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Ordinanza — n. 5260/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; customs agency withdrew appeal accepting counterclaim and cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5260/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinct following the customs agency's withdrawal of the request. The agency had previously argued that confiscation is mandatory for customs fraud, but voluntarily withdrew the appeal on January 16, 2026, accepting the counterclaim. Consequently, the judgment was extinguished with mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, with acceptance of the counterclaim, extinguishes the proceedings and mandates compensation of litigation costs between the parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal customs confiscation mandatory litigation cost compensation judicial extinction VAT import evasion sottrazione dell'iva confisca sotto sanzione internazionale regimi di franchigia dai dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7634/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro Matteo Tamburini, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Gommellini unitamente all’avvocato Matteo Targhini -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3772/09/19 depositata il 02/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 3772/09/19 del 02/10/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), pur respingendo l’appello proposto da Matteo Tamburini nei confronti della sentenza n. 472/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), revocava la confisca disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) a seguito della introduzione in Italia di un quadro acquistato negli USA in parziale evasione dell’IVA all’importazione. 1.1.La CTR motivava il rigetto dell’appello del contribuente e la revoca della confisca evidenziando che:

a) la fattispecie in esame era soggetta ad IVA all’importazione, sicché correttamente era stato contestato il reato di contrabbando e disposta confisca del quadro;

b) l’evasione dell’IVA all’importazione, peraltro, era irragionevolmente punita con sanzioni maggiori di quelle previste per l’IVA interna, con conseguente violazione del principio unionale di proporzionalità;

c) ne conseguiva la revoca della confisca. 2.Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso. 3.Matteo Tamburini resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 10382 del 17/04/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto del presente contenzioso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 292 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), nonché dell’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, in caso di contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale, con il conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’importazione, la confisca è una misura obbligatoria. 2.Il motivo di ricorso non deve essere esaminato in quanto, in data 16/01/2026, è stata depositata da parte di ADM rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e richiesta congiunta di compensazione delle spese. 2.1.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le sp