Court dismisses religious hospital's VAT refund claim, ruling OGSE charges are contractual not taxable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe religious hospital appealed a regional tax court decision denying its VAT refund for electricity system charges (OGSE). The court confirmed that these mandatory fees are contractual counter-performance rather than taxes, thus belonging in the VAT base. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the hospital to pay additional litigation costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, nn. 18) e 19), d.P.R. n. 633/1972; OGSE charges are contractual counter-performance, not taxes, and must be included in the VAT base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2741/2025 R.G. proposto da: PROVINCIA RELIGIOSA DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI S. GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRATELLI in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. Pietro Selicato (domicilio digitale PEC: pietroselicato@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Sabino Selicato (domicilio digitale PEC: sabinoselicato@ordineavvocatiroma.org) - ricorrente - contro Oggetto: OGSE – imponibilità IVA Cons. Est. Roberto Succio AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4237/16/2024, depositata il 25 giugno 2024;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/11/2025 dal Consigliere Roberto Succio Fatti di causa. La Provincia Religiosa dell’ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, che esercita nei propri presidi ospedalieri attività sanitaria in gran parte esente da IVA ai sensi dell’art. 10, nn.
18) e 19), del d.P.R. n. 633 del 1972 (utilizzando il codice attività n. 861010 corrispondente alla dicitura “Ospedali e case di cura generici”), impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio alle istanze di rimborso di un importo, a titolo di Iva, pari ad € 185.839,59, per l’anno 2017 ed € 217.340,38, per il 2018. Ciò, in quanto, ad avviso di parte contribuente, il gestore del servizio elettrico (nello specifico Enel Energia s.p.a.) avrebbe indebitamente incluso nella base imponibile, assunta per il calcolo dell’Iva applicata in fattura, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (in breve, OGSE) che, in quanto aventi natura tributaria e non costituendo corrispettivo dovuto dagli utenti a fronte dell’erogazione del servizio, andrebbero esclusi dal già menzionato imponibile.
Il giudice di primo grado rigettava nel merito il ricorso; appellava la contribuente. Cons. Est. Roberto Succio Con la sentenza qui gravata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia del primo giudice. Ricorre a questa Corte di cassazione la contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza, che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio.
Ragioni della decisione. Il solo motivo di ricorso dedotto lamenta la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 13, 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in rapporto agli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, della Costituzione ed agli artt. 2, par. 1, lett. c), e 78, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 112/2006/CE, nonché per contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale di quella della Corte di Giustizia europea (art. 360, n. 3, c.p.c.), per non aver riconosciuto, come richiesto, la spettanza del rimborso dell’IVA erroneamente applicata sulle somme addebitate nelle bollette relative alla somministrazione di energia elettrica a titolo di recupero degli “OGSE (Oneri Generali del Sistema Elettrico)”, da considerare escluse dal campo di applicazione dell’imposta in quanto non costituenti parte del corrispettivo dovuto dall’Utente per l’erogazione dell’energia elettrica ma prelievi coattivi di ricchezza destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale legate al sistema energetico nazionale.
Imposta che, pure in assenza del relativo presupposto (effettuazione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi a titolo oneroso nell’esercizio di un’impresa), Cons. Est. Roberto Succio resterebbe – secondo parte ricorrente - a carico della Provincia Religiosa ricorrente, siccome soggetto passivo d’imposta che esercita attività esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 e che, pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 19 dello stesso d.P.R., non ha diritto alla relativa detrazione, restando colpito da un’imposta cui non corrisponde la realizzazione di un correlato indice di ricchezza in violazione degli artt. 3 e 53, comma 1, Cost.Il motivo è infondato.
Questa Corte ha recentemente chiarito (Cass. n. 8819/2025) che «gli oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell’utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA». Pertanto, la sentenza di merito – che, nel concreto, ha fatto applicazione di tale principio – va confermata, includendosi effettivamente tali oneri nella base imponibile iva.
Resta naturalmente salva in capo alla ricorrente l’azione di rimborso per l’iva ritenuta non spettante che può essere azionata in via civilistica – non nel giudizio tributario - nei confronti del cedente, che è soggetto passivo d’imposta e che a sua volta è il soggetto legittimato a ripetere l’imposta non spettante dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di Cons. Est.
Roberto Succio definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 4.100,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 2.050,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 8.200,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Cons. Est. Roberto Succio Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib