Court declares process extinguished due to debt extinguishment under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection process extinguished following the enactment of the Rottamazione Quater law. The private party submitted documentation confirming the debt's extinction and the corresponding payment, while the State argued for the finality of these sums. The court ruled that the statutory extinction of the debt renders all prior judicial proceedings and enforcement measures ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a debt is extinguished by specific legislation such as the Rottamazione Quater scheme, the judicial process is automatically terminated and prior judgments lose effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16010/2020 R.G. proposto da: CIBA CENTRO INGROSSO BEVANDE E ALIMENTARI SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato PIERPAOLO BAGNASCO unitamente all’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e dife sa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 8488/10/2019 depositata il 11/11/2019 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/03/2026 La Pre