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Ordinanza — n. 5352/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes unilateral withdrawal extinguishes litigation interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5352/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ascit Servizi Ambientali against the Regional Tax Commission's decision. Although the appellant argued procedural errors regarding evidence and tax burden allocation, the proceedings were terminated because the appellant withdrew the cassation appeal. The court ruled that a unilateral withdrawal extinguishes the interest in litigation, rendering the substantive arguments moot.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the interest in litigation, thereby preventing the court from ruling on the merits of the substantive arguments.

Parole chiave

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unilateral withdrawal extinguishment of interest cassation appeal litigation termination procedural mootness conformità alle norme ambientali opposizione tardiva ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendo, invece , più necessaria alcuna notifica.
Art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando per avere la CTR ritenuto assolto dalla Meschi l'onere della prova circa la tempestività dell'istanza di accertamento con adesione, in violazione di una regola di prova legale in senso contrario, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.
Art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 2697 c.c.
507, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1- quater
Con il terzo motivo di ricorso, ASCIT denuncia la nullità della sentenza della CTR per violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando la totale mancanza di motivazione, ai sensi del n.
artt. 1176 c.c
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 6 e 10 L.
art. 132 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, ASCIT denuncia la nullità della sentenza della CTR per violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando la totale mancanza di motivazione, ai sensi del n.
art. 2697 c.c
507, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.
art. 390 c.p
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Pur in mancanza di tale formale comunicazione, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1- quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28370/2019 R.G. proposto da : ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA SOCIO UNICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ILARIA PAGNI unitamente all’avvocato GIANLUCA BALDACCI -ricorrente- contro MESCHI SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, in FIRENZE n.282/2019 depositata i l 08/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato ad ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. in data 25 maggio 2016, Meschi s.r.l. ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Lucca, avverso l'avviso di accertamento della TIA per l'anno 2010, per un importo di € 38.848,60, comprensivo di IVA, tributo provinciale, penalità, interessi di mora, ricevuto in data 23 dicembre 2015, relativo agli stabilimenti della contribuente posti nel Comune di Capannori: l'uno in Via Nuova 17 loc.

Segromigno in Monte, l'altro in Via Gheghi n. 23, Capannori. 1.1. Con la memoria in data 27 aprile 2017, pag. 1-3, ASCII ha eccepito inoltre l’inammissibilità per tardività de l ricorso della contribuente, rilevando che l’atto di accertamento era stato notificato il giorno 23 dicembre 2015, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 20 maggio 2016, dunque ben oltre i sessanta giorni di legge. Ha osservato anche che sulla tempestività del ricorso non incideva l’istanza di accertamento con adesione, essendo stata, anch’essa, depositata successivamente alla scadenza del termine, e precisamente il giorno 24 marzo 2016.

2. La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sentenza n. 277/2017, depositata il 28 giugno 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Meschi per tardività.

3. Nell'appello, notificato ad ASCIT il 13 ottobre 2017, Meschi srl ha preliminarmente dedotto la ricezione nei termini, da parte di ASCIT, dell’istanza di accertamento con adesione, e insistito sulla ammissibilità del ricorso, in quanto presentato nei termini di legge; nell'atto ha poi ripropostoi motivi di ricorso di primo grado non esaminati dalla CTP.

4. La Commissione tributaria r egionale della Toscana , con sentenza n. 282/2019 depositata in data 18 febbraio 2019, ha accolto l’appello di Meschi, con condanna di ASCII alle spese di lite.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. L’intimatanon ha depositato controricorso.

7. Successivamente, parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando per avere la CTR ritenuto assolto dalla Meschi l'onere della prova circa la tempestività dell'istanza di accertamento con adesione, in violazione di una regola di prova legale in senso contrario, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3,c.p.c. 1.1. ASCIT sostiene che la CTR abbia ritenuto provata la tempestiva presentazione dell’istanza sulla base di una documentazione inidonea, ossia una semplice ricevuta di accettazione PEC del mittente, priva di ricevuta di avvenuta consegna e senza indicazioni sul contenuto dell’atto.

