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Decreto — n. 5380/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5380/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5380/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24031/2018 R.G. proposto da: Marini Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Marini -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Equitalia Servizi Di Riscossione Spa -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.790/2018 depositata il 12/02/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5380/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 24031/2018 R.G. proposto da: Marini Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Marini -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Equitalia Servizi Di Riscossione Spa -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.790/2018 depositata il 12/02/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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differimento dell'imposizione crescita in giudicato della tassazione dichiarazione fiscale tardiva accordo fiscale preliminare ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 24031/2018 Numero sezionale 596/2026 Numero di raccolta generale 5380/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24031/2018 R.G. proposto da: Marini Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Marini -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro Equitalia Servizi Di Riscossione Spa -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.790/2018 depositata il 12/02/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 24031/2018 Numero sezionale 596/2026 Numero di raccolta generale 5380/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della sola Agenzia delle entrate che ha svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/03/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 24031/2018 Numero sezionale 596/2026 Numero di raccolta generale 5380/2026 Data pubblicazione 10/03/2026