Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5558/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal from tax debt settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5558/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer withdrew from the tax debt settlement scheme after the appeal was filed. Although the taxpayer's lawyer claimed a withdrawal, the Court found no formal declaration of withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the taxpayer lost the standing to pursue the appeal due to the loss of interest in the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 231-252, legge n. 197 del 2022; Art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025; Art. 390 c.p.c.: A late withdrawal from a tax debt settlement scheme without a formal declaration of withdrawal results in the loss of standing to pursue the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax debt settlement scheme withdrawal from appeal loss of standing interest in litigation inadmissible appeal Rottamazione Quater suspended proceedings plusvalore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022
5.In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (cd.
Art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».Con l’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla legge n.
Art. 390, secondo comma c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14782/2018
Il contenuto dell’atto depositato denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione (cfr., con riferimento agli effetti di una rinuncia tardiva o non valida, Cass. 14782/2018, Cass.25625/2020 e Cass., Sez.
Cass. 25625/2020
Cass., Sez. U., 28182/2020
14782/2018, Cass.25625/2020 e Cass., Sez. U., 28182/2020).
Cass. 23175/2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. 23175/2015 e Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8897/2017 R.G. proposto da PETRICCA ANNA (c.f. PTR NNA 61M53 F54 5 O ), rappresentat a e difesadall’avv. Luciana Sabbatucci -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,n. 6143/2016, depositata il 18 / 10 /20 1 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17/2/202 6 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA 1.Ad Anna Petricca era notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007ex art 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 , per una plusvalenza, da assoggettarsi a tassazione separata, di euro 114.674,00, derivante dalla cessione nel 2007 di un terreno edificabile, per il prezzo di euro 350.000,00. Secondo la contribuente non sussisteva una plusvalenza tassabile perché nel 2004 lei e il fratello avevano proceduto alla rivalutazione ai sensi art. 6 - bis d.l. n. 355 del 2003 della parte delterreno da loro ereditato dal padre sulla base di una perizia di stima, indicando il valore di euro 192.788,02e provveduto al pagamento della prima rata nel termine stabilito; per l’ulteriore parte del terreno , ereditata alla morte dell’altro genitore, nella denuncia di successione era stato indicatoil valore di euro 110.000,00.

2. Con la sentenza n. 10971/2015 , la CTP di Roma accoglieva il ricorsodella contribuente , ritenendo che la rivalutazione del terreno edificabile fosse regolarmente avvenuta.

3. Con la sentenza n. 6143 /2016 , la CTR del Lazio , su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, riformava parzialmente la decisione. Il giudice di secondo grado riteneva: -che l’appello era ammissibile anche se la notifica era avvenuta oltre la scadenza del termine di sei mesi p oi ché il procedimento notificatorio era stato avviato tempestivamente e si era inizialmente concluso con esito negativo per causa non imputabile all’Ufficio; - che la perizia di stima elaborata ai fini della rideterminazione del valore di acquisto ex art. 6-bisd.l. n. 355 del 2003 era valorizzabile; - che ciononostante sussisteva una residua plusvalenza , da individuarsi nella minor somma di euro 18.280,00,come prospettato in via subordinata dall’ente impositore. 4.La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6.Il 23 gennaio 2026 la difesa della ricorrente ha depositato «comunicazione di accettazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’agenzia delle entrate –riscossione – con contestuale rinuncia al ricorso » .

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione di norme di diritto», la ricorrente lamenta che l’eccezione di tardività dell’appello sia stata erroneamente respinta sulla base di un non condivisibile interpretazione dell’art. 17, primo comma,d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Con il secondo motivo, rubricato semplicemente « nullità della sentenza», la ricorrente eccepisce che la sentenza di appello sia nulla perché la sentenza di primo gradoera passata in giudicato prima del perfezionamento dellanotifica dell’impugnazione. 3.Con il terzo motivo, rubricato « o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», la ricorrente deduce che la sentenza riconosce unaplusvalenza senza alcuna motivazione.

4. Con nota depositata il 23/1/2026 il difensore della ricorrente ha dedotto che la propria assistita, con la d ichiarazione del 19 giugno 2023, prot. W- 2023061907378927 , ha aderito alla d efinizione agevolata cd. “rottamazione quater ” dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate -Riscossione per alcune cartelle, tra cui quelle relative al presente ricorso . L’adesione ha comportato “la contestuale rinuncia a qualsiasi contenzioso” relativo alle cartelle e per l’effetto la contribuenteha rinunciato al ricorso mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha comunicato l’accoglimento della dichiarazione di adesione. 5.In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 dispone :

«Nella dichiarazione di cui al comma 235 [per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».Con l’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236 s’interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 6.Il documento depositato dalla difesa della contribuente proveniente dall’Agenzia delle entrate - Riscossione consente di comprendere che la contribuente abbia effettivamente aderito alla definizione agevolata con la dichiarazione 19.6.2023 prot.

W - 2023061907378927. La dichiarazione non è stata depositata e il documento non consente di stabilire se tra le cartelle oggetto della domanda vi siano anche quelle ricollegabili al presente procedimento. Non è inoltre stata depositata una dichiarazione di rinuncia ex art. 390, secondo comma c.p.c., sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato o solo da quest’ultimo con la relativa procura speciale.La comunicazione del difensore sulla rinuncia al ricorso da parte dell’assistita consente peraltro di pervenire a un’immediata declaratoria d’inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione.

Il contenuto dell’atto depositato denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione (cfr., con riferimento agli effetti di una rinuncia tardiva o non valida, Cass. 14782/2018, Cass.25625/2020 e Cass., Sez. U., 28182/2020). 7.Le spese del giudizio possono essere compensate, dato che la dichiarazione di rinuncia è collegata all’adesione a una definizione agevolata. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. 23175/2015 e Cass. 14782/2018).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i