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Ordinanza — n. 5267/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceedings null due to lack of necessary co-litigants in partnership tax audits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5267/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first and second instance tax proceedings null and remanded the case for retrial. Brunetti Maurizio argued that his personal liability should be contestable separately from the company's audit, but the court found the audit unitary. The decision established that all partners must participate in the tax audit procedure, and a judgment rendered without their involvement is absolutely null.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR n. 917/1986; Art. 14 comma 2 D.Lgs n. 546/1992: The unitary nature of partnership tax audits requires the mandatory participation of all partners; proceedings conducted without them are absolutely null.

Parole chiave

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partnership tax audit unitary assessment principle necessary co-litigants absolute procedural nullity tax liability attribution contradictory procedure DPR 917/1986 computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR n. 917/1986
3431013847, emesso per l’anno di imposta 1995, con il quale, sulla base del maggior reddito accertato in capo alla società, veniva rettificato il reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R..
Art. 14 comma 2 D.Lgs n. 546/1992
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 383 comma 3 c.p.c.
Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e delle relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
art. 2697 c.c
600/73, in relazione all’art. 2697 c.c.
art. 24 della Costituzione
e all’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 14815/2008
Cass. n. 28060/2024
14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024).
Cass. Sez. Un. n. 14815/2008
Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass.
Cass. n. 35187/2022
14815/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass.
Cass. n. 12590/2023
35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass.
Cass. n. 3331/2023
Cass. n. 3110/2024
33319/2023, Cass. n. 3110/2024).
Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666
Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass.
Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432
6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass.
Sez. Un. n. 14815/2008
Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 339/2017 R.G. proposto da: BRUNETTI MAURIZIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Giuseppe Tinelli e dall’avv. Maurizio De Lorenzidel foro di Roma; –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, n. 1241/28/2016, depositata in data 19.5.2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere Maria Clara Sali; FATTI DI CAUSA 1. BRUNETTI MAURIZIO, già socio della società Graziano di Brunetti Maurizio C. s.n.c., impugnava l’avviso di accertamento n. 3431013847, emesso per l’anno di imposta 1995, con il quale, sulla base del maggior reddito accertato in capo alla società, veniva rettificato il reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R..

2. La C.T.P. di Taranto respingeva il ricorso.

3. La C.T.R. della Puglia, sez. distaccata di Taranto, adita dal contribuente, rigettava l’appello.

4. Per la cassazione della citata sentenza Brunetti Maurizio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. La trattazione della causa è stata, quindi, fissata per l’adunanza camerale dell’11.12.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 5 del d.P.R. n. 917/1986, 38, 40, comma 2, del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto la sua responsabilità quale derivante dalla definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società. Sostiene che il giudicato formatosi inter alios non era a lui opponibile, restando libero di contestare anche nel merito l’accertamento societario.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, art. 42 del d.p.r. n. 600/73 e 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che la pronuncia impugnata è errata nella parte in cui la C.T.R. ha respinto il motivo di appello avente ad oggetto il difetto di motivazione dell’atto impositivo, atteso che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, prodromico agli avvisi di accertamento, era stato notificato al legale rappresentante della società in data 13.2.1997 ovvero dopo la sua uscita dalla compagine sociale.

3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché degli articoli 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. Att. C.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», si denuncia motivazione apparente, in considerazione del fatto che la C.T.R. aveva ritenuto sufficiente l’allegazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che a sua volta si limitava a rinviare al processo verbale di constatazione, mai giunto nella sfera di conoscenza del ricorrente.

4. Con il quarto motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», il ricorrente lamenta che la C.T.R., nel ritenere insussistente il lamentato difetto di motivazione dell’atto impugnato, non avrebbe esaminato l’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Ove lo avesse fatto, avrebbe ritenuto sussistente il difetto di motivazione.

5. Va rilevata d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e delle relative pronunce. 5.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci - alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguardainscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti (vedi Cass.

S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024). 5.2. In virtù del richiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024). 5.3. La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui l'accertamento del vizio di difetto dell'integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass. n. 1472/2018). Il giudice di secondo grado avrebbe invero dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla C.T.P. di Taranto, affinchè la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (società e soci).

6. Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e delle relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. P.Q.M La Corte dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cui demand