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Ordinanza — n. 5216/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses association's tax appeal as inadmissible due to the association's prior extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5216/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax association's appeal inadmissible and ordered the lower court judgment to be quashed without remittal. The association, which had ceased to exist eight years prior to the tax notice, attempted to challenge the assessment sent to its former legal representative. The court ruled that because the association no longer existed, it lacked standing to sue, and this lack of standing is a matter the court must verify on its own initiative.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 382, c.p.c.: An association that has already been dissolved at the time of tax notice notification lacks standing to challenge the assessment, and this lack of standing is a circumstance the court must verify ex officio, resulting in the quashing of the lower judgment without remittal.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility dissolved association standing ex officio verification tax assessment notification legal representative liability difetto di legittimazione dell'associazione associazione cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
30 c.c., bensì l’art. 38 c.c., ai sensi del quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione rispondono, oltre al fondo comune, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, come si desume dall’art. 65, comma 4, del d.P.R.
Art. 382, c.p.c.
artt. 57 d.P.R. n. 633/1972
d) la violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633/1972 e 32 d.P.R.
art. 30 c.c
Per gli enti non riconosciuti, invero, non trova applicazione l’art. 30 c.c., bensì l’art.
art. 38 c.c
30 c.c., bensì l’art. 38 c.c., ai sensi del quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione rispondono, oltre al fondo comune, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Milita in tal senso la circostanza che per l'Erario i termini per l'accertamento, previsti quanto all'Iva dall'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e per le imposte dirette dall'art.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
633/1972 e per le imposte dirette dall'art. 43 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/09/2021, n. 25451
600/1973 (Cass. 21/09/2021, n. 25451; Cass.
Cass. 24/02/2022, n. 6175
25451; Cass. 24/02/2022, n. 6175; Cass.
Cass. 18/07/2025, n. 20086
6175; Cass. 18/07/2025, n. 20086).
Cass. 09/10/2015, n. 20252
(Cass. 09/10/2015, n. 20252;
Cass. 14/03/2018, n. 6383
Cass. 14/03/2018, n. 6383, tra le stesse parti del presente giudizio).
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Testo completo

ZA sul ricorso iscritto al n. 30425/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY NOCI, in persona del suo ex Presidente in quanto cessata il 10/07/2006, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giovanni Pasanisi, che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio ha dichiarato di eleggere domicilio in L’Aquila, alla via Guido Polidoro n. 1;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1860/2018, depositata in data 6 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere Cesare Taraschi. FATTI DI CAUSA 1. L’Associazione sportiva Volley Noci impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, l’avviso di accertamento n. Oggetto: Avviso di accertamento notificato ad ex legale rappresentante di associazione non riconosciuta già estinta – Impugnazione da parte dell’associazione – Improponibilità del ricorso – Sussiste – Rilevabilità d’ufficio anche in sede di legittimità.

TVF041504702/2013 relativo a Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006. Con tale avviso l’Amministrazione finanziaria – tenuto conto delle risultanze del p.v.c. della Guardia di Finanza del 03/07/2013, inerenti ai rapporti intrattenuti dalla ricorrente con le banche Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Anima SGR s.p.a. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a. – aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la riferibilità alla stessa associazione delle movimentazioni finanziarie intestate al legale rappresentante, Aldo Ferrante, provvedendo alla determinazione induttiva del reddito, in ragione della inattendibilità della contabilità della ricorrente.

Quest’ultima, a sostegno del ricorso, deduceva:

a) la nullità dell’avviso per la mancata allegazione allo stesso del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie;

b) l’irregolarità della verifica;

c) il mancato rispetto dei diritti del contribuente;

d) la violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633/1972 e 32 d.P.R. n. 600/1973;

e) il difetto di motivazione;

f) l’inesistenza dell’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili;

g) l’illegittima applicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario. La CTP rigettava il ricorso.

2. La contribuente proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che accoglieva l’appello, assumendo la nullità dell’avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti di un’associazione non riconosciuta già estinta otto anni prima.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’11 dicembre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11-21 disp. att. c.c. nonché degli artt. 27, 30, 36 e 38 c.c. (art. 360 n. 3)», per aver la CTR dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica dell’atto.

Per gli enti non riconosciuti, invero, non trova applicazione l’art. 30 c.c., bensì l’art. 38 c.c., ai sensi del quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione rispondono, oltre al fondo comune, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Pertanto, anche in caso di scioglimento dell’associazione non riconosciuta, la stessa resta in vita finché non siano definiti i rapporti giuridici ancora pendenti, non trovando applicazione le procedure di liquidazione disciplinate dagli artt. 11-21 disp. att. c.c. per le associazioni riconosciute.

Ne deriva che, anche in caso di scioglimento, l’associazione non riconosciuta continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio , sicché correttamente l’avviso di accertamento, emesso nei confronti dell’associazione non riconosciuta pur dopo la sua cessazione, è stato notificato al legale rappresentante della stessa.

