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale” (Cass. n. 26317 del 20 1 6; cfr. anche Cass. nn. 29597 del 2024; 4659 del 2020; 14947 del 2018; identicamente, in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie, Cass. n. 3410 del 2015). 1.2.1.

A mo’ di completamento, mette conto di aggiungere che l’art. 7 cit., laddove utilizza l’espressione “può” (“Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze […], per i terreni edificabili e con destinazione agricola […], può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima”), è ben vero che introduce una facoltà in favore del contribuente, ma, a differenza di quanto opinato in controricorso, non legittima affatto, sul piano letterale, la revocabilità dell’opzione esercitata: il contribuente ha facoltà di optare per il regime agevolativo; ma, una volta effettuata la libera scelta in dichiarazione per l’agevolazione, per l’effetto vincolandosi, non gode di alcun, non previsto, diritto di ripensamento.

2. Un tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio, per ulteriore esame, segnatamente in relazione alle questioni rimaste assorbite, ed altresì, all’esito, per la definitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado. P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di se