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Ordinanza — n. 5098/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to failure to pay the first installment of a tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5098/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared two cassation appeals inadmissible because the appellant failed to pay the first installment of a tax debt, which is required to extinguish the proceedings under the 2022 tax law. The appellant argued for the extinction of the judgment, but the Court found no interest in the case since the payment condition was not met. Consequently, the appeals were rejected, and the appellant was ordered to pay litigation costs to the opposing concessionary company.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 235 della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 236 della legge n. 197 del 2022: The extinction of tax proceedings requires the payment of the first installment, and without it, the appeal lacks interest and is inadmissible.

Parole chiave

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tax debt extinction first installment payment lack of interest inadmissible appeal IMU tax rate procedural extinction litigation costs sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 235 della legge n. 197 del 2022
197/2022, art. 1, commi 186—205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto.
Art. 1, comma 236 della legge n. 197 del 2022
197/2022, art. 1, commi 186—205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto.
Art. 3-bis, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 202 del 2024
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 2227/2026
3.7.L’istanza di parte ricorrente rileva , tuttavia, quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente ad una pronuncia di merito, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo (nello stesso senso, da ultimo, Cass. nn. 2227/2026, 34418/2025, 34109/2022).
Cass. n. 34418/2025
Cass. n. 34109/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26168-2022R.G. proposto da: SAFY HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PASCONE, che la rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro M.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE GALLENCAgiusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente– riunito al ricorso n. RG. 5221-2023proposto da:

SAFY HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PASCONE, che la rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro M.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato DONATO ANTONUCCIgiusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente - avverso lesentenze n. 1848 /202 2 e n. 2694/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA , depositat e il 3 . 6 .202 2 ed l’8/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 /2/2026 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Safy House S.r.L. propon e ricorso, iscritto al nr. R.G.26168/2022, affidato a quattromotiv i , per la cassazione della sentenza n. 1848/2022 , con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appelloavverso la sentenz a n. 2747 /20 21 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in rigetto de l ricors o proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012, notificato da M.T.

S.p.A. per conto del Comunedi Rende. La concessionariaresiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. Con successivo attoSafy House S.r.L. propone ricorso, iscritto al nr. R.G.5221/2023, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2694/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso l a sentenz a n. 4874 /2021 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento IMU anno 2012.

La concessionaria resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 al ricorso iscritto al nr. R.G. 26168/2022 per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, avendo ad oggetto, il primo giudizio, l ’ingiunzione di pagamento relativa all’avviso di accertamento, oggetto delsecondo giudizio. 2.1. Occorre inoltre ribadire che la società controricorrente , in entrambi i ricorsi,ha eccepito il difetto di specialità della procura rilasciata dallaricorrente al suo difensore, essendo la stessa genericamente riferita al giudizio di legittimità, senza alcun riferimento alla proposizione del ricorsoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe. 2.2.

L’eccezione è infondata stante la validità della procura speciale conferita per il ricorso, redatta su foglio separato e notificata unitamente al ricorso a mezzo P.E.C., risultando la questione superata a seguito dell’intervento della sentenza n. 2077 del 2024 pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte. 2.3. Con la decisione richiamata, dando continuità ad un indirizzo già enunciato da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 26587 del 2023), le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici –al messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella « busta telematica» con la quale l’atto è stato depositato – di una copi a, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore, come nel caso in esame, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. 2.4.Tali principi, estesi al caso qui in esame, impongono di ritenere la validità della procura. 3.1.

Ciò posto, occorre evidenziare che nel ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 parte controricorrente ha depositato, in data 6/11/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186—205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto. 3.2. Dalla prodotta documentazione emerge che tale istanza è stata presentata anche con riferimento all’avviso di accertamento IMU 2012, prodromico rispetto all’ingiunzione di pagamentoimpugnata. 3.3.

Non sussistono, tuttavia,i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata stante la mancata prova circa il prescritto pagamentodelle somme dovute. 3.4. Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in l. 30 luglio 2025, n. 108, ha, invero, disposto nei seguenti termini: «1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.». 3.5. Ne consegue che – pur indipendentemente dall’integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente –l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata. 3.6.

Pertanto, nel caso in esame, non è possibile procedere all’estinzione del giudizio non avendo la parte contribuente provveduto al pagamento della prima tranche del debito rateizzato , come peraltro contestato anche dalla Concessionaria. 3.7.L’istanza di parte ricorrente rileva , tuttavia, quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente ad una pronuncia di merito, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo (nello stesso senso, da ultimo, Cass. nn. 2227/2026, 34418/2025, 34109/2022).

4. Le spese di litedi entrambi i giudizi, in mancanza di adesione della controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, nella specie, per difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022). P.Q.M La Corte dichiara inammissibilii ricorsi, riuniti, nn. R.G. 26168/2022 e R.G. 5221/2023;condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite in favore della controricorrente, liquidandole, per il primo giudizio, in Euro 5.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, e per il secondo giudizio in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli