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Decreto — n. 5274/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day inactivity by appellant, extinguishing the litigation under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5274/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, Rizzeri Filippo, remained inactive while the opposing party, the Revenue Agency, did not respond to the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, terminating the proceedings without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement waiver of rights extinction of proceedings Civil Procedure Code dissequestro di beni revoca del trasferimento patrimoniale sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7068/2018 R.G. proposto da: Rizzeri Filippo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Biaggi -ricorrente- Agenzia Delle Entrate -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.4572/2017 depositata il 21/03/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 7068/2018 Numero sezionale 590/2026 Numero di raccolta generale 5274/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Così deciso in Roma, il 06/03/2026 Rosanna Angarano Numero registro generale 7068/2018 Numero sezionale 590/2026 Numero di raccolta generale 5274/2026 Data pubblicazione 09/03/2026