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Ordinanza Interlocutoria — n. 5413/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands two tax appeal cases to lower courts pending a ruling on ultraactivity of tax assessments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5413/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appellants' requests for immediate judgment on two separate tax appeal cases involving a dissolved equestrian club. The Court held that a pending ruling on the ultraactivity of tax assessments issued after the club's dissolution must be decided first. Consequently, the proceedings were remanded to the lower courts for a new hearing to await this preliminary constitutional question.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a cassation case involves a preliminary question of general legal importance regarding the ultraactivity of tax assessments against a dissolved entity, the Court must remand the case to await its own public hearing decision before proceeding with the merits.

Parole chiave

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ultraactivity of tax assessments dissolved legal entity preliminary question of law remand to new hearing tax appeal procedure general legal importance dormant legal relations imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
7.Con decreto del 10/11/2023 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 biscod.
Art. 370 c.p.c.
3.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12177/2021 R.G. proposto da ALGAROTTI BENEDETTA e ALGAROTTI EZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato LENER LEONARDO (LNRLRD71H27H501R), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARAI EUGENIO (SRAGNE64E08F205A) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. REGIONALE LOMBARDIA – SEZ. STACCATA BRESCIA n. 2579/26/20 depositata il 26/10/2020. nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 18534/2023 R.G. proposto da: ALGAROTTI BENEDETTA e ALGAROTTI EZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato LENER LEONARDO (LNRLRD71H27H501R), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARAI EUGENIO (SRAGNE64E08F205A) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA - SEZ. STACCATA BRESCIA n. 515/25/23 depositata il 07/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2579/26/20 del 26/10/2020 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 629/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto il ricorso dell’estinto Circolo Ippico Capannelle Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito, Capannelle) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2016. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria contestava «l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolativo stabilito dalla legge 398/1991», assoggettando a tassazione ordinaria i proventi realizzati da Capannelle. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) «in via pregiudiziale [era] infondato l’assunto che “il difensore, al quale [era] stato proposto il ricorso in appello, non era legittimato a riceverlo, per cui [era] come se lo stesso non fosse mai stato notificato”»;

b) la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime fiscale agevolato doveva essere provata da Capannelle e tale prova non era stata fornita, sia sotto il profilo dell’utilizzazione dell’acronimo ASD, sia sotto il profilo della democraticità della gestione, risultata mancante. 2.Gli ex presidenti di Capannelle, Benedetta ed Ezio Algarotti, impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.Con la sentenza n. 515/25/23 del 07/02/2023, la CGT2 accoglieva l’appello proposto da AE nei confronti della sentenza n. 74/02/21 della CTP, che aveva accolto, a sua volta, i ricorsi riuniti proposti da Benedetta ed Ezio Algarotti, n.q. di legali rappresentanti di Capannelle, nonché da parte della stessa associazione avverso un atto di contestazione sanzioni relative all’anno d’imposta 2016. 4.1.L’atto di contestazione veniva notificato ai predetti a seguito della pregressa notifica dell’avviso di accertamento di cui al procedimento R.G. n. 12177 del 2021 e di cui si è detto. 4.2.La CGT2 accoglieva l’appello di AE evidenziando che:

a) l’attività di Capannelle era risultata improntata a criteri prettamente commerciali, sicché veniva meno il presupposto per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge;

b) le norme agevolatrici andavano interpretate in maniera rigorosa, cosa che non era stata fatta dalla CTP. 5.Avverso la sentenza di appello, Benedetta ed Ezio Algarotti proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 6.AE resisteva in giudizio con controricorso. 7.Con decreto del 10/11/2023 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 biscod. proc. civ. e, con istanza del 21/12/2023, i ricorrenti chiedevano la fissazione dell’udienza per la decisione della causa. 8.Con ordinanza interlocutoria n. 24084 del 06/09/2024 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il procedimento R.G. n. 12177 del 2021, riguardante l’avviso di accertamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente disposta la riunione del procedimento R.G. n. 18534 del 2023 al procedimento R.G. n. 12177 del 2021 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. 2.Sempre in via pregiudiziale va evidenziato che con le ordinanze interlocutorie nn. 2033 e 2034 del 30/01/2026 questa Corte ha rimesso alla decisione in pubblica udienza la questione, avente rilevanza nomofilattica, dell'ultrattività delle associazioni non riconosciute successivamente alla loro estinzione, con particolare riguardo all'efficacia degli avvisi di accertamento notificati in epoca successiva, nonché alla responsabilità del cessato legale rappresentante e all’esaurimento dei rapporti attivi e passivi. 2.1.In attesa della decisione di questa Corte in pubblica udienza appare, pertanto, necessario rinviare la presente controversia a nuovo ruolo. 3.In conclusione, va disposto il rinvio delle cause riunite a nuo