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Ordinanza — n. 5461/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, ruling essential document content suffices without full attachment in assessment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5461/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court judgment that had accepted a taxpayer's claim regarding missing documents in an assessment notice. The lower court held that the tax administration failed to attach the full declaration of UnipolSai, which was referenced in the notice, thereby violating procedural requirements. The Cassation Court rejected this argument, establishing that reproducing the essential content of referenced documents satisfies the legal obligation, and the failure to attach the full text does not invalidate the notice or prejudice the taxpayer's defense.

Regesto Legislator

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Art. 42 DPR 600/1973; Art. 58 comma 2 d.lgs 546/1992: The tax administration is not obliged to attach full documents referenced in an assessment notice, provided the essential content is reproduced, as the lack of attachment concerns the burden of proof rather than the motivation's validity.

Parole chiave

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tax assessment notice essential content reproduction document attachment requirement taxpayer defense rights Cassation Court ruling DPR 600/1973 procedural sufficiency finanziamento dell'assicurazione infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 42 DPR 600/1973
212/2000 e dall’art. 42 DPR n.
Art. 58 comma 2 d.lgs 546/1992
Art. 32 DPR 600/1973
ed ai soci Giuseppe Caiazza, Ambrosio Domenico e Grimaldi Assunta invito a comparire in quanto "ai sensi dell'art. 32 del dpr n.
art. 132 c.p
Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c.
art. 111 Cost
e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n.
art. 112 c.p
Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34906 del 2024
Cass. n. 16625 del 2025
546 del 1992, ‘ratione temporis’ vigente” (Cass. n. 16625 del 2025, in un caso in cui, “in applicazione del principio, la S.C.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2974/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro Caiazza Giuseppe, nato a Siano (SA) il 22.6.1955 (c.f. CZZ GPP 55H22 I720R), residente in Siano (SA) al Vico Donnarumma, Ambrosio Domenico, nato a Pagani (SA) il 31.1.1972 ( c.f. MBR DNC 72A31 G230M), residente in San Marzano Sul Sarno (SA) alla via Caduti della Patria 2/B, Grimaldi Assunta, nata a Nocera Superiore l’8.6.1962 (c.f.

GRM SNT63H48 F913R), residente in Nocera Superiore (SA) alla via Giuseppe Garibaldi n. 63, tutti in proprio e nella qualità di ex soci della cessata ACG Assicurazioni s.a.s. di Caiazza Giuseppe C., rappresentati e difesi dall’avv. Ferdinando Prevete, del foro di Nocera Inferiore (c.f. PRV FDN 77H09 I438A), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec: f.prevete@avvocatinocera-pec.it, tel. 081 18633576–fax -controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CAMPANIA N. 4702/2024 depositata il 19/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava ad ACG Assicurazioni s.a.s. di Giuseppe Caiazza C. ed ai soci Giuseppe Caiazza, Ambrosio Domenico e Grimaldi Assunta invito a comparire in quanto "ai sensi dell'art. 32 del dpr n. 600/73, erano state invitate le compagnie di assicurazioni maggiormente rappresentative a fornire tutti i dati e le informazioni relative alle somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno con riferimento all'anno d'imposta 2014".

Invero, era stato effettuato un riscontro tra i ricavi dichiarati dalla società per detto a.i. ed i dati comunicati dalla mandante UnipolSai, dai quali erano risultati maggiori ricavi non dichiarati per euro 190.319,00. Il delegato della società protestava l’estraneità di questa “ai fatti contestati”, rilevando che “la pretesa comunicazione inviata dalla UnipolSai era del tutto infondata” (p. 4 controric.). La società ed i soci erano attinti da rispettivi avvisi di accertamento.

2. Società e soci impugnavano congiuntamente l’avviso sociale e distintamente gli avvisi personale, chiedendo ed ottenendo la riunione dei ricorsi.

3. La CTP di Salerno, con sentenza n. 1218/03/2021 del 20 gennaio 2021, depositata il 16 aprile 2021, accoglieva i ricorsi, ritenendo che “deve risultare comprovato (con onere a carico dell'ufficio) che la documentazione richiamata nell'atto impugnato ma non allegata fosse comunque conosciuta dal contribuente, ovvero che il suo contenuto essenziale risultasse riprodotto nell'atto impugnato. Orbene poiché negli atti impugnati l'Amministrazione Finanziaria opera un rinvio all'attività di accertamento svolta ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, con la quale ha invitato le compagnie di assicurazione maggiormente rappresentative a fornire tutti i dati e le informazioni relativi a somme erogate ad agenzie operanti nella provincia di Salerno con riferimento al periodo d'imposta 2014, non risultando che i risultati di detta attività fossero conosciuti dalla società, [essa Agenzia] era tenuta, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, all’allegazione dell'atto cui quest'ultimo faceva riferimento”.

4. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, rigettato dalla CGT2 della Campania, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente integrale motivazione: “Devesi evidenziare l’obbligo legale di idonea, completa e congrua motivazione dell’avviso di accertamento, discendente dall’art. 7 L. n. 212/2000 e dall’art. 42 DPR n. 600/1973, senza che la motivazione stessa possa essere integrata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria per la natura impugnatoria del processo tributario. Lo Statuto del contribuente prevede, in particolare, che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione.

