Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Elion S.R.L., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune Castello d'Argile, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30304/2021 R.G. proposto da: ELION S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Calderara unitamente all’avvocato Luigi Ferdinando Berardi -ricorrente- contro COMUNE CASTELLO D'ARGILE in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzuti unitamente agli avvocati Valentina Calderoni, Carmelo Pavone -controricorrente- avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna nn. 645, 646, 647, 648, 649 depositate il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 30304/2021 Numero sezionale 585/2026 Numero di raccolta generale 5255/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, il 04/03/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 30304/2021 Numero sezionale 585/2026 Numero di raccolta generale 5255/2026 Data pubblicazione 09/03/2026