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Ordinanza — n. 5459/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins appeal; court allows collection of tax debt while lower tribunal case is pending.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5459/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the lower tribunal's refusal to suspend tax collection. The authority argued that tax payments must proceed even when a taxpayer contests the underlying assessment, citing specific provisions on provisional execution. The court agreed, ruling that the pending litigation does not halt the collection of the tax amount determined by the regional commission.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 1, lett. a) D.L. 31/5/2010 n.78; Art. 67-bis, 68 D.Lgs. 31/12/1992 n.546: The provisional execution of tax judgments allows collection of the determined amount even while the taxpayer's appeal is pending before the higher tribunal.

Parole chiave

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provisional execution tax collection suspension pending litigation fractional collection tax debt enforcement administrative appeal judicial review ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 1, lett. a) of D.L. 31/5/2010 n.78
546 del 1992, quest’ultimo richiamato dall’art. 29, comma 1, lett.
Art. 67-bis of D.Lgs. 31/12/1992 n.546
Deduce il ricorrente l’erroneità della sentenza, in quanto emessa in violazione delle disposizioni di cui agli art. 67-bis e 68 del d.lgs.
Art. 68 of D.Lgs. 31/12/1992 n.546
Proprio in applicazione del disposto di cui all’art. 68 del d.lgs.
Art. 19 of D.Lgs. 24/9/1997 n.472
Attualmente, del resto, in base all'art. 19 del d.lgs.
Art. 47 of D.P.R. 24/9/1997 n.546
68,e non implica la sospensione delle procedure di riscossione, che l’Ufficio ha legittimamente proseguito, in assenza di un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di istanza di sospensione ex art. 47, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/11/2010 n.22997
Cass. 10/06/2011 n.12791
Cass. 11/10/2017 n.23784
Cass. 19/12/2018 n.32794
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Testo completo

6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18518/2025R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -ricorrente- contro Blue Dream s.r.l. in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avv. Gianfilippo Ceccio -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1358/02/2025, pubblicata il 17.2.2025, Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal Consigliere dott.

Alessia De Durante FATTI DI CAUSA 1.La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Messina aveva notificato alla società contro ricorrente l’intimazione di pagamento n. TYXIPR000046-17 ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. a), d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sulla base della sentenza n. 3984/10/16 depositata in data 14.11.2016 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, a conclusione del giudizio originariamente instaurato dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n.TYX03I303464-12 per l’anno d’imposta 2007. 2.Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società avverso l’intimazione di pagamento, ritenendo non provata la proposizione di impugnazione avverso la pronuncia, laddove il giudice del gravame, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha accolto l’impugnazione, ritenendo non intervenuta la definitività della predetta sentenza e, conseguentemente, dell’avviso di accertamento, posto a fondamento dell’intimazione di pagamento. 3.Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, affidato a un motivo, mentre la società contribuentespiega controricorso.

Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5.3.2026. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto un motivo di ricorso.

1. Con unicomotivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in combinato disposto con l’articolo 67-bis e l’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Deduce il ricorrente l’erroneità della sentenza, in quanto emessa in violazione delle disposizioni di cui agli art. 67-bis e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, quest’ultimo richiamato dall’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010, che sanciscono il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie e graduazione nella determinazione degli importi da versare, in relazione all’esito della decisione e al grado dell’organo giudicante.

Proprio in applicazione del disposto di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, i giudici d’appello - esaminati gli att i di causa - avrebbero dovuto prendere atto degli importi comunque dovuti, con riferimento all’avviso di accertamento presupposto, e confermarne la legittima esecuzione da parte dell’Amministrazione. Con l’intimazione di pagamento regolarmente notificata alla contribuente si è infatti richiesto il pagamento delle somme di cui all’avviso di accertamento n. TYX03I303464-12 per l’anno 2007 sulla legittimità del quale si è già pronunciata, in senso favorevole all’Ufficio, la ex Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez.

Staccata di Messina con la citata sentenza n. 3984/10/16 depositata il 14.11.2016. A tale pronuncia si applica, con decorrenza 1° giugno 2016, il disposto dell’art.67-bis, del d.lgs. n.546 del 1992 ex articolo 9, comma 1, lett.ee), del decreto legislativo 24 .09.2015, n.156, il quale dispone che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia di Primo e Secondo grado) sono esecutive, senza che sia necessario attendere, quindi, il loro passaggio in giudicato. 1.1. Il motivo è fondato . Deve rilevarsi come in effetti l’atto impugnato sia stato emesso ai sensi del combinato disposto dell’art.29, del D.L. n.78 del 2010 convertito e dell’art.68, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.546 del 1992, il quale stabilisce:

«Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: […] c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale». La pendenza presso questa Corte del giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento deve ritenersi, pertanto, irrilevanteai fini della sospensione dell’esecuzione, fondata sul disposto normativo di cui al richiamato art. 68,e non implica la sospensione delle procedure di riscossione, che l’Ufficio ha legittimamente proseguito, in assenza di un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di istanza di sospensione ex art. 47, del d.P.R. n.546del 1992.

Attualmente, del resto, in base all'art. 19 del d.lgs. n. 472/1997, in caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, п. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con ciò dovendosi ritenere che detta norma sia divenuta la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 12/11/2010, n. 22997; 10/06/2011, n. 12791), consentendosi, dunque, la riscossione (frazionata) anche delle sanzioni antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza che statuisca su di esse (Cass. 11/10/2017, n. 23784; 19.12.2018, n. 32794).

In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative anche al presente g