Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that 40 days had elapsed since the proposal for judgment was communicated without any response from the appellant. Consequently, the proceedings were terminated under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20956/2025 R.G. proposto da: Giuseppina Cotugno, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Giuttari -ricorrente- contro Comune Di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Ivana Furnari unitamente all’avvocato Antonio Andreottola -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n. 2382/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20956/2025 Numero sezionale 584/2026 Numero di raccolta generale 5252/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 20956/2025 Numero sezionale 584/2026 Numero di raccolta generale 5252/2026 Data pubblicazione 09/03/2026