In effetti negli atti impugnati l’Ufficio opera un rinvio all’attività di accertamento svolta ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73, con cui ha invitato le compagnie di assicurazione maggiormente rappresentative a fornire i dati e le informazioni relativi a somme erogate ad agenzie operanti nella Provincia di Salerno per l’anno 2014, senza che i risultati di questa attività fossero conosciuti dalle parti, sicché sussisteva l’obbligo di allegazione all’accertamento degli atti cui quest’ultimo faceva riferimento, ai fini dell’adempimento dell’onere di motivazione.

Tanto non risultando, gli accertamenti impugnati vanno annullati, sicché va confermata l’appellata sentenza”.

5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi; si oppongono con controricorso Giuseppe Caiazza, Ambrosio Domenico e Grimaldi Assunta, in proprio e nella qualità di ex soci della cessata ACG Assicurazioni s.a.s. di Giuseppe Caiazza C. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c. in uno con l’art. 36 cod. proc. trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere erroneamente la [CGT2] pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tutto concedere, assistita da motivazione apparente, puramente oracolare, apodittica”. 1.1.

La sentenza impugnata costituisce “caso di scuola di sentenza priva di motivazione, se non, con generosità, apparente”. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata come la stessa esibisca una motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, integrando il requisito del cd. minimo costituzionale di cui a Cass. Sez. U n. 8053 del 2014. Invero, la sentenza impugnata – sul presupposto che “debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione” – ritiene il difetto di motivazione dell’avviso in ragione della mancata allegazione della comunicazione di UnipolSai, non conosciuta dalla società.

2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. (mezzo cassatorio articolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere erroneamente la corte territoriale omesso di pronunciare su specifiche censure in appello”. 2.1. “Il presente mezzo s’articola per l’eventualità in cui il vizio già denunziato col primo motivo sia qualificato da codesta Corte come di pronuncia omessa su censure di appello, piuttosto che come motivazione mancante/apparente”. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Alla stregua delle devoluzioni dell’Agenzia in appello, riprodotte, nell’ambito del primo motivo, alle pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione, ed espressamente richiamate nello sviluppo argomentativo del motivo in disamina, l’Agenzia censurava la sentenza di primo grado sostenendo di aver reso conto, in avviso, delle ragioni delle riprese, essendo sufficiente il richiamo al contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di loro allegazione.

Su tali questioni la sentenza impugnata offre esplicita risposta, sostenendo, in contrario rispetto alla tesi agenziali, che, ai fini della compiuta motivazione dell’avviso, non può prescindersi dall’allegazione degli atti in esso richiamati non prima partecipati al destinatario dell’avviso stesso.

3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 co. 2 e 3 del DPR. n. 600/73, dell’art. 7 della l.n. 212/2000 (vigente ‘ratione temporis’), dell’art. 3 della l.n. 241/1990 (mezzo ex art. 360 n. 3 c.p.c.)”. 3.1. “In virtù del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 42 del DPR 600/1973, l’atto richiamato in motivazione, non conosciuto né conoscibile dal contribuente, deve essere allegato solamente se l’avviso di accertamento non ne riproduca il contenuto essenziale. È di tutta evidenza che il contenuto essenziale della distinta prodotta dalla compagnia assicuratrice era stata riportata, quanto al rigo di interesse della società di cui trattasi, all’interno dell’atto impositivo, per cui l’operato del Fisco si è reso pienamente conforme alle norme richiamate”.

“Laddove il Collegio di seconde cure avesse visionato il documento oggetto di ‘relatio’ (tanto non si evince dalla motivazione della sentenza) prodotto dal Fisco in appello, si sarebbe avveduta del fatto che lo stesso essenzialmente consisteva in un prospetto riepilogativo dei compensi corrisposti dalla società assicurativa destinataria della richiesta di informazioni alla società ricorrente, verificando quindi che esso era stato sufficientemente riprodotto, nel suo ‘contenuto essenziale’, nell'impugnato avviso di accertamento. La produzione documentale del Fisco, quindi, contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dalla Corte di Giustizia con la sentenza di secondo grado, non ha svolto alcuna funzione integrativa dell’avviso di accertamento, essendo il contenuto della stessa trascritto fedelmente nella motivazione dell’atto […]”. 3.2.

Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità in quanto, riprodotta la parte rilevante dell’avviso per autosufficienza, individua con precisione i profili di illegittimità addebitati alla sentenza impugnata, sussumendoli sotto il corretto paradigma – è fondato e merita accoglimento. Questa S.C. costantemente insegna che, “in tema di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale” (così, da ultimo, Cass. n. 34906 del 2024).Sotto altro profilo, “non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della suamotivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazioneper relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ‘ratione temporis’ vigente” (Cass. n. 16625 del 2025, in un caso in cui, “in applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli”).

Il giudice d’appello ha semplicemente inosservato i superiori principi: trincerandosi dietro l’inesistente esigenza che all’avviso dovesse essere allegata la dichiarazione di UnipolSai, ha totalmente pretermesso di scrutinare la motivazione in sé dell’avviso, onde appurare se essa fosse effettiva (o meno), rendendo (o meno) adeguatamente conto (nella prospettiva di mettere il destinatario nelle condizioni di averne contezza ai fini delle prerogative difensive) delle attività d’indagine compiute e dei relativi esiti, anche in ragione del sufficiente richiamo al contenuto essenziale delle dichiarazioni di UnipolSai.

4. Un tanto impone che, in accoglimento del terzo ed ultimo motivo, la sentenza impugnata sia cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugn