Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a wind energy company, challenged a lower court judgment against the tax authority but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24916/2024 R.G. proposto da: Parco Eolico Salentino S. Maria d'Aurio S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Giordano unitamente all’avvocato Andrea Merolle -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.3282/2024 depositata il 16/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 24916/2024 Numero sezionale 592/2026 Numero di raccolta generale 5291/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/03/2026. Rosanna Angarano Numero registro generale 24916/2024 Numero sezionale 592/2026 Numero di raccolta generale 5291/2026 Data pubblicazione 09/03/2026