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Decreto — n. 5357/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5357/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5357/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.302/2016 R.G. proposto da: TAMBURINI MANUELA, rappresentatae difesa dall'avvocato MARCO GHILARDI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.1357/1/2015depositata il 27/07/2015, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n. 136/2018; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5357/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: TAMBURINI MANUELA, rappresentatae difesa dall'avvocato MARCO GHILARDI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.1357/1/2015depositata il 27/07/2015, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n. 136/2018; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale legittimazione per agire in via esecutiva procedura di ricupero d'imposta continuazione dell'esecuzione interesse ad agire opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.302/2016 R.G. proposto da: TAMBURINI MANUELA, rappresentatae difesa dall'avvocato MARCO GHILARDI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.1357/1/2015depositata il 27/07/2015, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n. 136/2018; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/03/2026 La Presiden