Tax appeal dismissed as process extinguished by agreement under simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished following the parties' agreement to resolve the dispute under the simplified procedure. Tre Esse Italia Srl had challenged a tax assessment against Buzzi Unicem Spa and the Municipality of Guidonia Montecelio, but the Regional Tax Commission had already accepted the simplified settlement terms. The court ruled that since no formal objection was filed to the agreement, the litigation terminated automatically with costs borne by the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; When parties agree to the simplified tax dispute resolution procedure without objection, the process extinguishes automatically and litigation costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28550/2020 R.G. proposto da Tre Esse Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Cicerchia contro Buzzi Unicem Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Eliana Rizzi e Giuseppe Vanz nonché contro Comune Guidonia Montecelio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.434/08/2020 depositata il 23/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2023 con il quale si evince che il comune di Guidonia Montecelio ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/03/2026 L