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Ordinanza — n. 5107/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to successful 'Rottamazione-Quater' payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5107/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer fully paid the debt under the 'Rottamazione-Quater' scheme. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal against tax notices issued by Equitalia and the Land Reclamation Consortium. Since the statutory conditions for the simplified settlement were met, the court ordered the case closed without further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, Law No. 197/2022; When a debtor fulfills the payment obligations required for a simplified tax settlement under the 'Rottamazione-Quater' scheme, the judicial proceedings are extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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Rottamazione Quater tax debt settlement judicial extinction simplified procedure cessation of dispute opposizione al precetto esecutivo credito in esecuzione credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, Law No. 197/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

difesa dall’Avv. Silvia Casarin, con studio in Bassano del Grappa (VI), elettivamente domiciliatapresso l’Avv. Ermanno Prastaro, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate –Riscossione (in qualità di successore ex legedi “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A .”, a sua volta in qualità di incorporante “Equitalia Nord S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

RESISTENTE Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (già Consorzio di Bonifica Zerpano-Adige-Guà), con sede in San Bonifacio (VR), RISCOSSIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE N. 197/2022 “ROTTAMAZIONE-QUATER” in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 24 settembre 2019, n. 748/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; FATTI DI CAUSA 1. La “2C S.r.l.” ha proposto ricorso (sulla base di tre motivi) per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 24 settembre 2019, n. 748/3/2019, che, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476201400001090000, in dipendenza delle cartell e di pagamento n n. 12420130028130615000, 12420140014525506000, 12420140014525607000 e 12420140015957807000,da parte dell’“Equitalia Nord S.p.A.” per vari tributi (imposta di registro, IRES, IVA, contributo consortile),ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” ( in qualità di incorporante la “ Equitalia Nord S.p.A .” ) e del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (già Consorzio di Bonifica Zerpano-Adige-Guà) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza il 29 giugno 2016, n. 689/1/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente – sul rilievo :

a) che le cartelle di pagamento erano stat e ritualmente notificat e ;

b) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata adeguatamente motivata;

c) che i crediti portati dalle cartelle di pagamento non si erano prescritti.

3. L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione “ Riscossione Sicilia S.p.A.” (in qualità di successore ex legedi “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”) si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (già Consorzio di Bonifica Zerpano-Adige-Guà) è rimastointimato.

4. La ricorrente ha depositato memoria, dichiara ndo di aver aderito alla c.d. “ rottamazione - quater ” con il pagamento integrale dell’importo dovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [ per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».

2. Nella specie, la contribuent e ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata . Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ’e stinzione de l presente procediment o per cessazione della materia del contendere. 3.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione de l presente procediment o p er cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 1 2 febbraio 2026. LAPRESIDENTE Dott.ssa Milena Balsamo