2. Preliminarmente va rilevata, d’ufficio, l’improponibilità dell’originario ricorso dell’associazione contribuente, per carenza di legittimazione di quest’ultima. 2.1 In punto di fatto, è pacifico che l’Associazione sportiva dilettantistica Volley Noci sia cessata in data 10/07/2006 e che l’avviso di accertamento per cui è causa sia stato notificato, come si evince dalla documentazione in atti, all’ex legale rappresentante della stessa, Aldo Ferrante, presso il domicilio eletto. 2.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio(ex multis, Cass. 27/11/2018, n. 30606).

In particolare, l’estinzione o la cessazione dell'ente di diritto comune, ossia, nella specie, dell'associazione non riconosciuta, non preclude, di per sé, all'Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con riguardo al periodo di sua esistenza. Milita in tal senso la circostanza che per l'Erario i termini per l'accertamento, previsti quanto all'Iva dall'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e per le imposte dirette dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, decorrono dall'anno (successivo) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sicché, ove si ritenesse che l'estinzione del soggetto intervenuta nelle more fosse idonea ad impedire la ripresa, ne deriverebbe una ingiustificata riduzione dei termini in deroga alle norme in questione. 2.3 È invece esatto che, cessato il soggetto, l'azione accertativa (fuori dalle ipotesi ex art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175/2014) non può più essere esperita direttamente nei confronti dell'ente, né ad esso, in quanto non più esistente, può essere notificato l'avviso.

In questa evenienza, difatti, la pretesa può essere rivolta solo nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era propria già dell'ente. Con riguardo alle società, invero, le Sezioni Unite, dapprima con le decisioni 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062 (chiarendo che la norma sulla cancellazione riguardava le società sia di capitali che di persone), poi, con intervento specifico rilevante anche sulle questioni qui in rilievo, con le sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072, hanno precisato che l'estinzione della società si produce anche qualora rimangano debiti insoddisfatti, poiché, in tale evenienza, i creditori potranno far valere le loro ragioni nei confronti dei soci, considerati successori universali seppur sui generis, e, se in colpa, nei confronti dei liquidatori.

Si è, inoltre, affermato, con le medesime pronunce, che, dopo l'estinzione, la società non può agire in giudizio o essere legittimamente convenuta. 2.4 La vicenda oggetto di causa riguarda, però, un soggetto diverso dalle società, poiché viene in considerazione una associazione non riconosciuta, rispetto alla quale diversamente si atteggiano i presupposti per la sua estinzione e per la responsabilità residua per le obbligazioni pregresse. Sotto il primo profilo, infatti, l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identichea quelle previste per l'associazione riconosciuta) e la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex legeil particolare procedimento di liquidazione previsto, per le associazioni riconosciute, dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione.

Sotto il secondo profilo, l'art. 38 c.c. prevede che «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione»: ne deriva che, in caso di estinzione dell'associazione non riconosciuta, la pretesa fiscale può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che "hanno agito in nome e per conto dell'associazione" e, dunque, nei confronti, in particolare, dell'"ultimo" legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale. 2.5 In conseguenza di quanto finora detto deve ritenersi valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (come avvenuto nel caso di specie, essendo stata la notifica indirizzata ad Aldo Ferrante), atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima.

Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, come si desume dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 (Cass. 21/09/2021, n. 25451; Cass. 24/02/2022, n. 6175; Cass. 18/07/2025, n. 20086). 2.6 Nel caso di specie, l’avviso di accertamento per cui è causa, come si evince dalla documentazione in atti, è indirizzato proprio all’ex legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, al quale è stato intimato il pagamento delle maggiori imposte calcolate a titolo di Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, nella doppia qualità di “legale rappresentante” dell’associazione e di “autore della violazione”.

Nell’atto impositivo predetto, invero, viene dapprima espressamente richiamata la disposizione dell’art. 38 c.c. e si precisa, di seguito, che «Per tutte le violazioni sopra indicate il responsabile delle stesse, è da individuarsi nel sig. Ferrante Aldo, in epigrafe compiutamente generalizzato, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione verificata nel periodo d’imposta oggetto della verifica fiscale quale persona che ha materialmente compiuto gli atti da cui scaturiscono le violazioni. Inoltre, lo stesso ha intrattenuto i rapporti commerciali con le imprese, come si evince dai visti apposti sulle fatture emesse dall’associazione e ha gestito i conti correnti intestati all’associazione». 2.7 Se, tuttavia, l’atto impositivo era rivolto, conformemente al richiamato orientamento di questa Corte, non all’associazione sportiva, ormai estinta, bensì all’ex legale rappresentante di quest’ultima, la medesima associazione non era legittimata ad impugnare il predetto avviso, essendosi sostenuto, in tema di contenzioso tributario, che l'impugnazione della cartella di pagamento da parte di un'associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio e, nel giudizio di legittimità, la sentenza di merito impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. (Cass. 09/10/2015, n. 20252;

Cass. 14/03/2018, n. 6383, tra le stesse parti del presente giudizio).

3. In definitiva, va dichiarato improponibile l’originario ricorso dell’associazione contribuente, con cassazione senza rinvio della sentenza d’appello. Considerato che il richiamato orientamento di questa Corte, dirimente ai fini della decisione, si è consolidato nelle more del giudizio, le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M La Corte dichiara improponibile l’originario ricorso del