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Ordinanza — n. 5418/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for apparent lack of reasoning, finding clear logic in lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5418/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal regarding a tax assessment, ruling that the lower court's reasoning was not merely apparent but logically sound. The agency argued the decision lacked a proper foundation, but the court found the appellate body explicitly addressed the link between the contested act and the prior annulled assessment notice. Consequently, the court rejected the claim of nullity and ordered the tax agency to pay the taxpayer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A decision is not null due to apparent lack of reasoning if the judgment explicitly addresses the arguments and provides a clear logical path, leaving no room for hypothetical integration by the interpreter.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of judgment tax assessment appeal error in proceeding Cassazione Roma tributary law logical foundation assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si assume la «Violazione art. 132, co.
Art. 112 c.p.c.
C.p.c., in relazione all’art. 112 C.p.c. Nullità della sentenza, motivazione apparente, in relazione all’Art.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002.
art. 112 C.p
C.p.c., in relazione all’art. 112 C.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/01/2025, n. 1986
Cass. 01/03/2022, n. 6758
Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass.
Cass. 23/05/2019, n. 13977
6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232
13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).
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Testo completo

corso iscritto al n. 13160/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AZIENDA CASEARIA PONTICORVO s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Ardito, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 29, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – nonché sul ricorso n. 15655/2021 R.G., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5221/20, depositata in data 5 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere Cesare Taraschi. FATTI DI CAUSA Oggetto:Ricorso per cassazione – Motivo del ricorso - Motivazione apparente della sentenza impugnata - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione -Conseguenze.

1. L’Azienda Casearia Ponticorvo s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, l’atto di contestazione n. TEJCO0300038/2018 relativo ad Ires e Irap per l’anno d’imposta 2012, assumendo che, in realtà, tale atto si rifaceva ad un precedente avviso di accertamento, avente n. TF7030400224/2017, con il quale erano state recuperate maggiori imposte rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, e che tale avviso era stato annullato con sentenza della CTP di Caserta n. 1786/2018, attesa la mancata notificazione dell’atto impositivo. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che il prodromico avviso di accertamento, nel quale erano richiamate le dichiarazioni integrative effettuate dalla contribuente in data 29/09/2015, era stato già annullato.

2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che rigettava l’appello.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’08/01/2026. In data 19/12/2025 la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente occorre rilevare che, all’odierna udienza camerale, è chiamata anche la causa n. 15655/2021 R.G., che costituisce, però, come emerge dall’e-mail della cancelleria del 29/07/2025 in atti, un duplicato del presente giudizio recante n. 13160/2021 R.G., in quanto, per mero errore materiale, il controricorso depositato dalla società contribuente in tale ultimo giudizio è stato iscritto a ruolo come nuovo procedimento con il n. 15655/2021 R.G. Al fine di ovviare al predetto errore, va disposta la riunione, al presente giudizio, del proc. n. 15655/2021 R.G., trattandosi della medesima causa.

2. Con l’unico motivo di ricorso si assume la «Violazione art. 132, co. 2, n.

4) C.p.c., in relazione all’art. 112 C.p.c. Nullità della sentenza, motivazione apparente, in relazione all’Art. 360, co. 1, n. 4)» per aver la CTR erroneamente ritenuto che le sanzioni richieste con l’impugnato atto di contestazione fossero modulate sulle imposte richieste con l’avviso di accertamento, che invece riportava le sanzioni sulle ulteriori maggiori imposte rilevate. Tale assunto, secondo l’Ufficio ricorrente, si risolve in una motivazione meramente apparente in quanto prescinde completamente dall’esame delle argomentazioni esposte nell’atto di appello, con le quali si era sottolineata la totale indipendenza dell’atto di contestazione rispetto all’avviso di accertamento. La sentenza della CTR, non indicando in concreto il rinvenuto collegamento tra i due atti, è totalmente priva di motivazione.

3. Il motivo – pur essendo ammissibile sotto il profilo dell’autosufficienza, avendo la ricorrente adeguatamente esposto, anche in relazione alle pregresse vicende in fatto, le doglianze formulate - è infondato. 3.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986;

Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). 3.2 Nel caso di specie, il vizio lamentato, come emerge ictu oculi dalla lettura della sentenza impugnata, è del tutto insussistente, in quanto la CTR ha esaminato espressamente le doglianze sollevate con l’atto d’appello, anche in relazione all’asserita mancanza di collegamento tra l’atto di contestazione e l’avviso di accertamento, laddove, in particolare, ha rilevato che «Come si ricava dalla lettura dell'avviso di accertamento n. TF7030400224/2017, versato in atti già in primo grado, l'ufficio ha accertato una maggiore imposta da parte della società per l'anno 2012, avvalendosi proprio delle dichiarazioni integrative compiute dalla società stessa in data 29/9/2015, sicché deve correttamente ritenersi che tale atto impositivo sia frutto della ponderazione e valutazione anche delle dichiarazioni de quibus. […] L’atto in questa sede impugnato n. TEJC00300038, pur facendo riferimento alle dette dichiarazioni integrative, chiarisce come il suo fondamento risieda proprio nell’avviso di accertamento già annullato con sentenza confermata da questa CTR, di tal che la pretesa avanzata con l’atto oggetto di causa attiene alle sanzioni dovute quale effetto del mancato versamento delle maggiori imposte dovute per effetto delle dichiarazioni integrative, maggiori imposte oggetto di accertamento nell’avviso impugnato.

Ne consegue che una volta intervenuta la perdita di efficacia dell’atto in base al quale sarebbero dovute le maggiori imposte, risulta travolto anche l’atto in esame che investe le sole sanzioni, essendone venuto meno il presupposto applicativo, rivelandosi pertanto corretta la sentenza impugnata». Da tale motivazione, tutt’altro che apparente, emerge chiaramente delineato il percorso logico-giuridico posto dai giudici d’appello a fondamento della decisione.

4. Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore antistatario. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte, in via preliminare, dispone la riunione, al proc. n. 13160/2021 R.G., del proc. n. 15655/2021 R.G.; rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese giudiziali, che liquida in euro 7.600,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con attribuzione in favore del