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Decreto — n. 5374/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-filing within 40 days, extinguishing the tax litigation case.

Numero d'incarto Decreto — n. 5374/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sifer S.p.A. in liquidation, had not filed any response to the court's proposal for case definition. Consequently, the court applied the relevant civil procedure codes to terminate the proceedings and order a mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal for case definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline proposal for case definition mutual offset of costs waiver by inaction tax litigation procedure civil procedure code riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4956/2022 R.G. proposto da: SIFER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Ricorrente non depositante - contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.1243/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto Numero registro generale 4956/2022 Numero sezionale 594/2026 Numero di raccolta generale 5374/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 06/03/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 4956/2022 Numero sezionale 594/2026 Numero di raccolta generale 5374/2026 Data pubblicazione 10/03/2026