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Sentenza — n. 5479/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax liquidation notice due to arbitral award nullity extinguishing tax liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5479/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the tax liquidation notice issued against a construction company regarding an arbitral award. The company argued that the award was nullified by a final court ruling, which extinguished the tax liability. The court accepted this, ruling that the nullity of the award removed the tax presupposition and absorbed the double taxation claim.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986; Art. 13, d.P.R. 633/1972; Art. 15, d.P.R. 633/1972; Art. 36 of Special Tender Document: When a conditional legal act is declared null by a final judgment, the resulting extinction of the tax liability invalidates the tax liquidation notice issued based on that act.

Parole chiave

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arbitral award nullity tax liability extinction double taxation prohibition reflexive effect of res judicata registration tax proportional VAT double charging tax liquidation annulment tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
Art. 13, d.P.R. 633/1972
Art. 15, d.P.R. 633/1972
Art. 36 of Special Tender Document
24/E del 7 marzo 2000, nonché dell’art. 36 del Capitolato speciale di appalto in relazione al lodo arbitrale n.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
–Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito per la risoluzione della controversia, exart. 384 c.p.c., comma 1, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, con l'annullamento dell'avviso di liquidazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32626/2021
Cass. n. 3617/2020
Cass. n. 12023/2018
Cass. n. 12736/2014
12023/2018; Cass. n. 12736/2014).
Cass. n. 7406/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29510/2022 R.G. proposto da: COSTRUZIONI CENTRO MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Morrone; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2000/2022, depositata il 3 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Udito l’ avv. dello Stato Erica Farinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. –Con ricorso depositato alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la Costruzioni Centro Meridionali s.p.a. ricorreva avverso l’avviso di liquidazione ai fini delle imposte di registro in relazione a un lodo arbitrale, indicato in atti, che aveva visto riconoscere in favore della suddetta società importi riferiti a un appalto avente a oggetto opere realizzate per conto di ANAS s.p.a.

In particolare, la società lamentava l’erroneità e l’infondatezza dell'avviso di liquidazione quanto all'ammontare dell'imposta riferita alle spese generali e alla rivalutazione, riconosciute con il lodo suddetto, a suo avviso assoggettate ad IVA. L'Agenzia delle entrate si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza della Commissione tributaria provinciale, depositata in data 15 gennaio 2020, il ricorso era rigettato. 2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello. Si costituiva l’Ufficio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2000/2022, depositata il 3 maggio 2022, ha rigettato l'appello della contribuente. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso. La società ha depositato una memoria illustrativa. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Va affrontato prioritariamente il secondo motivo con cui si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, 13 e 15, primo comma, d.P.R. 633/1972, del R.M. n. 24/E del 7 marzo 2000, nonché dell’art. 36 del Capitolato speciale di appalto in relazione al lodo arbitrale n. 31/2015 (contratto n. 20733 del 25.7.1991) tra Co.ce.mer. s.p.a. e Anas s.p.a. per sopravvenuta estinzione del titolo impositivo e del relativo presupposto per intervenuta declaratoria di nullità del lodo sottoposto a tassazione.

Al riguardo, si evidenzia che il lodo, in virtù del quale l’Agenzia delle entrate ha emanato l’avviso di liquidazione dell’imposta impugnato, è stato dichiarato nullo con sentenza della Corte di appello di Roma n. 1160, depositata il 20 febbraio 2018. Conseguentemente, la pretesa tributaria dell’Ufficio si sarebbe estinta per inesistenza del titolo e per mancanza dei presupposti per procedere a tassazione. 1.1. –Il motivo è fondato. In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza (Cass. n. 32626/2021;

Cass. n. 3617/2020). Deve dunque ritenersi superato il diverso e precedente orientamento secondo cui l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (Cass. n. 12023/2018; Cass. n. 12736/2014). Nel caso di specie, il lodo arbitrale è stato dichiarato nullo a seguito di impugnazione presentata dal committente e la sentenza dichiarativa della nullità è divenuta cosa giudicata a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n. 7245 del 13 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso dell’appaltatore.

Pertanto, è venuto meno in radice il presupposto impositivo e, conseguentemente, l’obbligazione tributaria. Come chiarito da questa S.C., il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale –come nel caso di specie –quando sussista un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa (Cass. n. 7406/2024).

In questi casi ciò che rileva è il nesso di pregiudizialità- dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente. 2. –L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo motivo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986; 13 d.P.R. n. 633/1972, della R.M. n. 24/E del 7.3.2000, e degli artt. 15, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 36 del capitolato speciale di appalto in relazione al lodo arbitrale n. 31/2015 (contratto n. 20733 del 25.7.1991) tra Co.ce.mer. s.p.a. e Anas s.p.a.

Violazione del divieto di doppia tassazione ed imposizione. Inapplicabilità dell’imposta di registro proporzionale per assoggettamento a tassazione a titolo di I.V.A. 3. –Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito per la risoluzione della controversia, exart. 384 c.p.c., comma 1, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, con l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Le spese del giudizio vengono integralmente compensate, stante la presenza di contrasti in materia e il sopravvenuto annullamento del lodo arbitrale. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di liquidazione.

Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezi