Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Tax Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Olimpia Cuomo, represented by Carlo Nunziante Cesaro, did not act to preserve the appeal after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19739/2025 R.G. proposto da: Olimpia Cuomo, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Nunziante Cesaro -ricorrente- contro Comune di Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Gruosso unitamente all’avvocato Anna Attanasio -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Campania n.1390/2025 depositata il 14/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Numero registro generale 19739/2025 Numero sezionale 583/2026 Numero di raccolta generale 5078/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma in data 28/2/2026 Il Consigliere Delegato Fabio Di Pisa Numero registro generale 19739/2025 Numero sezionale 583/2026 Numero di raccolta generale 5078/2026 Data pubblicazione 06/03/2026