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Ordinanza — n. 5170/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding VAT fraud, requiring proof of diligence beyond mere good faith.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5170/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal inadmissible and rejected the arguments of the dissolved company and its partners. The Regional Tax Commission had found presumptive evidence of subjectively non-existent operations and placed the burden of proving diligence on the taxpayers, which they failed to meet. The court upheld this allocation of the burden of proof, ruling that a simple claim of good faith is insufficient to rebut the administrative evidence of fraud.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002; Art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012: When the tax administration provides presumptive evidence of fraud, the burden of proving diligence falls on the taxpayer, and a mere allegation of good faith is inadequate to rebut such evidence.

Parole chiave

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VAT fraud burden of proof diligence requirement subjective non-existent operations inadmissibility of appeal tax administration good faith defense difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012
7.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è complessivamente rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9851 del 20/04/2018
Cass. n. 11873 del 15/05/2018
9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018;
Cass. n. 17619 del 05/07/2018
Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass.
Cass. n. 21104 del 24/08/2018
17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass.
Cass. n. 27555 del 30/10/2018
21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass.
Cass. n. 27566 del 30/10/2018
27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass.
Cass. n. 5873 del 28/02/2019
27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass.
Cass. n. 15369 del 20/07/2020
5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11398/2017 R.G. proposto da ST. PETER MOTO SNC DI MASSIMILIANO MARUCCI, MARUCCI MASSIMILIANO, MARUCCI GIOVANNI, PATALANO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO (PCCFBA49M31C814H), che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 6382/05/16 depositata il 25/10/2016. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 6382/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci (di seguito Peter Moto) e rigettava l’appello proposto dai soci Massimiliano Marucci, Giovanni Marucci e Anna Maria Patalano avverso la sentenza n. 17091/45/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto da società e soci avverso l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006 notificato alla società e ai soci della medesima. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 1.2.La CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto da Peter Moto, società estinta in ragione dell’incorporazione della stessa in Moto Moto s.r.l.; ciò comportava la necessità che l’appello fosse proposto dalla società incorporante quale successore della incorporata, pure destinataria della notificazione dell’avviso di accertamento.

Quanto ai soci, la sentenza impugnata riconosceva la loro legittimazione in ragione della responsabilità illimitata che conservavano per le obbligazioni contratte dalla società di persone antecedentemente alla fusione. 1.3.Nel merito, la CTR rigettava l’appello dei soci evidenziando che il processo verbale di constatazione (PVC) aveva individuato una serie di indici presuntivi per ritenere la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, mentre i soci si erano limitati ad una generica contestazione della buona fede, senza indicare elementi idonei a far ritenere rispettato il loro onere di diligenza.

Avverso la sentenza di appello società e soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Peter Moto – previa declaratoria di ammissibilità dello stesso – e dei soci Massimiliano Marucci, Giovanni Marucci e Anna Maria Patalano è affidato a tre motivi, di seguito illustrati. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i soci siano responsabili di obbligazioni facenti capo, invece, alla società incorporante Moto Moto s.r.l., che si è accollata dette obbligazioni nell’atto pubblico di fusione. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata affermato che non sarebbe stato fornito alcun elemento idoneo a provare la buona fede dei contribuenti, sebbene la prova della conoscenza o conoscibilità della frode gravi sull’Amministrazione finanziaria. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si assume la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto incaricato e legittimato. 2.Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Massimiliano Marucci in nome e per conto di Peter Moto.

Invero, come già evidenziato dal giudice di appello, con statuizione non oggetto di specifica impugnazione, la società contribuente è stata incorporata in Moto Moto s.r.l. e, quindi, è stata cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che ha introdotto la proroga quinquennale dell’estinzione delle società in materia tributaria. 2.1.Orbene, l’estinzione della società priva il legale rappresentante della stessa, sia egli amministratore o liquidatore, del potere di rappresentarla in giudizio (da ultimo, Cass. n. 10354 del 31/03/2022). 2.2.Ne consegue che verrà esaminato unicamente il ricorso proposto dai soci di Peter Moto. 3.Il primo motivo, con il quale si lamenta l’insussistente responsabilità dei soci a fronte di una fusione per incorporazione, con trasferimento della responsabilità dei debiti sociali in capo alla società incorporata, è infondato. 3.1.È noto che la fusione per incorporazione non va qualificata come una vicenda modificativo-evolutiva ma estintivo-successoria (Cass.

S.U. n. 21970 del 30/07/2021; Cass. n. 13685 del 18/05/2023), sicché non è revocabile in dubbio che alla società estinta succeda sempre la società incorporante (Cass. n. 5461 del 22/02/2023), mentre la società incorporata non è più legittimata né a ricevere la notificazione dell’avviso di accertamento, né ad impugnarlo (Cass. n. 24579 del 09/08/2022). 3.2.Tuttavia, la successione della società incorporante alla società incorporata e l’eventuale accollo dei debiti della seconda da parte della prima non fa venir meno la concorrente responsabilità sussidiaria dei soci per le obbligazioni assunte dalla società incorporata estinta, responsabilità connaturata alla stessa assunzione della qualità di socio e che, nel caso di società in nome collettivo, è illimitata e non legata alla distribuzione degli utili in sede di liquidazione (Cass.

S.U. n. 6070 del 12/03/2013). 3.3.Pertanto, correttamente l’avviso di accertamento concernente la società estinta è stato notificato dall’Amministrazione finanziaria (anche) ai soci, oltre che alla società incorporante e (ingiustificatamente, in quanto estinta) all’incorporata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in fine). 4.Il secondo motivo, con il quale si deduce motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria in ordine alla conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società contribuente, è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1.Il motivo è inammissibile perché i ricorrenti tendono a censurare, con la proposizione di un vizio di motivazione, una violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova e, dunque, una violazione di legge. 4.2.In ogni caso, anche a voler riqualificare il motivo, lo stesso deve ritenersi infondato. 4.3.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018;

Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 4.4.Orbene, la CTR ha affermato che l’Amministrazione finanziaria ha dedotto una serie di indici presuntivi idonei a mettere sull’avviso i contribuenti della esistenza della frode; a fronte di tali elementi grava, dunque, su questi ultimi la prova della diligenza prestata per non incorrere nella frode, non essendo sufficiente la mera allegazione della propria buona fede. 4.5.La decisione, pertanto, al di là della sua sinteticità e di una frase rimasta tronca («va ricordato che la società era», pag. 6 della sentenza impugnata), è immune dal vizio denunciato dai ricorrenti: nella prospettazione della CTR l’Amministrazione finanziaria ha fornito la prova indiziaria sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo, gravando sui soci la prova contraria, nella specie non assolta. 5.Il terzo motivo, con il quale si denuncia il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, è inammissibile. 5.1.La questione è stata sollevata dai ricorrenti per la prima volta in questa sede, non risultando essere stata contestata in primo grado e in appello. 6.In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Peter Moto e rigettato il ricorso proposto dai soci.

Questi ultimi (Massimiliano Marucci anche quale cessato legale rappresentante della società estinta) vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 249.057,00. 7.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è complessivamente rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci e rigetta il ricorso proposto dai soci Marucci Massimiliano, Marucci Giovanni e Patalano Anna Maria; condanna, in solido, il cessato legale rappresentante di St. Peter Moto s.n.c. di Massimiliano Marucci e i soci al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza de