Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. Maria Leone, represented by Giuseppe Vasco, did not respond to the procedural proposal regarding the termination of the case against the Tax Agency. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9680/2025 R.G. proposto da: Maria Leone, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vasco -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Puglia n.1444/2016 depositata il 09/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9680/2025 Numero sezionale 579/2026 Numero di raccolta generale 5034/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 9680/2025 Numero sezionale 579/2026 Numero di raccolta generale 5034/2026 Data pubblicazione 06/03/2026