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Ordinanza — n. 5229/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding non-existent operations, ruling burden of proof lies with taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5229/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed a cassation appeal filed by a company and its partners against a second-instance tax court decision. The lower court had rejected claims that certain invoices represented objectively non-existent operations, placing the burden of proving their existence on the taxpayers rather than the tax authority. The Court upheld this allocation of the burden of proof, noting that formal invoices do not automatically validate fictitious transactions, and rejected the applicants' arguments regarding the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 1, n. 4 Dlgs. n. 546/92: The burden of proving the objective non-existence of operations rests with the tax authority, while the taxpayer must prove the actual existence of contested operations for cost deduction or VAT recovery, as formal documentation alone cannot suffice.

Parole chiave

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objectively non-existent operations burden of proof allocation fictitious invoices tax VAT deduction requirements cassation appeal dismissal ripresa fiscale aziendale arretrati d'imposta imposta sulla cifra d'affari

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 36, comma 1, n. 4 Dlgs. n. 546/92
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 380 bis c.p.c.
3.In data 23.5.2025, è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
condanna iricorrenti a pagare , in solido, l’ulteriore importo di euro 2.950,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna iricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.475,0 0 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
condanna iricorrenti a pagare , in solido, l’ulteriore importo di euro 2.950,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna iricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.475,0 0 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.
art. 380 bis c.p
3.In data 23.5.2025, è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 111 Cost
2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
4.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28628/2021
Cass. n. 17619/2018
28628/2021, Cass. n. 17619/2018, Cass.n.
Cass. n. 17290/2017
Sez. 5, Ordinanza n. 5342 del 2024
Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652
civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937
12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123
10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023
Cass. n. 27947/2023
96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24770del ruolo generale dell’anno 2024 proposto Filpe Filati Cucirini dei F.lli Campana s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio Campana, quale socio, e Matteo Campana, quale socio, rappresentati e difes i dall’Avv.to Dario Moresco , in forza di procura speciale allegata al calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): avvdariomoresco@puntopec.it; - ricorrent i - contro Oggetto: Tributi OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1246/25/ 2024depositata in data 2.05.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE 1. Filpe Filati Cucirini dei F.lli Campana s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio Campana, quale socio, e Matteo Campana, quale socio, propon gono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delleentrate, in persona del Direttore legale pro tempore, avverso la sentenza n. 119/01/2022della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti: 1)dalla società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione nei confronti di quest’ultima, per il 2014, costiasseritamente indeducibili, ai fini Ires, Irap e indetraibili, ai fini Iva – oltre relative sanzioni - in relazione a fatture emesse da fornitori (M.

Trading GM di Manolache Gheorghe e Texima s.r.l.) ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti; 2)dai soci avverso due avvisi di accertamento emessi nei confronti di questi ultimi, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 3.In data 23.5.2025, è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. In data 26 marzo 2025, la società ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 36, comma 1, n. 4 del Dlgs. n. 546/92per essere la sentenza impugnata affetta da:1) vizio di motivazione per contraddittorietà tra presupposti e conclusioni, avendo la CGT di II grado, da un lato, dato atto dell’avvenuto deposito in giudizio delle prove documentali dell’avvenuta consegna dei beni acquistati (DDT, polizze di carico, certificazionidi carico; bolle doganali) e, dall’altro, affermato l’assenza di prove sufficienti circa l’intervenuta effettuazione delle operazioni;

2) assoluta assenza di motivazione in merito alla mancata disamina della documentazione depositataper avere la CGT di II grado- dopo avere dato atto della esistenza di documenti ( anche pubblici) funzionalmente attestanti la consegna della merce acquistata dalla società contribuente - escluso la valenza probatoria degli stessi in assenza di alcuna specifica motivazione (quale ad es. la falsità, illeggibilità, incoerenza con i soggetti coinvolti di quei documenti, etc.). 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.2. V a precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti".

Pertanto,la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr.

Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del2017;

Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; n. 26766 del 2020; Cass., sez. 5, n. 2392 del 2024). 1.3. Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado, nel confermare la sentenza di primo grado, con una motivazione non contenente affermazioni irriducibilmente inconciliabili né tantomeno omessa, ha affermato che,a fronte di elementi presuntivi addotti dall’Ufficio- reputati gravi, precisi e concordanti - circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate (gravi incongruenze di carattere gestionale e elevata pericolosità fiscale delle società fatturanti), la società contribuente non aveva opposto idonei elementiprobatori a contrario in quanto:

1) la regolarità della documentazione contabile prodotta (e-mail di proposta e accettazione, DDT sottoscritti, polizze di carico, certificazioni di carico e bolle doganali, tutti concordanti con il contenuto delle fatture emesse) non era sufficiente a provare l’esistenza delle prestazioni;

2) le fotografie raffiguranti alcuni bancali di merce erano- in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità-“prive di contestualizzazione e data certa, non recavano indicazione di data né del luogo di effettuazione della fotografia e del camion fotografato, non era visibile la targa che risultava oscurata”; ciò, peraltro, in conformità all’orientamento di questa Corte in tema di operazioni oggettivamente inesistenti secondo cui una volta che l’Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto mediante l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 17619/2018, Cass.n. 17290/2017;

Sez.5, Ordinanza n. 5342 del 2024) . Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessarioe sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123). 2.In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 4.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). 4.1.La Corte fissa in euro 2.950,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.475,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento in solido in favore della controricorrentedelle spese processuali che liquida in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna iricorrenti a pagare , in solido, l’ulteriore importo di euro 2.950,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna iricorrenti a pagare l’ulteriore importo di euro 1.475,0 0 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unific