Viene, inoltre , evidenziato che la stessa Meschi, con comunicazione del 24 marzo 2016, aveva ammesso un errore di digitazione dell’indirizzo e-mailche aveva impedito il buon esito del primo invio. 1.2. Secondo ASCIT, tale ammissione integra una confessione stragiudiziale avente valore di prova legale, che la CTR avrebbe illegittimamente ignorato. Se correttamente valutata, avrebbe dovuto condurre a ritenere tardiva l’istanza di accertamento con adesione,con conseguente mancata sospensione dei termini e conferma dell’inammissibilità del ricorso originario, notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., 6 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212, 2697 c.c, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3,c.p.c. 2.1. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che Meschi s.r.l. avesse agito con ordinaria diligenza. In primo luogo, viene contestato che la contribuente non abbia mai dimostrato di aver effettivamente reperito sul sito di ASCIT l’indirizzo email utilizzato, che, a dire di ASCIT, non è mai esistito. L’invio all’indirizzo di posta ordinaria sarebbe quindi dipeso non da informazioni presenti sul sito, ma da un semplice errore di digitazione, consistente nell’omissione della dicitura “pec” dall’indirizzo corretto.

ASCIT sottolinea inoltre che la scelta di utilizzare un mezzo di comunicazione non certificato avrebbe richiesto un livello di diligenza maggiore, imponendo alla contribuente di verificare l’indirizzo PEC ufficiale tramite l’INI-PEC, strumento pubblico e facilmente consultabile. In tale prospettiva, la CTR avrebbe erroneamente esonerato Meschi dall’onere di provare la propria diligenza, attribuendo invece all’ente impositore una responsabilità inesistente, poiché gli strumenti per individuare l’indirizzo corretto erano pienamente disponibili al contribuente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, ASCIT denuncia la nullità della sentenza della CTR per violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando la totale mancanza di motivazione, ai sensi del n. 4 del comma 1 dell’art.360 c.p.c. 3.1. La Commissione regionale avrebbe infatti affermato, in modo apodittico, che l’avviso di accertamento era nullo per indeterminatezza dell’oggetto, delle ragioni e dei criteri di rideterminazione della tariffa, senza fornire alcuna spiegazione a sostegno di tale conclusione. Secondo la ricorrente, l’avviso conteneva invece tutti gli elementi previsti dalla legge e la CTR non ha indicato per quali motivi un atto standardizzato dovesse ritenersi generico o lesivo del diritto di difesa, tanto più che la contribuente ha potuto articolare una difesa ampia e dettagliata. Ne deriverebbe un vizio di motivazione, in quanto meramente apparente, tale da rendere incomprensibili le ragioni della decisione e da comportare la nullità della sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3,c.p.c. 4.1. La società sostiene che la CTR abbia ricostruito in modo non corretto il sistema impositivo, attribuendo ad ASCIT l’onere di dimostrare la produzione di rifiuti urbani o assimilati, mentre per legge l’occupazione dei locali costituisce il presupposto del tributo e l’esenzione rappresenta un’eccezione.

Secondo la ricorrente, spettava quindi a Meschi s.r.l. provare la sussistenza delle condizioni per l’esclusione, dimostrando sia la produzione di rifiuti speciali nelle aree interessate sia il loro smaltimento a proprie spese. ASCIT evidenzia inoltre che la contribuente non ha fornito prove specifiche sulla metratura delle superfici esentabili riferite all’anno 2010, avendo prodotto solo una dichiarazione del 2012, ritenuta irrilevante perché successiva al periodo d’imposta contestato. In tal modo, la CTR avrebbe riconosciuto l’esenzione in assenza della necessaria dimostrazione dei presupposti richiesti dalla legge.

5. Con nota del 16 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha rappresentato che le parti hanno conciliato la lite pendente e,dunque, è venuto l’interesse al giudizio, concludendo per la presa d’atto della rinuncia.

6. Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone in conformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendo, invece , più necessaria alcuna notifica. Pur in mancanza di tale formale comunicazione, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

7. Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’intimata.

8. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1- quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass.