Court dismisses tax lien appeal as litigation extinguished by statutory simplified settlement deadline passage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished due to the passage of the statutory deadline for the simplified settlement procedure. The taxpayer had submitted the required documentation for the accelerated resolution, and no party requested a hearing or received a denial within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive decision on the lien's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 391 cod. proc. civ.: When a taxpayer adheres to the simplified settlement procedure and no party requests a hearing or receives a denial within the statutory period, the litigation extinguishes by cessation of the subject matter of the dispute.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16394/2022 R.G. proposto da : Giuseppe Zucca, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo De Stasio unitamente all’avvocato Katia Scarpa -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate – R iscossione e Agenzia d elle Entrate, rappresentati e difesi dallaAvvocatura Generale d ello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardian. 4544/2021 depositata i l 21/12/2021 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Udita l’Avvocata dello Stato Francesca D’Ambrosio. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a Giuseppe Zucca un avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca su sei immobili di proprietà del contribuente, a garanzia del pagamento del credito complessivo di euro 242.585,00 derivante dagli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2010 e 2012.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 770/2019 del1411/2019 e depositata il 20/2/2019 , accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava l'iscrizione diipoteca impugnata.
3. Quindi, la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval'appello erariale, in riforma della sentenza di primo grado .
4. Avverso la predetta sentenza ricorre Giuseppe Zucca con sei motivi e resistono con comune controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione ex art. 6 d.l.n. 119/2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia delle domande datate 28 maggio 2019 , relative agli avvis i di accertamento T9D013A00415/2015 e T9D013A00419/2014, sui quali si fonda l’iscrizione di ipoteca oggetto di impugnazione nel presente giudizio, nonché copia della quietanza di versamento della prima rata.
2. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1–bis dello stesso articolo 13. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha a