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Ordinanza — n. 5368/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal, declaring process extinguished due to missed deadline for notification of settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5368/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to prove the timely notification of the settlement request deadline. The taxpayer argued for the continuation of the appeal regarding tax adjustments, but the Court found no evidence of the required notification by July 31, 2020. Consequently, the procedural defect triggered statutory extinction rules, ending the case without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 12, D.L. 119/2018: The failure to notify the settlement request within the statutory deadline renders the process extinguished, regardless of the lack of proof regarding the notification act itself.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement request deadline notification proof burden procedural defect dismissal tax appeal termination complicità in sottrazione d'imposta imposta sull'utile procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018, conv. nella legge n. 136 del 2018
Dispone l’art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018, conv. nella legge n. 136 del 2018, che «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali».
Art. 6, comma 6, D.L. n. 119 del 2018
119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019(Cass. 6 settembre 2025, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14 giugno 2022, n. 19084
Cass. 6 settembre 2025, n. 24687
119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019(Cass. 6 settembre 2025, n. 24687) .
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19415/2018 R.G. proposto da : Giuseppe Zucca, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo De Stasio unitamente all’avvocato Katia Scarpa -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardian. 5436/2017 depositata i l 18/12/2017 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Udita l’Avvocata dello Stato Francesca D’Ambrosio. FATTI DI CAUSA 1.Giuseppe Zucca ricorre, c on otto motivi, avverso la sentenza delle CTR della Lombardiain epigrafe indicata, che ha conferma to la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente per l’anno di imposta 2010, con imputazione in via presuntiva, pro quota,degli utili extracontabili accertati nei confronti della società Aurum S.r.l ., società a ristretta base partecipativadi cui il ricorrente è socio al 50%.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018 conv. in legge n . 136 del 2018 , non avendo l’Amministrazione offerto prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego della domanda di definizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si osserva che in atti si rinviene nota di deposito datata 10 giugno 2019,con produzione di copia dell’istanza di definizione della lite tributaria e relativi pagamenti relativa all’avviso di accertamento T9D013A00415/2015, e contestuale istanza di sospensione della causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.L. n. 119 del 2018 conv. in legge n 136 del 2018. C orreda la nota di deposito il modello F24 attestante il pagamento in data 28 maggio 2019 di € 1420,00 riguardante l’avviso di accertamento in epigrafe, quale prima rata da versare (n. prot. 19052810495444824).

2. L’Ufficio, in data 21 dicembre 2020, ha a sua volta depositato diniego di condono, senza che la medesima Agenzia delle entrate abbia provato di aver regolarmente notificato l’atto di diniego alla ricorrente.

3. Dispone l’art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018, conv. nella legge n. 136 del 2018, che «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali». La disposizione prevede poi che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia mentre il comma 13 prevede che, a seguito del diniego, la parte interessata abbia l’onere di presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del processo.

4. Ciò posto, premesso che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 per la notifica del diniego sull’istanza di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti impone di ritenere integrata la fattispecie estintiva (Cass. 14 giugno 2022, n. 19084), deve ritenersi che anche la mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego della domanda di definizione renda operativa la previsione dell’art. 6, comma 6, D.L. n. 119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019(Cass. 6 settembre 2025, n. 24687) .

5. Si deve di conseguenza dichiarare l’estinzionedel processo. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. La pronuncia di estinzione non determina il raddoppio del contributo unificato, applicabile ai soli casi di inammissibilità, improcedibilità, rigetto del ricorso, data la natura lato sensusanzionatoria. P.Q.M La Corte dichiara es